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Ordinanza — n. 26550/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal where lower court correctly qualified execution opposition as the sole admissible ground for appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26550/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court rejected Michelangela Lombardo's appeal against the Court of Appeal's decision to declare the opposition to execution inadmissible. The lower courts had accepted the debtors' opposition to execution as the primary ground, treating the opposition to the enforcement act as absorbed. The Court ruled that since the opposition to execution was filed only subsidiarily, the appellate court correctly determined no interest existed to appeal regarding it, making the appeal manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 615 c.p.c.; Art. 617 c.p.c.: When a debtor files an opposition to execution subsidiarily after a primary opposition to the enforcement act, the appellate court may declare the appeal inadmissible regarding the subsidiary request if the primary request has been accepted, as the interest to appeal the subsidiary request is absorbed.

Parole chiave

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opposition to execution opposizione all'esecuzione absorption of claims manifestly unfounded appeal procedural qualification subsidiary request interest to appeal rinuncia all'espropriazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 615 c.p.c.
che una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non avrebbe potuto essere dichiarato inammissibile il proprio appello sul presup- posto che si trattava di una domanda qualificata dal giudice di primo grado esclusivamente in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art.
Art. 616 c.p.c.
Art. 617 c.p.c.
Il Tribunale di Agrigento ha accolto la domanda principale, qualificandola come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e ha dichiarato assorbite quelle subordina- te.
Art. 618 c.p.c.
Art. 375 c.p.c.
Art. 376 c.p.c.
Art. 380 bis c.p.c.
La ricorrente ha fatto pervenire memoria ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c..
Art. 93 c.p.c.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con di- strazione in favore del difensore avvocato Lorenzo Spinnato, che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
4 in relazione all'art. 132 cpc».
art. 617 c.p
Il Tribunale di Agrigento ha accolto la domanda principale, qualificandola come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e ha dichiarato assorbite quelle subordina- te.
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Testo completo

te Rep. ORDINANZA (6 S -s sul ricorso iscritto al numero 18692 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da LOMBARDO Michelangela (C.F.: LMB MHL 63P61 H159M) rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Scifo (C.F.: SCF SFN 51T16 H159S) -ricorrente- nei confronti di GENTILE Marianna (C.F.: GNT MNN 42D51 H159N) rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Spinnato (C.F.: SPN LNZ 41M24 E390H) -controricorrente- nonché LOMBARDO Rosa (C.F.: LMB RSO 54T60 H159A) -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Pa- lermo n. 2431/2018, pubblicata in data 5 dicembre 2018; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 27 aprile 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa Michelangela e Rosa Lombardo, sulla base di due distinti atti di precetto, hanno proceduto ad esecuzione forzata per espro- priazione immobiliare nei confronti di Marianna Gentile, la Ric. n. 18692/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 27 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 7 quale ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., deducendo la nullità dell'atto di pignora- mento, nonché opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art.615 c.p.c., contestando il diritto dell& Lombardo di procedere all'esecuzione forzata per gli importi precettati.

Sospesa l'esecuzione, la Gentile ha instaurato il giudizio di merito a cognizione piena, chiedendo, in via principale, la di- chiarazione di nullità del pignoramento e, in subordine, l'accertamento dell'erroneità degli importi pretesi in via esecu- tiva dalle creditrici procedenti e la compensazione con un pro- prio controcredito. Il Tribunale di Agrigento ha accolto la domanda principale, qualificandola come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e ha dichiarato assorbite quelle subordina- te. La Corte di Appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello delle Lombardo.

Ricorre Michelangela Lombardo, sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso Marianna Gentile. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'altra intimata Rosa Lombardo. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile e/o manifestamente infondato. È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta.

La ricorrente ha fatto pervenire memoria ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c. n. 3, con riferimento alla Ric. n. 18692/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 27 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 7 qualificazione giuridica del gravame, e con riferimento agli art. 615, 616, e 618-, per avere la corte territoriale ritenuto che la sentenza emessa dal giudice del tribunale di Agrigento, non potesse essere soggetta a gravame davanti la corte territoria- le, ma solo soggetta a ricorso per cassazione, quale opposi- zione agli atti esecutivi».

La ricorrente sostiene che, avendo il tribunale espressamente affermato che erano state proposte sia una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. che una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non avrebbe potuto essere dichiarato inammissibile il proprio appello sul presup- posto che si trattava di una domanda qualificata dal giudice di primo grado esclusivamente in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. Il motivo per un verso non coglie adeguatamente il senso del- la pronuncia impugnata, mentre, per altro verso, è manife- stamente infondato.

Il tribunale ha affermato che era stata proposta dalla Gentile, in via principale, opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (con la deduzione della nullità dell'atto di pignoramento) e, solo in via subordinata, per il caso di rigetto della prima, opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (con la contestazione del diritto di procedere ad esecu- zione forzata delle creditrici procedenti). Ha quindi accolto l'opposizione agli atti esecutivi, dichiarando assorbita l'opposizione all'esecuzione. La corte di appello ha correttamente dichiarato inammissibile il gravame delle Lombardo in relazione alla decisione sull'opposizione agli atti esecutivi, essendo la relativa pronun- cia impugnabile esclusivamente con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (come in definitiva rico- nosce la stessa ricorrente), mentre ha dichiarato inammissibi- le il gravame in relazione all'opposizione all'esecuzione per di- Ric. n. 18692/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 27 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 7 fetto di interesse, in quanto la relativa domanda era stata proposta solo in via subordinata, per il caso di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi (invece definitivamente ac- colta) ed era così rimasta assorbita.

Dunque, diversamente da quanto pare sostenere la ricorrente, non vi è stato alcun errore da parte della corte territoriale nel- la qualificazione delle opposizioni proposte dalla Gentile e l'appello non è stato dichiarato inammissibile per l'improponibilità di tale mezzo di impugnazione anche in rela- zione all'opposizione all'esecuzione, ma solo in relazione all'opposizione agli atti esecutivi. La decisione impugnata, di conseguenza, risulta del tutto con- forme a diritto, sia con riguardo alla qualificazione delle op- posizioni proposte, sia con riguardo alla individuazione del mezzo di impugnazione esperibile nei confronti di ciascuna di esse (così come, del resto, essa è conforme a diritto nel rile- vare il difetto di interesse delle creditrici opposte ad impugna- re la decisione sull'opposizione all'esecuzione proposta solo in via subordinata, che peraltro non costituisce specifico oggetto delle censure di cui al motivo di ricorso in esame e di cui me- glio si dirà in relazione al terzo motivo).

2. Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e falsa appli- cazione dell'art. 360 cpc n. 4 in relazione all'art. 132 cpc». La ricorrente sostiene che, essendo stato dichiarato inammis- sibile l'appello per la proponibilità del solo ricorso per cassa- zione avverso la decisione di primo grado, la corte territoriale non avrebbe potuto poi prendere in considerazione l'interesse ad impugnare, con riguardo all'opposizione all'esecuzione. Anche questo motivo, come il primo, per un verso non coglie adeguatamente il senso della pronuncia impugnata, per altro verso è manifestamente infondato. È sufficiente osservare in proposito che l'appello, in relazione alla decisione sull'opposizione all'esecuzione, non è stato af- Ric. n. 18692/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 27 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 7 fatto dichiarato inammissibile perché avrebbe dovuto essere proposto il ricorso per cassazione, ma esclusivamente per il ri- levato difetto di interesse ad impugnare sul punto delle Lom- bardo.

3. Con il terzo motivo si denunzia «Violazione e falsa applica- zione dell'art. 360 cpc n. 3 con riferimento all'art. 100 c.p.c.». La ricorrente deduce che, diversamente da quanto affermato dalla corte di appello, con riguardo all'opposizione all'esecuzione sussisteva il suo interesse ad impugnare. Il motivo è manifestamente infondato. Essendo stata proposta l'opposizione all'esecuzione solo in via subordinata, per il caso di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi, ed essendo stata quest'ultima opposizione accolta, correttamente il tribunale ha dichiarato assorbita l'opposizione all'esecuzione e, altrettanto correttamente, la corte di appello, avendo confermato la decisione sull'opposizione agli atti ese- cutivi (per l'inammissibilità del gravame proposto avverso la stessa), ha ritenuto insussistente l'interesse ad impugnare delle creditrici in relazione alle domande che non erano state neanche esaminate, in quanto assorbite perché proposte solo in via subordinata, cioè in relazione ai motivi di opposizione all'esecuzione.

4. Con il quarto motivo si denunzia «Violazione e falsa appli- cazione dell'art. 360 CDC n. 3 e 5, per violazione e falsa appli- cazione di norme di diritto con riferimento all'art.lo 616, 618, 156 e 132 cpc, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti». Secondo la ricorrente, la corte di appello avrebbe dovuto esaminare, in relazione all'opposizione all'esecuzione, il moti- vo di gravame attinente alla regolare e tempestiva instaura- zione del giudizio di merito da parte della debitrice opponente.

Il motivo è manifestamente infondato. Ric. n. 18692/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 27 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 7 Come già chiarito in relazione ai motivi precedenti, avendo i giudici di merito accolto l'opposizione agli atti esecutivi della Gentile ed essendo stata l'opposizione all'esecuzione dalla medesima proposta solo in via subordinata, per il caso di ri- getto della prima, l'opposizione all'esecuzione non è stata neanche presa in esame e, di conseguenza, del tutto corret- tamente la corte di appello ha ritenuto non sussistere l'interesse ad impugnare delle creditrici opposte in relazione a detta opposizione, il che assorbe ogni altra questione in pro- posito.

È appena il caso di aggiungere che non ha alcun rilievo l'esistenza, in linea di principio, di un astratto interesse della parte opposta ad una decisione a cognizione piena sull'opposizione all'esecuzione proposta dalla parte debitrice, in quanto nella specie il giudizio di merito è stato instaurato solo dalla stessa debitrice opponente e quest'ultima ha (legit- timamente) proposto le domande costituenti opposizione all'esecuzione solo in via subordinata, per il caso di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi proposta in via principale.

5. Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con di- strazione in favore del difensore avvocato Lorenzo Spinnato, che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e Ric. n. 18692/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 27 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 6 di 7 nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi C 2.500,00, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore avvocato Lorenzo Spinnato. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della