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Ordinanza Interlocutoria — n. 26427/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 26427/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 26427/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 8423-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro MELCHIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 135, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO IORIO, che la rappresenta e difende; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 5020/16/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 21/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 26427/2021 — snciv · Corte di Cassazione: L'Amministrazione, dopo aver proceduto ad accesso ispettivo all'esito disconosceva l'applicazione dell'aliquota agevolata procedendo al recupero della maggior IVA ritenuta dovuta e all'irrogazione delle sanzioni conseguenti. Tale avviso veniva impugnato dalla Melchioni s.p.a. avanti alla CTP di Milano la quale con sentenza nr 8950/2016 accoglieva il ricorso ritenendo sussistenti ,tenuto conto delle caratteristiche dei beni oggetto della compravendita ,i requisiti richiesti dalla norma per l'applicazione dell'aliquota al 10%. . Avverso tale decisione l'Ufficio proponeva appello avanti alla CTR della Lombardia la quale con la sentenza qui impugnata lo rigettava.

Parole chiave

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aliquota IVA ridotta indennità di prima sistemazione esenzione dalle imposte sull'energia IVA = Imposta sul valore aggiunto regime speciale delle piccole imprese sgravio fiscale successivo
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 8423-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro MELCHIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 135, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO IORIO, che la rappresenta e difende; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 5020/16/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 21/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 08423 sez. MT - ud. 13-07-2021 -2- Rg 8423/2020 Ritenuto che: L'Agenzia delle Entrate all'esito di un accertamento ispettivo,notificava in data 29.1.2016 alla società Melchioni s.p.a. avviso di accertamento con il quale irrogava una sanzione di C 31.305,00 per omessa regolarizzazione di fatture ricevute. In particolare l'Ufficio, seguendo una propria interpretazione dei numeri 127 quinquies e sexies della Tabella A. Parte III allegata al DPR nr 633/1972 riteneva che gli acquisti dei beni destinati alla costruzione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili scontassero l'aliquota ordinaria del 22% e non quella ridotta del 10% fruendo dell'Iva agevolata nella misura del 10%.

L'Amministrazione, dopo aver proceduto ad accesso ispettivo all'esito disconosceva l'applicazione dell'aliquota agevolata procedendo al recupero della maggior IVA ritenuta dovuta e all'irrogazione delle sanzioni conseguenti. Tale avviso veniva impugnato dalla Melchioni s.p.a. avanti alla CTP di Milano la quale con sentenza nr 8950/2016 accoglieva il ricorso ritenendo sussistenti ,tenuto conto delle caratteristiche dei beni oggetto della compravendita ,i requisiti richiesti dalla norma per l'applicazione dell'aliquota al 10%. . Avverso tale decisione l'Ufficio proponeva appello avanti alla CTR della Lombardia la quale con la sentenza qui impugnata lo rigettava.

La CTR escludeva la sussistenza del vizio di contraddittorietà della pronuncia oggetto di gravame confermando la valutazione fattuale delle cessioni in oggetto. Rilevava per quanto riguarda la portata applicativa della norma di riferimento che la stessa aveva natura agevolativa e era finalizzata a favorire la diffusione di impianti energetici che consentano di addivenire ad una riduzione di energia elettrica e di approvvigionamento estero ,nonché alla riduzione della dipendenza da fonti di energia non rinnovabili. Kk e 2.e Lo . gii2.5 1 Secondo il giudice di appello tale interpretazione sarebbe avvallata dalla relazione al Presidente della Repubblica che accompagna la richiesta di Autorizzazione del Governo all'emanazione di tali provvedimenti e che in mancanza di indicazione in ordine ai soggetti fruitori di tali beni si deve avere riguardo alle cessioni per i predetti impianti per ottenere la loro costruzione e manutenzione.

L'Ufficio propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso la contribuente. Con un unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'ad 16 del dp.r. 633/1972,delle disposizioni di cui ai numeri 127 quinquies e 127 sexies tabella A parte III del d.p.r. 633/1972 nonché dell'art 6 comma 8 del Dlgs 471/1977 in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. Si contesta l'interpretazione data dalla CTR alla norma in questione che si porrebbe in contrasto con la tesi esposta nei documenti di prassi dell'Agenzia.

Si ritiene che i pannelli solari non costituirebbero di per sé impianto non ricadendo nella previsione dell'agevolazione Iva di cui al nr 127 quinquies ma potrebbero astrattamente rientrare nella previsione dell'art 127 sexies trattandosi di beni sicchè l'agevolazione spetterebbe solo nel caso che i beni siano venduti direttamente ai soggetti che li utilizzano escludendo i passaggi intermedi. Il Collegio rileva che su tale tematica si registrano due orientamenti non esattamente coincidenti da un lato Cass 2019 nr 30138 e nr 33911 e dall'altro Cass 2019 nr 25080 e nr 7788 e nr 11690/2021 sicchè appare opportuno rimettere la questione alla Sezione V.

P.Q. M. La Corte rimette la questione alla sezione V. Roma 13.7.2021 Il Presidente \C. 102_0 2 JÀC ( dott Roberto Gig‘anni Conti) DEPOSITAT