Ordinanza Interlocutoria — n. 26432/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7485-2020 proposto da: AUTOCENTRO PAVESE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MELOZZO DA FORLI', 9, presso lo studio dell'avvocato MARIA CLEMENTINA RUGGIERI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE ROCCIOLETTI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - tbk. avverso la sentenza n. 3062/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata 111/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380 bis cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 26432/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Osservava la CTR, in relazione a tale ultimo rilievo, oggetto di contestazione in appello, che a fronte di una concessione in uso palesemente antieconomico, perché sostanzialmente gratuita, fosse ragionevole presumerne l'onerosità, pur tenendo conto dei rapporti tra le società del medesimo gruppo. Avverso la suddetta sentenza la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo ed illustrato da successiva memoria. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7485-2020 proposto da: AUTOCENTRO PAVESE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MELOZZO DA FORLI', 9, presso lo studio dell'avvocato MARIA CLEMENTINA RUGGIERI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE ROCCIOLETTI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - tbk. avverso la sentenza n. 3062/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata 111/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: Con sentenza in data 11 luglio 2019 la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l'appello proposto dalla Autocentro Pavese s.r.l. in liquidazione avverso la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla società contribuente contro l'avviso di accertamento con il quale, in relazione all'anno di imposta 2014, l'Ufficio aveva contestato l'omessa contabilizzazione di ricavi con riferimento all'utilizzo di alcune autovetture nonché la circostanza che la contribuente, con riferimento ai valori di mercato, avrebbe dovuto richiedere maggiori canoni per l'occupazione di spazi concessi a società del medesimo gruppo.
Osservava la CTR, in relazione a tale ultimo rilievo, oggetto di contestazione in appello, che a fronte di una concessione in uso palesemente antieconomico, perché sostanzialmente gratuita, fosse ragionevole presumerne l'onerosità, pur tenendo conto dei rapporti tra le società del medesimo gruppo. Avverso la suddetta sentenza la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo ed illustrato da successiva memoria. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Ric. 2020 n. 07485 sez. MT - ud. 14-07-2021 -2- Considerato che: Con unico mezzo la società contribuente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione ed errata interpretazione dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 147/2015 in relazione all'art. 9 t.u.i.r., per avere la CTR erroneamente ritenuto che potesse configurarsi nei rapporti tra società italiane infragruppo il c.d. transfer price domestico, ossia il criterio del valore normale in forza dell'art. 9 cit., tale per cui l'Ufficio possa accertare l'omessa contabilizzazione di ricavi (o di costi) ritenendo non conformi ai valori normali i corrispettivi fissati dalle parti.
Osserva il Collegio come la questione prospettata dalla ricorrente - concernente la rilevanza che può assumere, nell'ambito di un accertamento analitico induttivo, lo scostamento dal valore normale del prezzo di transazione per operazioni infragruppo interne - non si presenti di immediata evidenza decisoria, di modo che appare opportuno rimettere la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile. Così deciso in Roma il 14 luglio 2021. Il Presidente Antonio Greco DEPOSITATA IN 0109i, 7 9 SET 2021 CANCE