Cassation court dismisses appeal against civil judgment due to lack of reasoning on causal link and witness credibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal filed by a farmer against a lower court ruling that rejected his claim for damages caused by wild boars. The appellant argued the appellate court failed to examine crucial witness testimony regarding the causal link between the animals and crop damage. The court found the lower judgment defective because it ignored a specific witness statement and incorrectly classified a credible witness as a party, violating civil procedure rules on evidence evaluation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.; Art. 2727, 2729 cod. civ.: A judgment is void if it fails to examine decisive facts or incorrectly evaluates witness credibility without objective grounds, requiring remittal for a new trial.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
INANZA sul ricorso n. 8536-2020 proposto da: PUPO GIUSEPPANTONIO SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via CARLO MIRABELLO n. 14, presso lo studio dell'avvocato VALERIA PACIFICO, rappresentato e difeso dall'avvocato ROSA CONDELLO; - ricorrente - contro PROVINCIA di VIBO VALENTIA, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA ROSA PISANI; - controricorrente contro REGIONE CALABRIA; - intimata - avverso la sentenza n. 725/2019 del TRIBUNALE di VIBO VAT,ENTIA, depositata 1'08/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Cristiano Valle, osserva quanto segue. Giuseppantonio Salvatore Pupo convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Serra san Bruno, la Provincia di Vibo Valentia al fine di ottenere il risarcimento dei danni provocati alle sue colture dai cinghiali. La Provincia si costituì in giudizio e contestò la domanda sia in punto di legittimazione passiva che di fondatezza nel merito. Il Giudice di Pace dispose la chiamata in causa della Regione Calabria che pure si costituì e contestò la domanda. La domanda venne accolta, nei confronti di entrambi gli enti pubblici territoriali «secondo le ri.spettive competene» come si legge nello svolgimento della sentenza dell'appello.
L'Amministrazione Provinciale ha impugnato in appello e nel ricostituito contraddittorio il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza n. 725 del 08/08/2019, ha rigettato la domanda del Pupo, ritenendola non provata. Avverso la sentenza d'appello ricorre, con atto affidato a tre motivi, Giuseppantonio Salvatore Pupo. Resiste con controricorso la Provincia di Vibo Valentia, mentre la Regione Calabria è rimasta intimata. La proposta del Consigliere relatore di definizione con il rito di cui all'art. 375 cod. proc. civ. è stata ritualmente comunicata alle parti.
Ric. 2020 n. 08536 sez. M3 - ud. 27-04-2021 -2- Il ricorrente e la Provincia di Vibo valentia hanno depositato memorie nel termine assegnato. I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza del Tribunale. Il primo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per avere il Tribunale ritenuto non provato l' an della domanda attorea. Il secondo mezzo deduce violazione e falsa ed errata applicazione degli artt. 2043 cod. civ. dell'art. 9 della legge n. 157 del 15/02/1992, degli artt. 2, 6, 9, 16, 22 della legge Regione Calabria n. 9 del 17/05/1996, dell'art. 19, comma 1, lett.
e) e f) del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 14, comma 1, lettera f) della legge n. 142 del 08/06/1990, dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. Il terzo motivo deduce violazione e falsa interpretazione degli artt. 2043, 2697, comma 1, 2727 e 2729 cod. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. Il primo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, poiché lo scrutinio dell'inidonea valutazione della prova, anche per presunzioni, dedotto con il terzo motivo di ricorso si riverbera sul primo mezzo relativo alla prova della domanda proposta.
I due detti motivi risultano fondati. In una valutazione complessiva dei due motivi di ricorso suddetti la sentenza del Tribunale si appalesa carente in punto di motivazione sull'insussistenza della prova del nesso causale, in quanto trascura del tutto di esaminare una delle testimonianze, quella di Mariano Bertucci, Ric. 2020 n. 08536 sez. M3 - ud. 27-04-2021 -3- riportata nell'impianto essenziale a pag. 16 del ricorso, e sull'altra, quella del Cosmo Rizzo, afferma trattarsi di «mera valuta.zione di parte». La valutazione in tal senso della deposizione testimoniale di uno dei testi, per i quali non è stata indicata alcuna causa di incompatibilità all'ufficio di testimone, e che, quindi, non può in alcun modo essere definito come parte, rende del tutto illogico il ragionamento decisorio del giudice di appello, che ha semplicemente pretermesso, trincerandosi immotivatamente nella definizione di un teste quale parte, la deposizione dello stesso testimone, incorrendo in tal modo in vizio di falsa applicazione di norme di diritto, da ritenersi utilmente evocato mediante il riferimento agli artt. 2727 e 2729 cod. civ.
In tema di valutazione di prove testimoniale la sentenza in scrutinio si appalesa del tutto distonica rispetto alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 21239 del 09/08/2019 Rv. 655201 - 01): «La capacità a testimoniare differisce dalla valutaone sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'ad. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipaRione del teste al giudkio, mentre la seconda afferisce veridicità della deposkione che il giudice deve discre.zionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completea della dichiarckione, le possibili contraddkioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiara.zione in relckione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevaika, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.».
L'accoglimento del primo e del terzo motivo del ricorso comporta l'assorbimento del secondo motivo. Ric. 2020 n. 08536 sez. M3 - ud. 27-04-2021 -4- Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia, in persona di diverso magistrato, che nel procedere a nuovo esame si atterrà a quanto in questa sede rilevato e provvederà, altresì, sulle spese di questa fase di legittimità. Conformemente all'orientamento nomofilattico (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020 Rv. 657198 — 04), ricorrendo fattispecie di accoglimento dell'impugnazione, non deve darsi atto dell'insussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Vibo Valentia. In persona di diverso magistrato, anche per le spese di questa fase di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 27 aprile 2021. Il presidente Adelaide Amendola a