Italian Court dismisses appeal against VAT exemption for environmental waste disposal fees deemed a tax.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected ACAM Ambiente S.p.A.'s appeal against a lower court ruling that denied VAT on environmental waste disposal fees. ACAM argued the fees were subject to VAT, while the lower courts determined the fees constituted a true tax rather than a service. The court upheld this classification, ruling that the exclusion of VAT follows logically from the judicial finding that the fee is a tax.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 115, 346 c.p.c.; Art. 18, 19 D.P.R. n. 600/1973; When a fee is judicially characterized as a true tax, the exclusion of VAT is mandatory, and the burden of proof regarding the tax nature lies with the party claiming the tax status.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5353-2020 proposto da: ACAM AMBIENTE S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla Piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PIETRO PICIOCCHI; - ricorrente - contro POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, al viale EUROPA n. 190, presso lo studio dell'avvocato MARCO MELE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato COSTANTINO PUZONE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 935/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 25/06/2019; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021, dal Consigliere Relatore Dott.
Cristiano Valle, osserva quanto segue. La Poste Italiane S.p.a. a seguito dell'assoggettamento delle proprie fatture, per servizio smaltimento rifiuti, ad IVA da parte della ACAM Ambiente S.p.a. la convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di la Spezia, al fine di ottenerne la condanna al rimborso delle somme prelevate a detto titolo, pari ad oltre euro novemila seicento (€, 9.655,66). Il Tribunale di La Spezia rigettò la domanda di rimborso sulla TIA1 (Tariffa Igiene Ambientale 1). La Corte di Appello di Genova ha riformato la sentenza condannando la ACAM Ambiente S.p.a. al rimborso in favore di Poste S.p.a. della detta somma (di curo 9.655,66 oltre interessi legali dal 22/08/2011 al saldo), in quanto ha ritenuto che sulla detta TIA1 non sia dovuta l'IVA.
Ricorre per cassazione la ACAM S.p.a. con due motivi. Resiste con controricorso la Poste Italiane S.p.a. Il ricorso è stato avviato alla trattazione secondo il rito camerale di cui agli arti. 375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata alle parti. La ACAM Ambiente S.p.a. ha depositato memoria, nella quale ha insistito nella propria prospettazione. Il primo motivo del ricorso deduce violazione e (o) falsa applicazione degli arti. 115 e 346 cod. proc. civ. per non avere la Corte Ric. 2020 n. 05353 sez.
M3 - ud. 27-04-2021 -2- d'Appello considerato circostanza pacifica e non contestata in appello la detrazione dell'IVA. Il motivo è infondato. La circostanza della detrazione dell'IVA è stata oggetto di appello da parte della stessa Poste Italiane S.p.a. e, quantomeno, la detta questione costituiva il fulcro del giudizio demandato alla Corte territoriale. Deve sul punto, e a confutazione della prospettazione di parte ricorrente, ribadirsi che l'IVA sulla c.d. TIA1 non è dovuta posto che alla Tariffa di Igiene Ambientale 1 deve riconoscersi la qualifica di vero e proprio tributo (Sez.
U., n. 08822 del 10/04/2018; cfr. anche, in motivazione, Sez. U., nn. 08631 e n. 08632 07/05/2020), sicché la pretesa restitutoria è stata correttamente ritenuta fondata dalla Corte territoriale (è stato argomentato che il rapporto qui in questione è quello tra cedente e cessionario e non quello tra Fisco e contribuente: l'osservazione non è dirimente, poiché l'erroneo assoggettamento a IVA delle somme versate a titolo di TL.A.1 esclude la sussistenza di base legale per il relativo pagamento, per la rivalsa e per la detrazione, proprio in applicazione della circolarità correlata alla neutralità dell'imposta indiretta in parola, sicché non vi è all'evidenza alcun dubbio anche sulla conformità della ricostruzione alla sopra richiamata normativa comunitaria, così come sul rispetto dei principi di ragionevolezza e pari trattamento).
Il Collegio ritiene quindi di riaffermare l'orientamento esposto, e fatto proprio da (suddetti) molteplici precedenti specifici, posto che all'esclusione della sussistenza del tributo, giudizialmente accertata, non può che seguire il ripristino delle corrette posizioni delle parti private. Ric. 2020 n. 05353 sez. M3 - ud. 27-04-2021 -3- In ogni caso la questione dedotta con il primo motivo di ricorso risultava quantomeno assorbita dalla complessiva materia devoluta alla Corte territoriale con l'impugnazione principale. Il secondo mezzo del ricorso dell'ACAM Ambiente S.p.a.
è per violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 100 cod. proc. civ. e 18, 19 d.P.R. n. 600 del 1973 per avere la Corte territoriale posto a carico dell'ACAM Ambiente S.p.a. la prova della detrazione. Il mezzo è inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.: il motivo richiama gli artt. 18 e 19 del d.P.R. n. 600 del 29/09/1973, omettendo di specificare in qual modo essi, che prevedono adempimenti di carattere formale in materia di Imposta sul Valore Aggiunto, incidano specificamente in questo giudizio.
Il motivo, inoltre, richiama, del tutto impropriamente, e, pressoché, apoditticamente, la disciplina della distrazione delle spese di lite in favore dell'avvocato della parte vittoriosa (art. 93 cod. proc. civ.), per farne discendere delle conseguenze favorevoli all'ACAM Ambiente S.p.a., ma omette di contrastare adeguatamente quanto sopra ribadito in punto di non assoggettabilità a IVA della somma già versata a titolo di imposizione tributaria. Il ricorso deve, nel riscontro di ragioni di infondatezza e di inammissibilità, essere rigettato. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2020 n. 05353 sez. M3 - ud. 27-04-2021 -4- P9411, unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. U sentenza n 4315 del 20/02/2020).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 3.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 27 aprile