Cassation court remits case to public hearing regarding validity of tax penalty without prior execution notice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the Agency's appeal and remitted the case to a public hearing for further examination. The Agency argued that the Regional Tax Commission erred by allowing a penalty without a prior execution notice, citing specific 2011 decree provisions. The court deemed the legal issue significant enough to require public debate before deciding on the penalty's validity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, commi 5bis e 5ter del D.L. n. 138 del 2011; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; The court must hold a public hearing when a legal issue regarding the validity of a tax penalty without prior execution notice requires special consideration.
Parole chiave
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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18323-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro CSC SRL ; - intimata - avverso la sentenza n. 8109/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 30/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso l'atto di contestazione per l'anno d'imposta 2011 relativo ad IVA ed altro con il quale l'Agenzia delle entrate aveva irrogato sanzioni a suo carico per complessivi euro 16.601,42 a seguito del mancato versamento delle somme dovute per l'adesione a sanatorie previste dalla legge n. 289 del 2002; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che l'irrogazione della sanzione deve essere preceduta da un atto di avvio dell'azione esecutiva in quanto l'art. 2, comma 5 bis, del D.L. n. 138 del 2011 prevedeva espressamente che l'Agente di riscossione, per recuperare le somme dichiarate e non versate dal contribuente per le sanatorie ex legge n. 289 del 2002, era tenuto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, e cioè entro il 17 ottobre 2011, ad avviare una ricognizione dei pagamenti dei contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e, nei successivi trenta giorni (e cioè entro il 16 novembre 2011), dovevano provvedere ad avviare ogni azione esecutiva necessaria, anche mediante l'invio di una intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla previa scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011; soltanto in caso di mancato pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo entro il detto termine poteva essere irrogata, ai sensi dell'art. 2, comma 5 ter del D.L. n. 138 del 2011, una sanzione pari al 50% delle predette somme.
Ric. 2020 n. 18323 sez. MT - ucl. 07-07-2021 -2- Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo, mentre la parte contribuente non si costituiva. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 5bis e 5ter, del D.L. n. 138 del 2011 per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto che l'omesso invio di una intimazione ad adempiere, prima dell'irrogazione delle sanzioni previste dal comma 5ter citato, possa pregiudicare la validità del relativo atto di irrogazione.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass.20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio del 7 luglio 2021. Il Presidente Antoni Fl\ai9ckUtsk DEPOSITATA IN cm:albi* 7 9 SET 2021 IL