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Ordinanza — n. 26603/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal as habitual professional activity is a factual issue, not a legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26603/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The INPS appealed a lower court ruling that rejected its claim requiring a private engineer to join a separate social security fund. The court found the lower court correctly determined the engineer's income was below the €5,000 threshold and that his work lacked habitual characteristics. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the assessment of habitual activity constitutes a question of fact, which cannot be reviewed for legal error at the cassation level.

Regesto Legislator

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Art. 2, commi 26-31, legge n. 335/1995; Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: The determination of whether a professional activity is habitual is a question of fact and cannot be challenged as a legal error in cassation.

Parole chiave

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habitual professional activity social security registration question of fact cassation inadmissibility income threshold separate management fund legal error review esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 2, commi 26-31, della legge n. 335/1995
la Corte d'appello di Firenze ha respinto l'appello dell'INPS, confermando, con diversa motivazione, la pronuncia di primo grado con cui era stata accolta la domanda di Amantini Mirko e dichiarata l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, 1.
Art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011, conv. con mod. dalla legge n. 111/2011
335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011, conv. con mod. dalla legge n. 111/2011, dell'art.
Art. 21, comma 8, della legge n. 247/2012
111/2011, dell'art. 21, comma 8, della legge n. 247/2012, dell'art.
Art. 44, comma 2, dl. 269/2003, conv. con mod. dalla I. 326/2003
247/2012, dell'art. 44, comma 2, dl. 269/2003, conv. con mod. dalla I. 326/2003, in relazione all'art.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
326/2003, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.;
art. 380 bis c.p
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; Considerato che:

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4419 del 2021
Cass. n. 12419 del 2021
Cass. n. 12358 del 2021
Cass., S.U. n. 5083 del 2014
Cass., S.U. n. 5083 del 2014); le censure mosse investono invece la valutazione degli indici di abitualità come eseguita dalla Corte di merito e così come formulate non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità;
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Testo completo

seguente e ORDINANZA sul ricorso 33262-2019 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore della SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI; - ricorrente - contro AMANTINI MIRKO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL BOSCO DEGLI ARVALI, 43, presso lo studio dell'avvocato CRISTINA VITALI, rappresentato e difeso dall'avvocato LORENZO ROSSI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 220/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 30/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. la Corte d'appello di Firenze ha respinto l'appello dell'INPS, confermando, con diversa motivazione, la pronuncia di primo grado con cui era stata accolta la domanda di Amantini Mirko e dichiarata l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, 1. n. 335/1995, in relazione all'attività libero professionale svolta dal predetto (dipendente di società privata) nell'anno 2009 quale ingegnere;

2. la Corte d'appello ha rilevato: "non vi è in causa alcuna prova che l'appellato, nel periodo in contestazione (2009), abbia esercitato abitualmente l'attività di ingegnere e risulta che il reddito imponibile per l'anno in questione, derivante dalla libera professione, fosse nettamente al di sotto della soglia..." di euro 5.000,00 annui, di cui all'art. 44, comma 2, d.l. 269/2003;

3. ha aggiunto che "escluso il carattere continuativo (o abituale ...) dell'esercizio della libera professione, l'obbligo dell'ing. Amantini di iscrizione alla gestione separata neppure poteva seguire al compimento occasionale di atti per i quali l'iscrizione all'albo è obbligatoria, per essere comunque il reddito da lui conseguito ben inferiore alla soglia di euro 5.000,00 annui, di cui all'art. 44, comma 2, d.l. 269/2003 nell'anno in contestazione"; Ric. 2019 n. 33262 sez. ML - ud. 11-05-2021 -2- 4. avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; Mirko Amantini ha resistito con controricorso;

5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; Considerato che:

6. con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26 -31, della legge n. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011, conv. con mod. dalla legge n. 111/2011, dell'art. 21, comma 8, della legge n. 247/2012, dell'art. 44, comma 2, dl. 269/2003, conv. con mod. dalla I. 326/2003, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.;

7. ha ribadito l'obbligo di iscrizione alla gestione separata per coloro che svolgono in modo abituale l'attività professionale, in base al disposto dell'art. 2, comma 26, I. 335 del 1995 cit., LA come interpretato autenticamente dall'art. 18, comma 12, d.l. 98 del 2011 cit., non venendo in considerazione l'art. 44, comma 2, d.l. 269 del 2003 cit., che disciplina la diversa ipotesi del lavoro occasionale;

8. ha censurato la sentenza d'appello per aver trascurato due circostanze incontestate: il mancato inserimento del reddito da lavoro autonomo tra i redditi diversi nel modello Unico e la titolarità della partita IVA che, ai sensi dell'art. 1, DPR 633/72, si applica alle operazioni effettuate nell'esercizio di arti e professioni da intendere, in base all'art. 5 del citato decreto come "esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo";

9. il ricorso non può trovare accoglimento;

10. questa Corte ha affermato che l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio Ric. 2019 n. 33262 sez. ML - ud. 11-05-2021 -3- abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità (Cass. n. 4419 del 2021; n. 12419 del 2021; n. 12358 del 2021);

11. dirimente, ai fini dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, deve considerarsi, secondo le sentenze richiamate, il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o meno; con la precisazione che nell'accertamento in fatto del requisito di abitualità possono rilevare "le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività" oppure, in senso contrario, "la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad euro 5.000,00", senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all'interprete come univocamente significativo;

12. nel caso di specie, la sentenza impugnata ha valorizzato, quale indice negativo di abitualità, la percezione da parte dell'ingegnere nell'anno in contestazione di un reddito inferiore al limite dei 5.000,00 euro, nonché l'assenza di elementi probatori di segno diverso della cui deduzione era onerato l'INPS;

13. il motivo di ricorso dell'INPS è inammissibile perché denuncia un errore di diritto, con specifico riferimento alle disposizioni che disciplinano l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, là dove l'accertamento della abitualità pone una questione di fatto, veicolabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 Ric. 2019 n. 33262 sez. ML - ud. 11-05-2021 -4- cod.proc.civ. (v. Cass., S.U. n. 5083 del 2014); le censure mosse investono invece la valutazione degli indici di abitualità come eseguita dalla Corte di merito e così come formulate non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità;

14. le considerazioni esposte conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso;

15. la novità della questione oggetto di causa, affrontata solo di recente dalla giurisprudenza di legittimità, giustifica la compensazione delle spese di lite;

16. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nell'adunanza cam