Italian Court allows correction of Supreme Court order to deduct lawyer fees for opposing counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a request to correct a material error in a Supreme Court order regarding the deduction of legal fees. The appellant argued that the lower court failed to order the deduction of costs for his client's opposing counsel, a remedy he sought under Article 93 of the Civil Procedure Code. The court ruled that since no specific legislative provision existed for this omission, the appropriate remedy was the material error correction procedure rather than standard appeals, thereby upholding the request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 288, 391 bis, 93 cod. proc. civ.; In the absence of explicit legislative guidance, a failure to rule on a request for the deduction of a defender's fees constitutes a material error correctable under the special procedure for correcting errors, rather than requiring ordinary appeal mechanisms.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
te ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso n. 27486-2020 proposto da: STEFANO GAGLIARDI, quale procuratore di SINISA MIHAJILOVIC, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via FRANCESCO SAVERIO NITTI n. 11, presso il proprio studio legale; - ricorrente - contro CIRIO HOLDING S.P.A. in Amministrazione Straordinaria; - intimata - avverso la sentenza n. 10810/2020 della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, depositata il 05/06/202 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Cristiano Valle. L'avvocato Stefano Gagliardi ha proposto ricorso per correzione di errore materiale della sentenza n. 10810, depositata il 05/06/2020, — laddove non ha disposto/distrazione delle spese liquidate in favore del suo assistito Sinisa Mihajilovic nei confronti della Cirio Holding S.p.a. in amministrazione straordinaria; il ricorso è stato notificato alla Cirio Holding S.p.a. in amministrazione straordinaria che non ha svolto attività difensiva in questa sede; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; non sono state depositate memorie; ritenuto che: l'Avvocato Stefano Gagliardi, difensore del controricorrente, aveva chiesto, nel controricorso, la distrazione ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ., in suo favore, delle spese legali; in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod. proc. civ.
— che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese — consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo Ric. 2020 n. 27486 sez. M3 - ud. 27-04-2021 -2- scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Sez. U n. 16037 del 07/07/2010; Cass. n. 00293 del 10/01/2011;
Cass. n, 08578 del 11/04/2014); il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che la motivazione della sentenza di questa Corte n. 10810, depositata il 05/06/2020, alla pag. 12 sia integrata come segue, dopo la parola «drispositivo»: «e da distrarsi ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ. in favore del difensore del controricorrente» e il dispositivo sia corretto aggiungendo «da distrarsi in favore dell'Avv. Stefano \bute Gagliardi ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.» dopo le parole «ed agli accessori di legge»; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438;
Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213);
P.Q.M.
La Corte dispone che la motivazione della sentenza n. 10810 depositata il 05/06/2020 alla pag. 12 sia integrata come segue, dopo la parola «di.spositivo»: «e da distrarsi ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ. in favore del difensore del controricorrente» e il dispositivo sia corretto aggiungendo «da distrarsi in favore dell'Avv. Stefano Gagliardi ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.» dopo le parole «ed agli accessori di legge»; dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta sentenza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 27 aprile 2021. Il presidente Adelaide Amendola kEPOCITATO IN CASICZAIERIA rin .....0 .... .