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Ordinanza — n. 26549/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS liability for third-party seizure exceeding legal debt quotas. The court ruled INPS cannot be sued for amounts deemed unpignorable. The court held INPS lacked standing to challenge the seizure without prior judicial intervention.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26549/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the debtor's claim against INPS regarding the return of funds seized in excess of the legal fifth quota. While the court allowed the seizure procedure, it found INPS lacked the legal standing to challenge the agent's actions without prior judicial intervention. Consequently, the court rejected the claim against INPS but upheld the seizure against the collection agent.

Regesto Legislator

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Art. 72 bis D.P.R. 29/09/1973 n. 602; Art. 2033 c.c.: The public fund cannot be held liable for amounts deemed unpignorable by the execution judge, as it lacks standing to challenge the seizure without prior judicial intervention and is not subject to the action for unjust enrichment.

Parole chiave

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third party seizure public fund liability unpignorable quota standing to challenge execution judge intervention action for unjust enrichment INPS debt collection incasso dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 72 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
(poi divenuto Ri- scossione Sicilia S.p.A.) ha proceduto al pignoramento di tutte le somme dovute dall'INPS a Rosario Storaci, ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R.
Art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Né può ritenersi diversamente in base alla disciplina della so- spensione dei pagamenti in favore dei soggetti destinatari di cartelle di pagamento inevase di cui all'art. 48 bis del D.P.R.
Art. 2033 c.c.
Art. 375 c.p.c.
Art. 376 c.p.c.
Art. 380 bis c.p.c.
L'ente ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c..
art. 615 c.p
Il debitore aveva proposto opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
art. 546 c.p
602, configura un pignora- mento in forma speciale, che inizia con la notificazione dell'atto al debitore esecutato e al terzo pignorato - per l'effetto assoggettato agli obblighi del custode ex art. 546 c.p.c.
art. 2033 c.c
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Testo completo

ente Rep. ORDINANZA Cee)N. -(76 sul ricorso iscritto al numero 18476 del ruolo generale cr__ dell'anno 2019, proposto da I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F.: 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Preden (C.F.: PRD SRG 72L16 H5010), Luigi Caliulo (C.F.: CLL LGU 54B09 H703F), Antonella Patteri (C.F.: PTT NNL 60E49 D665K) e Li- dia Carcavallo (C.F.: CRC LDI 68C66 F839U) -ricorrente- nei confronti di STORACI Rosario (C.F.: STR RSR 45E03 I754Y) rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Pizzo (C.F.: non indicato) e Mauro Porto (C.F.:

PRT MRA 64L05 351A) -controricorrente- nonché RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. (C.F.: 00833920150), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ca- tania n. 2587/2018, depositata in data 4 dicembre 2018; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 27 aprile 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo. Fatti di causa Ric. n. 18476/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 27 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 8 L'agente della riscossione Serit Sicilia S.p.A. (poi divenuto Ri- scossione Sicilia S.p.A.) ha proceduto al pignoramento di tutte le somme dovute dall'INPS a Rosario Storaci, ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, con ordine all'istituto terzo di immediato pagamento delle stesse.

L'INPS ha versato all'agente gli importi pignorati (pari ad C 14.781,97) e, solo successivamente, il giudice dell'esecuzione ha sospeso la procedura per la somma, ritenuta impignorabile, eccedente la quota del quinto del credito dello Storaci. Lo Storaci ha quindi agito in giudizio nei confronti dell'agente della riscossione e dell'INPS per ottenere la restituzione del suddetto importo non pignorabile (pari ad C 11.825,58). La domanda è stata accolta dal Tribunale di Siracusa esclusi- vamente nei confronti dell'agente della riscossione. La Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della deci- sione di primo grado, la ha invece accolta anche nei confronti dell'INPS, condannando l'istituto in solido con l'agente della ri- scossione.

Ricorre l'INPS, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso lo Storaci. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'altra intimata. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato manifestamente fondato. È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta. L'ente ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c..

Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo del ricorso si denunzia «Violazione degli articoli 48 bis e 72 bis del decreto del Presidente della Repub- Ric. n. 18476/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 27 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 8 buca 29 settembre 1973, n. 602 e dell'articolo 2033 del codice civile (in relazione all'art. 360, n. 3, del codice di procedura civile)». Il ricorso è manifestamente fondato. Come emerge dalla decisione impugnata, l'agente della riscos- sione aveva pignorato integralmente, ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, il credito dello Storaci nei confronti dell'INPS, in data 5 maggio 2010, ordinando all'istituto di versargli direttamente l'intera somma nel termine di legge (pari a 15 giorni).

Il debitore aveva proposto opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in data 17 maggio 2010, chiedendo la so- spensione dell'efficacia di tale ordine, istanza che però il giudi- ce dell'esecuzione non ha accolto se non in data 13 luglio 2010, quando ormai l'INPS aveva già effettuato il pagamento (in data 17 giugno 2010, oltre un mese dopo il pignoramento ed a un mese di distanza dal deposito del ricorso in opposizio- ne del debitore, senza che fosse intervenuto provvedimento di sospensione). La corte di appello ha ritenuto che l'INPS non avrebbe dovuto comunque procedere a versare all'agente della riscossione l'importo oggetto dell'ordine di pagamento di cui all'art. 72 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, oltre i limiti di pignora- bilità previsti dall'art. 545, comma 4 e 5, c.p.c., del credito dello Storaci, desumendo tale divieto anche dall'art. 48 bis del medesimo decreto e dai relativi regolamenti attuativi, in base ai quali è previsto che le pubbliche amministrazioni non pos- sano pagare somme dovute ai propri creditori che risultino de- stinatari di cartelle di pagamento inevase, eccettuando però proprio gli importi non pignorabili.

Orbene, secondo l'indirizzo costante di questa Corte, il terzo debitore del debitore esecutato non è legittimato a far valere l'impignorabilità del credito aggredito in via esecutiva - nean- Ric. n. 18476/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 27 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 8 che sotto il profilo dell'esistenza di vincoli di destinazione - at- tenendo tale questione al rapporto tra creditore esecutante e debitore esecutato, il quale ultimo soltanto si può avvalere degli appositi rimedi oppositivi previsti dalla legge per far va- lere detta impignorabilità (giurisprudenza costante: cfr.

Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23631 del 28/09/2018, Rv. 650882; Sez. 3, Sentenza n. 3987 del 12/02/2019, Rv. 652487 - 01, in precedenza, cfr., Cass., Sez. U, Sentenza n. 9407 del 18/12/1987, Rv. 456541; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 9623 del 15/11/1994, Rv. 488614; Sez. L, Sentenza n. 6667 del 29/04/2003, Rv. 562536; Sez. 3, Sentenza n. 387 del 11/01/2007, Rv. 595611; Sez. 3, Sentenza n. 4212 del 23/02/2007, Rv. 595615; Sez. 3, Sentenza n. 23727 del 16/09/2008, Rv. 604977; Sez. 3, Sentenza n. 12259 del 27/05/2009, Rv. 608377; Sez. 3, Sentenza n. 3790 del 18/02/2014, Rv. 630151;

Sez. 3, Sentenza n. 10243 del 20/05/2015, Rv. 635445; Sez. 3, Sentenza n. 13015 del 23/06/2016, Rv. 640395 - 01, in motivazione). Ne consegue che, laddove il creditore procedente assoggetti a pignoramento per l'intero un credito che per legge è invece pignorabile esclusivamente nei limiti di una determinata quo- ta, il terzo pignorato non può sindacare tale scelta e deve co- munque vincolare l'intero importo, ai sensi dell'art. 546 c.p.c.: solo il giudice dell'esecuzione dispone infatti del potere di so- spendere la procedura esecutiva per la quota impignorabile, su istanza del debitore che abbia proposto opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ed eventualmente di assegnare la sola quota pignorabile, disponendo, anche di uf- ficio, la liberazione del terzo per l'eccedenza.

La speciale forma di pignoramento prevista dall'art. 72 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, pur svolgendosi in via stra- giudiziale in mancanza di opposizioni delle parti, dà comunque luogo ad un vero e proprio processo esecutivo per espropria- Ric. n. 18476/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 27 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 8 zione di crediti presso terzi, differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di "or- dinare" direttamente al terzo il pagamento delle somme pi- gnorate, senza quindi la necessità del provvedimento di asse- gnazione del giudice dell'esecuzione, il cui intervento è peral- tro sempre possibile, anche per sospendere l'efficacia di tale ordine, su istanza del debitore e, comunque, in generale, in caso di proposizione di una delle opposizioni previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c. (cfr.

Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2857 del 13/02/2015, Rv. 634398 - 01: «in tema di procedura di ri- scossione coattiva a mezzo ruolo, l'ordine di pagamento diret- to rivolto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 72 bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, configura un pignora- mento in forma speciale, che inizia con la notificazione dell'atto al debitore esecutato e al terzo pignorato - per l'effetto assoggettato agli obblighi del custode ex art. 546 c.p.c. - e si completa con il pagamento da parte di quest'ultimo; qualora l'ordine di pagamento abbia ad oggetto crediti dovuti in forza di un rapporto esistente ma non ancora esigibili, il pagamento ad opera del terzo delle somme già ma- turate alla data di notificazione dell'ordine tiene luogo dell'assegnazione del credito pignorato, anche con riguardo al- le somme dovute dal terzo alle scadenze successive, perma- nendo la legittimazione dell'agente della riscossione alla per- cezione delle stesse fino a concorrenza del credito azionato»; sostanzialmente nel medesimo senso, nel ritenere l'opposizione del debitore successiva alla notificazione dell'ordine di pagamento, come opposizione proposta in pen- denza di esecuzione:

Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21258 del 20/10/2016, Rv. 642952 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19061 del 31/07/2017, Rv. 645354 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 26830 del 14/11/2017, Rv. 646639 - 02, nonché, con riguardo alla possibilità di intervento del giudice dell'esecuzione in caso di Ric. n. 18476/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 27 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 8 opposizioni: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20706 del 09/08/2018, Rv. 650485 - 01 e, per la qualificazione del pi- gnoramento ex art. 72 bis come vero e proprio atto proces- suale di parte:

Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26519 del 09/11/2017, Rv. 646465 - 01). A tale procedura si applica, quindi (nei limiti della compatibili- tà), la disciplina ordinaria del processo esecutivo. Di conse- guenza, anche in tale caso il terzo non sarà legittimato a far valere l'eventuale impignorabilità, totale o parziale, dei crediti del debitore in relazione ai quali gli sia stato ordinato il ver- samento diretto all'agente della riscossione e dovrà effettuare il pagamento nella misura indicata nell'ordine stesso, salvo che non ne sia stata disposta la sospensione del giudice dell'esecuzione (che può sempre provvedere anche immedia- tamente, con decreto inaudita altera parte, onde evitare l'attuazione dell'ordine nelle more della comparizione delle parti).

Né può ritenersi diversamente in base alla disciplina della so- spensione dei pagamenti in favore dei soggetti destinatari di cartelle di pagamento inevase di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (e relative disposizioni attuative), trattandosi di una fattispecie del tutto diversa da quella previ- sta dall'art. 72 bis del medesimo decreto. È infatti appena il caso di osservare, in proposito, che, mentre l'art. 48 bis si limita a disciplinare le ordinarie procedure am- ministrative di pagamento di obbligazioni degli enti pubblici in- teressati dalla disposizione, al di fuori di un processo esecuti- vo, l'art. 72 bis disciplina un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione presso terzi, sebbene con caratteri di spe- cialità, che resta soggetto alla direzione del giudice dell'esecuzione (sebbene il suo intervento sia previsto solo in via eventuale, su istanza del debitore), onde in questo caso (a differenza che nell'altro) vanno applicati (nei limiti della com- Ric. n. 18476/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 27 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 6 di 8 patibilità) tutti i principi di diritto validi per il processo esecuti- vo, ivi inclusi quelli relativi alla delimitazione dei poteri del giudice e delle parti processuali ed alla legittimazione di que- ste ultime (e degli eventuali ausiliari) a far valere determinate questioni di fatto e di diritto.

In definitiva, in mancanza di un provvedimento del giudice dell'esecuzione (che il debitore poteva tempestivamente solle- citare e che poteva tempestivamente intervenire), l'INPS non era legittimato a sindacare l'estensione del pignoramento ef- fettuato dall'agente della riscossione e, di conseguenza, non può ritenersi responsabile nei confronti del debitore stesso per avere adempiuto all'ordine di cui all'art. 72 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (soprattutto dopo avere atteso - come nella specie - un tempo ragionevole, onde consentire al giudi- ce dell'esecuzione stesso di intervenire).

Esso, del resto, non avendo ricevuto un pagamento indebito, neanche può essere ritenuto soggetto all'azione di ripetizione di cui all'art. 2033 c.c., azione esperibile nei soli confronti dell'agente della ri- scossione (e che in ogni caso assicura ugualmente al debitore il recupero della parte non pignorabile del suo credito). La sentenza impugnata va dunque cassata sul punto in conte- stazione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, con il ri- getto della domanda dello Storaci nei confronti dell'INPS.

2. Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata in relazione e, decidendo nel merito, è rigettata la domanda dello Storaci nei confronti dell'INPS. Le spese del giudizio possono essere integralmente compen- sate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione dell'esito contrastante del giudizio nella fase di merito e della particolarità della situazione di fatto che ha dato luogo al giudizio, caratterizzata comunque dalla tempestività Ric. n. 18476/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 27 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 7 di 8 della richiesta di sospensione dell'esecuzione da parte del de- bitore e dal tardivo intervento del giudice dell'esecuzione. per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso, cassa in relazione la sentenza impu- gnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda dello Storaci nei confronti dell'INPS; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.