Italian Supreme Court remands case to verify tax appeal notification evidence before ruling on admissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the immediate decision on the admissibility of a tax appeal, ordering a remand to verify notification evidence. The Agency of Revenue argued the lower court erred in declaring the appeal inadmissible due to lack of proof regarding service of documents. The court decided to suspend the ruling until the official case file is acquired to confirm whether the appeal was properly notified.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 20 D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546; Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.: When the admissibility of an appeal depends on verifying the proof of notification, the court must acquire the official case file before ruling, remanding the case if the evidence is insufficient.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20001/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO il fallimento della "Geoedil S.r.l. Crushing & Screening", con sede in Monastir (SU), in persona del curatore pro tempore; INTIMATO AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna - Sezione Staccata di Sassari il 17 giugno 2019 n. 416/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 14 luglio 2021 dal Dott.
Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna - Sezione Staccata di Sassari il 17 giugno 2019 n. 416/08/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto impugnazione di avviso di accertamento per IRAP e IVA relative agli anni 2005 e 2006, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dalla medesima nei confronti del fallimento della "Geoedil S.r.l. Crushing & Screening" avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro il 9 dicembre 2009 n. 210/02/2009.
La Commissione Tributaria Regionale ha pronunziato Vabsolutio ab instantia per mancata prova della notifica ai sensi dell'art. 20 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546. Il fallimento della "Geoedil S.r.l. Crushing & Screening" è rimasto intimato. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 53 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello per carenza di prova della notifica del ricorso.
2. Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art.132 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver dichiarato l'inammissibilità dell'appello con motivazione meramente apparente. RITENUTO CHE: Preliminarmente, il collegio ritiene di dover acquisire il fascicolo d'ufficio del procedimento dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna - Sezione Staccata di Sassari, essendo necessario verificare il deposito della notifica dell'atto di appello. Pertanto, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo, non essendo possibile addivenire alla decisione dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rinvia il procedimento a nuovo ruolo, dispone l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento iscritto al n. 123/2011 R.G. presso la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna - Sezione Staccata di Sassari e manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata da remoto il 14 lu