Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 26430/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 26430/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 26430/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ente Rep. ORDINANZA INTERLOCUTORIA Cc_ce,— 2 (4-2U__ sul ricorso iscritto al n. 1810/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO Grassia Anna Maria, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Quarto, con studio in Aversa (CE), elettivamente domiciliata presso l'Avv. Carlo Recchia, con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 26430/2021 — snciv · Corte di Cassazione: La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto che il contraddittorio preventivo con il contribuente fosse stato violato, essendo stato notificato l'avviso di accertamento prima del decorso di 60 giorni dalla chiusura delle operazioni di verifica e nell'assenza di motivate ragioni d'urgenza. Grassia Anna Maria si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta redatta dal relatore designato è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

Parole chiave

Generato dall'IA
contenzioso tributario differimento dell'imposizione procedura di ricupero d'imposta sospensione della riscossione fiscale rinvio della rendita rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta redatta dal relatore designato è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ente Rep. ORDINANZA INTERLOCUTORIA Cc_ce,— 2 (4-2U__ sul ricorso iscritto al n. 1810/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO Grassia Anna Maria, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Quarto, con studio in Aversa (CE), elettivamente domiciliata presso l'Avv. Carlo Recchia, con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 4 ottobre 2018 n. 8398/16/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 13 luglio 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;

RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 4 ottobre 2018 n. 8398/16/2018, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRPEF relativa all'anno 2006 (con i relativi accessori), in relazione a redditi da partecipazione societaria e da lavoro dipendente, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti di Grassia Anna Maria avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta 1'8 marzo 2016 n. 1537/02/2016, con compensazione delle spese giudiziali.

La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto che il contraddittorio preventivo con il contribuente fosse stato violato, essendo stato notificato l'avviso di accertamento prima del decorso di 60 giorni dalla chiusura delle operazioni di verifica e nell'assenza di motivate ragioni d'urgenza. Grassia Anna Maria si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta redatta dal relatore designato è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

La controricorrente ha depositato memoria, chiedendo la riunione per connessione del presente procedimento ad altro già pendente dinanzi a questa Corte (procedimento iscritto al n. 7656/2018 R.G.) o, in subordine, la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del procedimento già pendente dinanzi a questa Corte. CONSIDERATO CHE: Con unico motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, della Legge 27 luglio 2000 n. 212, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto l'applicabilità del principio del contraddittorio preventivo per i c.d. "tributi non armonizzati" in caso di controlli c.d. "a tavolino".

RITENUTO CHE: Preliminarmente, il collegio valuta l'opportunità di rinviare la causa a nuovo ruolo al fine di consentire - mediante l'assegnazione al medesimo relatore - la trattazione congiunta (anche in vista di un'eventuale riunione per connessione) con il procedimento iscritto al n. 7656/2018 R.G., che risulta essere pendente dinanzi a questa Corte ancora in fase di spoglio.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata da remoto il 13 luglio 2021. IL PRE