Court remits case to lower tribunal regarding procedural vs substantive nature of tax document retention terms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remitted the case to the lower tax tribunal due to unresolved jurisdictional questions. The dispute centers on whether specific tax document retention terms are procedural or substantive, affecting the taxpayer's right to defense. The court noted conflicting precedents and constitutional violations regarding the taxpayer's ability to preserve evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12, comma 2-bis e 2-ter del D.L. 1 luglio 2009 n. 78; When divergent precedents exist on the procedural nature of tax document retention terms, the case must be remitted to resolve whether such terms violate the right to defense under Articles 3 and 24 of the Constitution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ente Rep. ORDINANZA INTERLOCUTORIA C G 2 sul ricorso iscritto al n. 955/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO Ticozzi Alessandro Pietro, rappresentato e difeso dall'Avv. Attilio Pellegrini Sica, con studio in Milano, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Laura Chiarini, con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento.
CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 28 maggio 2019 n. 2310/21/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 13 luglio 2021 dal Dott.
Giuseppe Lo Sardo; rilevato che, sulla questione della natura procedimentale dei termini previsti dall'art. 12, comma 2-bis e comma 2-ter, del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2009 n. 102, la quale viene in decisivo rilievo nella presente controversia, si sono delineati orientamenti diff5rffil dem cortei mencitssi affermate, tMorp., che essi si applicano anche per i periodi d'imposta precedenti Alia tetro entrata in vigore (il 10 luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla applicabilità della presunzione legale di cui all'art. 12, comma 2, del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2009 n. 102 (così:
Cass., Sez. 6^-5, 28 novembre 2018, n. 30742; Cass., Sez. 5^, 14 novembre 2019, n. 29632; Cass., Sez. 6^-5, 6 febbraio 2020, n. 2804; Cass., Sez. 6^-5, 26 giugno 2020, n. 12745; Cass., Sez. 6^-5, 16 febbraio 2021, n. 65; Cass., Sez. 6^-5, 26 maggio 2021, n. 14298; Cass., Sez. 6^-5, 27 maggio 2021, n. 14834), talaltra che la presunta natura procedimentale della norma di cui all'art. 12, comma 2-bis, del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2009 n. 102, collide, altresì, con il tradizionale criterio della sedes materiae, che vede abitualmente le norme in tema di presunzioni collocate nel codice civile e, dunque, di diritto sostanziale, e non già nel codice di rito, e pone il contribuente che, sulla base del quadro normativo previgente, non avrebbe avuto interesse alla conservazione di un certo tipo di documentazione in condizione di sfavore, poiché pregiudica l'effettivo espletamento del diritto di difesa, in violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 24 Cost. (Cass., Sez. 5", 21 dicembre 2018, n. 33223;
Cass., Sez. 6A-5, 2 ottobre 2020, n. 21018); ritenuto, pertanto, alla stregua delle delineate divergenze, come è stato già apprezzato in altri procedimenti (Cass., Sez. 6"-5, 29 aprile 2021, n. 11283; Cass., Sez. 6"-5, 18 maggio 2021, n. 13477), non ricorrono le condizioni previste dall'art.375 cod. proc. civ., visto l'art. 380-bis cod. proc. civ.;
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla Sezione Tributaria e manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata da remoto il 13 luglio 2021. IL PR