Cassation remands tax appeal case to lower court for merits review due to omitted factual assessment of tax exemption claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal against the Regional Tax Commission's decision to reject the taxpayer's appeal. The taxpayer argued the lower court violated procedural rules by failing to evaluate a specific claim regarding a cadastral variation request that could have triggered tax exemptions. The court ruled that the lower court merely stated a legal principle without assessing the factual basis of the exemption claim, necessitating a remand for a full merits review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 c.p.c.; Art. 360 nr. 4 c.p.c.: When a court of appeal omits to evaluate a substantive ground for exemption or variation that could alter the tax liability, the cassation court must remand the case for a full assessment of the merits rather than declaring the sentence null.
Parole chiave
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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7509-2020 proposto da: KRANZ PAMELA IRENE CHRISTINE, in qualità di erede del padre Sig. Kranz Franz Heinrich, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARIODANTE FABRETTI, 8, presso lo studio dell'avvocato DESIDERIA BOGGETTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE CARRETTO; - ricorrente - contro COMUNE DI IMPERIA; - intimato - avverso la sentenza n. 1525/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 12/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 07509 sez. MT - ud. 16-06-2021 -2- Rg 7509/2020 Ritenuto che: Pamela Irene Christine Kranz impugna con un unico motivo la decisione della CTR Liguria che con sentenza nr 1525/2018 aveva rigettato l'appello dalla stessa proposto avverso la pronuncia della CTP di Imperia che aveva a sua volta respinto il ricorso avente ad oggetto l'avviso di accertamento Ici emesso dal Comune di Imperia per l'anno di imposta 2007. Il giudice di appello riteneva non sussistenti i requisiti previsti dall'art 9 del Dl 557/1993 per fruire dell'esenzione Ici considerando assorbite le ulteriori ragioni dedotte con il gravame.
Il Comune di Imperia non si è costituito. Con l'unico motivo illustrato da memoria si denuncia la violazione dell'art 112 c.p.c. e la conseguente nullità della sentenza ai sensi dell'art 360 nr 4 c.p.c. lamentandosi che la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame con cui era stato dedotto che la contribuente si era avvalsa della facoltà prevista dall'ad 7 comma 2 bis del D.L. 2011 nr 70 convertito con modificazioni dalla I. 2011 nr 106 di presentare domanda di variazione catastale per l'attribuzione all'immobili di cui è causa della categoria D/10.
Si osserva che il giudice di appello si era limitato ad enunciare il principio di diritto sancito dalla sentenza S.U. nr 18565 del 2009 senza valutare che la ricorrente si era avvalsa della norma agevolativa di cui all'art 7 ,comma 2 bis del D.L. 2011 nr 70 la cui efficacia retroattiva estende i suoi effetti anche all'anno di imposta in oggetto. La Corte rileva l'opportunità alla luce delle contestazioni sollevate alla decisione di primo grado di acquisire il fascicolo relativo al merito. P. Q. M. La Corte rimette la causa sul ruolo per la finalità di cui in motivazione.
Roma 16.6.2021 Il Presidente (Zx ZUz. (5}5-()% SCe, - 1/4) D, t. u c_2 IL CA