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Ordinanza — n. 26424/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses bankruptcy objection to leasing claim, ruling contract not resolved before insolvency prevents Art. 1526 application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26424/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the creditors' appeal against the bankruptcy court's rejection of their claims. The lower court incorrectly applied Article 1526 of the Civil Code to a residential lease, assuming the contract was resolved prior to the debtor's insolvency. The Supreme Court found this factually incorrect and noted that the lease remained valid at the time of insolvency, thereby precluding the application of the specific legal regime for resolved leases.

Regesto Legislator

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Art. 1526 cod. civ.; The court cannot apply the regime for resolved leases to a contract that was not resolved before the debtor's insolvency, as the distinction between enjoyment and transfer leases relies on the timing of the resolution.

Parole chiave

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bankruptcy insolvency leasing contract contract resolution civil code article 1526 creditor's rights insolvency proceedings legal interpretation compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 1526 cod. civ.
Invero, il tribunale ha mostrato, chiaramente, di volersi avvalere uella di cui all'art. 1526 cod. civ. pure per quest'ultimo.
Law no. 124 of 2017
art. 1326 c.c
art. 380-bis cod. proc. civ
in liquidazione e la SelmaBipiemme Leasing s.p.a., quest'ultima quale mandataria/ sostituto servicer di Pharma Finance 4 s.r.1., affidandosi a tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ..
art. 1526 c.c
3, c.p.c., in quanto il Tribunale ha erroneamente rigettato l'opposkione ed escluso la sussisterka dei crediti relativi al leasing applicando al caso di .Tecie le diiposkioni dell'art. 1526 c.c.», ascrivendosi al tribunale di aver disatteso i principi sanciti dalle decisioni rese da Cass.
art. 2697 c.c
99 e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art.
art. 1526 cod. civ
Invero, il tribunale ha mostrato, chiaramente, di volersi avvalere uella di cui all'art. 1526 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2061 of 2021
Cass. n. 18543 of 2019
Cass. n. 8980 of 2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 34038-2019 proposto da: COMIFIN S.P.A IN LIQUIDAZIONE, con sede in Milano, alla via G. D'Arezzo n. 6, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore dott. Emilio Campanile, nonché SELMA BIPIEMME LEASING S..P.A., in persona della procuratrice speciale dott.ssa Giovanna Orlando, quale mandataria/sostituto servicer, con facoltà di subdelega, di Pharma Finance 4 s.r.1., entrambe rappresentate e difese, giusta procure speciali allegate in calce al ricorso, dall'Avvocato Antonio Nardone, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Milano, alla via Vivaio n. 24. - ricorrenti - contro FALLIMENTO FARMACIA S. MARIA LA CARITA' DOTT.

NAZARIO MATACHIONE S.A.S., in persona del curatore Avv. Roberta Napolitano, nonché MATACHIONE NAZARIO e FARMACIA S. MARIA LA CARITA' DOTT. NAZARIO MATACHIONE S.A.S.. - intimati- avverso il decreto n. cronol. 1560/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato in data 09/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO CAMPESE. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza dell'I 1 novembre 2016, n. 306, il Tribunale di Napoli dichiarò il fallimento della Farmacia "S. Maria I- a Carità Dott.

Naario Matachione s.a.s." e del suo socio accomandatario Nazario Matachione. 1.1. La Comifin s.p.a., dichiarando di agire in proprio ed in qualità di sub-mandataria e subservicer di SelmaBipiemme Leasing s.p.a., a sua volta mandataria/sostituto servicer di Pharma Finance 4 s.r.1., propose due domande di insinuazione: la prima, avente ad oggetto la richiesta di ammissione al passivo "sociale" del credito maturato in relazione al leasing immobiliare n. 405033; la seconda, invece, riguardante l'ammissione al passivo "personale" del socio fallito "in estensione" dei crediti maturati in relazione al contratto di finanziamento n. 702289, alla fideiussione prestata per il leasing strumentale n. 702612 ed alla fideiussione prestata per i leasing immobiliari n. 200501054 e n. 200501056. 1.2.

Entrambe tali domande furono disattese dal giudice delegato, sicché la menzionata creditrice promosse distinte opposizioni Ric. 2019 n. 34038 sez. M1 - ud. 23-06-2021 -2- ex art. 98 1.fall. innanzi al tribunale partenopeo, i cui corrispondenti giudizi assunsero, rispettivamente, il n. 20505/17 (quello riguardante l'insinuazione al passivo sociale) ed il n. 20502/17 (quello afferente l'invocata ammissione al passivo personale) del ruolo generale di quell'ufficio. La curatela fallimentare si costituì solo in questo secondo giudizio. 1.3. Questi due procedimenti sono stati contestualmente trattati e decisi dall'adito tribunale, benché senza adozione di alcun provvedimento di loro riunione, all'udienza del 9 ottobre 2019, all'esito della quale risultano essere stati emessi formalmente due decreti, uno per ciascuno dei suddetti procedimenti (n. 1560 nel fascicolo del giudizio n.r.g. 20505/2017; n. 1561 nel fascicolo del giudizio n. 20502/2017), recanti, però, motivazioni affatto identiche. 1.3.1.

In essi, sono stati esaminati i contratti ed i crediti oggetto di entrambi i procedimenti e si è pronunciato il rigetto delle due opposizioni. 1.3.2. In particolare, il tribunale ha ritenuto che: i) «con riferimento al procedimento n. 20505/17 e con riferimento ai tre leasing di cui al 20302117, nessun credito compete all'opponente posto che tutti i contratti risultano liso /ti per inadempimento del conduttore e vi è restituzione dei beni al fornitore»; «trattasi pacificamente di leasing traslativi (essendo previsto un pre_up di riscatto irrisorio) e che alla data della risolu:zione/ inadempimento risultava essere stato pagato quasi per intero il prez.zo di acquisto onde ai sensi dell'art. 1326 c.c. "se la n'soluione del contratto ha luogo per inadempimento del conduttore il locatore deve restituire le rate riscosse e salvo il diritto all'equo compenso ed il risarcimento del danno"»; iii «nella fattiipecie, l'equo compenso non può che essere parametrato al valore locativo che nel primo caso esaminato (n. 20303117) trova riscontro nell'allocaione sul mercato operata dalla stessa curatela e che negli altri casi può ragionevolmente parametrarsi in misura pari a circa il 30% dell'acquisto Ric. 2019 n. 34038 sez.

M1 - ud. 23-06-2021 -3- capitalizzato nel periodo in considerazione»; iv) «laddove sia convenuto che "le rate pagate restano acquisite al venditore a titolo di indennità" il capoverso 1326 e. e. prevede comunque il potere del giudice di ridurre ad equità l'indennità convenuta ai sensi dell'art. 1384 e. c. onde anche sotto tale profilo nessun ulteriore importo può essere ricavato in virtù di tali contratti dovendo essere ridotta l'eccedenza della penale nei limiti di quanto già versato alla società di leasing»; v) (<con riferimento al finanziamento n. 272289 è desumibile dalla stessa proJpettazione dell'opponente l'intercorso pagamento di tutte le rate ad eccezione di quelle maturate tra l'i ottobre 2013 e l'l aprile 2016 allorquando residuava un capitale di soli euro 27.230,08 (onde risulta restituire Euro 800 mila circa a fronte di Euro 630 mila oggetto di finanziamento)»; vi) «anche con riferimento a tale ultima fattiipetie, non vi è prova dell'esistenza di un credito residuo da parte dell'opponente il quale non ha provato la legittima applicazione di tassi superiori alla misura minima garantita del 4% e che siffatta circostanza può dirsi assorbente ri,Tetto ad ogni altra questione di rito e di merito ivi compresa la eventuale nullità della clausola determinativa degli interessi che rinvia per relationem ad una vicenda per sua natura non compatibile di eipressione in un dato numerico...»; quanto agli ulteriori «Euro 33.867,74, trattasi di mera duplicazione della partita già richiesta (RG 20303 / 17)», esulando «dal presente giudizio di merito eventuali reiponsabilità risarcitone nei confronti della fallita per la illegittima negoziazione di un immobile affetto da irregolarità urbanistiche».

2. Contro il decreto recante il n. 1560/2019, formalmente reso nel giudizio di opposizione n. 20505/2017 r.g., ricorrono per cassazione la Comifin s.p.a. in liquidazione e la SelmaBipiemme Leasing s.p.a., quest'ultima quale mandataria/ sostituto servicer di Pharma Finance 4 s.r.1., affidandosi a tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.. Tutti i destinatari della notificazione del ricorso sono rimasti solo intimati. RAGIONI DELLA DECISIONE Ric. 2019 n. 34038 sez. M1 - ud. 23-06-2021 -4- 1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) «ViolaRione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e dell'art. 99 in relckione all'art. 360, comma 1, n. 4, c:p.c. ed all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in quanto il decreto impugnato è affetto da nullità per carena di motivazione». Si censurano le «gravi lacune motiva:zionali del decreto impugnato» e le descritte «affermazioni inconciliabili» ed inidonee «ad eiplicare le ragioni della decisione e, in ogni caso, a far comprendere il ragionamento seguito dal giudice per la ,formafcione del proprio convincimento», contenute nello stesso, del quale, pertanto, si invoca la nullità;

II) « fiiolcqione e falsa applicazione dell'art. 1526 c. c. e degli artt. 72 e 72-quater lfall., nonché dell'art. 1, commi 136-140, della L n. 124/2017, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il Tribunale ha erroneamente rigettato l'opposkione ed escluso la sussisterka dei crediti relativi al leasing applicando al caso di .Tecie le diiposkioni dell'art. 1526 c.c.», ascrivendosi al tribunale di aver disatteso i principi sanciti dalle decisioni rese da Cass. n. 18543 del 2019 e da Cass. n. 8980 del 2019 quanto alla disciplina concretamente applicabile alle fattispecie di leasing per cui è causa;

III) «Viola:zione e falsa applictkione degli arti'. 115 e 116 c:p.c., dell'art. 99 e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.c., in quanto a ndamento della decisione il Tribunale ha posto circostarke non dedotte in corso di causa ed anzi contrarie a quanto incontrastabilmente emerso». Si assume che, nell'articolare la propria decisione, il tribunale era partito dal presupposto che i beni oggetto dei contratti di leasing erano stati riconsegnati: circostanza, quest'ultima, non dimostrata e che, con riferimento al contratto n. 405033, oggetto del giudizio n.r.g. 20505 del 2017, neppure era stata mai dedotta, ponendosi addirittura in contrasto con quanto pacificamente riconosciuto dalle parti.

Ric. 2019 n. 34038 sez. M1 - ud. 23-06-2021 -5- 2. I descritti motivi, scrutinabili congiuntamente perché connessi, si rivelano fondati nei limiti di cui appresso. 2.1. Giova premettere che: O in questa sede, è impugnato il decreto del Tribunale di Napoli n. 1560/2019, reso con specifico riferimento al giudizio di opposizione ex art. 98 1.fall. recante il n.r.g. 20505/17, intrapreso da Comifin s.p.a., in proprio e nelle indicate qualità, al fine di contestare la mancata ammissione al passivo "sociale" del fallimento Farmacia "S. Maria I a Ccaità Dott.

Na.zario Matachione s.a.s." del credito maturato in relazione al leasing immobiliare n. 405033. Si prenderanno, dunque, in esame esclusivamente i capi di decisioni riguardanti questa domanda di insinuazione (mentre quella ulteriore, avente ad oggetto la richiesta di ammissione al passivo "personale" di Nazario Matachione, socio fallito "in estensione", dei crediti maturati in relazione al contratto di finanziamento n. 702289, alla fideiussione prestata per il leasing strumentale n. 702612 ed alla fideiussione prestata per i leasing immobiliari n. 200501054 e n. 200501056, sarà trattata scrutinandosi il diverso ricorso proposto dagli stessi soggetti oggi ricorrenti avverso il decreto n. 1561/2019 del medesimo Tribunale di Napoli, di tenore identico a quello n. 1560/2019, ma reso all'esito giudizio ex art. 98 1.fall. recante il n. 20502/17, specificamente intrapreso da quei soggetti per contestare il rigetto della relativa domanda oppostogli dal giudice delegato); iz) per effetto della nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temportis, risultando impugnato un decreto decisorio reso il 9 ottobre 2019), deve ritenersi ormai ridotto al "minimo costitzLzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito ((ji-. tra le più recenti, Cass. n. 395 del 2021, in motivazione;

Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile Ric. 2019 n. 34038 sez. M1 - ud. 23-06-2021 -6- in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di " sufficienza" della motivazione (cfr.

Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 20042 del 2020, Cass. n. 23620 del 2020 e Cass. n. 395 del 2021). 2.2. Un simile vizio sussiste nella specie, rinvenendosi - ad avviso del Collegio - nella motivazione del decreto impugnato (n. cronol. 1560/2019) un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. 2.2.1. Esso, infatti, nel rigettare le richieste della parte opponente, ha escluso dal passivo "sociale" del fallimento Farmacia "S. Maria La Carità Dott. Nazario Matachione s.a.s." il credito maturato in relazione al leasing immobiliare n. 405033. 2.2.2.

In particolare, il tribunale:

i) ha preso atto di quanto dichiarato dalle parti (cfr. pag. 1-2 del decreto impugnato) in relazione a quest'ultimo; i/) ha rilevato che, pure «... con riferimento al procedimento n. 20505117», nessun credito compete all'opponente posto che il contratto risulta risolto per inadempimento del conduttore e vi è restituzione del bene al fornitore (cfr. incipit di pag. 4); iit) ha ritenuto (tir. pag.

4) che, al pari dei tre contratti di leasing di cui al giudizio n. 20502/2017 r.g., anche per quello riguardante il procedimento n. 20505/2017, si era al cospetto di «...leasing traslativi (essendo previsto un Ric. 2019 n. 34038 sez. M1 - ud. 23-06-2021 -7- pre'.z.zo di riscatto irrisorio) e che alla data della risolu:zionel inadempimento risultava essere stato pagato quasi per intero il pre.wr di acquisto onde ai sensi dell'art. 1526 c. c. "se la risoliqione del contratto ha luogo per inadempimento del conduttore il locatore deve restituire le rate riscosse e salvo il diritto all'equo compenso ed il risarcimento del danno"»; iv) ha affermato che, «nella fa ttiipecie, l'equo compenso non può che essere parametrato al valore locativo che [...] trova riscontro nell'allocazione sul mercato operata dalla stessa curatela ...» e che «laddove sia convenuto che "le rate pagate restano acquisite al venditore a titolo di indennità" il capoverso dell'art. 1526 c. e. prevede comunque il potere de/giudice di ridurre ad equità l'indennità convenuta ai sensi dell'art. 1384 c. c. onde anche sotto tale profilo nessun ulteriore importo può essere ricavato in virtù di tali contratti dovendo essere ridotta l'eccedenza della penale nei limiti di quanto già versato alla società di leasing».

Il tribunale, dunque, in un primo tempo, ha considerato già risolto anche il contratto di leasing in esame (così come opinato per quelli oggetto del diverso procedimento di opposizione recante il n.r.g. 20502/17) e pure avvenuta la restituzione del bene che ne costituiva l'oggetto; successivamente, però, ha chiaramente riconosciuto che detta restituzione non c'era stata, posto che, nel pararnetrare l'equo compenso eventualmente spettante alla concedente, lo ha parametrato al valore locativo del bene desunto dall'avvenuta sua allocazione sul mercato effettuata direttamente dalla curatela fallimentare della utilizzatrice. 2.2.3.

In altri termini, con riferimento al rigetto dell'opposizione ex art. 98 1.fall. riguardante la mancata ammissione al passivo "sociale" del fallimento Farmacia "S. Maria La Carità Dott. Nazario Matachione s.a.s." del credito maturato in relazione al leasing immobiliare n. 405033, l'iter decisionale del tribunale poggia su due assunti (la già verificatasi risoluzione del contratto di leasing immobiliare n. 405033, con conseguente restituzione del bene locato; l'avvenuta allocazione sul Ric. 2019 n. 34038 sez. M1 - ud. 23-06-2021 -8- mercato del bene medesimo, da parte della stessa curatela sua utilizzatrice, così da far ragionevolmente dubitare non solo dell'effettiva restituzione predetta ma, ancor prima, dell'avvenuta precedente risoluzione contrattuale) tra loro palesemente inconciliabili, sicché la doglianza di cui al primo motivo si rivela fondata. 2.3.

L'assoluta incertezza in ordine alle circostanze appena descritte, derivata dalle riportate contrastanti affermazioni rinvenibili nella motivazione del decreto impugnato, si ripercuote, poi, sulla concreta disciplina da applicarsi alla domanda di ammissione al passivo formulata dalle odierne ricorrenti con riferimento allo specifico contratto di leasing immobiliare n. 405033. 2.3.1. Invero, il tribunale ha mostrato, chiaramente, di volersi avvalere uella di cui all'art. 1526 cod. civ. pure per quest'ultimo. Tuttavia, una siffatta opzione postulava, necessariamente, l'essere stato già risolto il contratto de quo anteriormente al fallimento della utilizzatrice (circostanza, invece, prima affermata e, poi, implicitamente smentita dal tribunale partenopeo, rimarcandosi, peraltro, in relazione alla doglianza formulata con l'odierno terzo motivo di ricorso, che, nel giudizio di opposizione n.r.g. 20505/17, nel quale la curatela era rimasta contumace, le opponenti nemmeno avevano specificamente allegato l'avvenuta riconsegna del bene locato), come agevolmente può evincersi dall'affermazione delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte contenuta nella recente sentenza del 28 gennaio 2021, n. 2061.

Quest'ultima, infatti, nel disattendere l'indirizzo interpretativo inaugurato dalle decisioni rese da Cass. n. 18543 del 2019 e da Cass. n. 8980 del 2019, oggi invocate dalle ricorrenti, ha statuito, tra l'altro, «La legge n. 124 del 2017 (art. 1, commi 136-140) non ha effetti retroattivi e trova, quindi, applica,zione per i contratti di leasingfinamziario in cui i presupposti della risoluzione per l'inadempimento (previsti dal comma 137) non si Ric. 2019 n. 34038 sez. M1 - ud. 23-06-2021 -9- siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore; sicché, per i contratti risolti in precedenza e ri.Tetto ai quali sia intervenuto il fallimento dell'utilk:zatore soltanto successivamente alla risoltkione contrattuale, rimane valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, dovendo per quest'ultimo social-tipo negw.ziale applicarsi, in via analogica, la disciplina di cui all'art. 1526 cc.. e non quella dettata dall'art. 72-quater /1., rispetto alla quale non possono ravvisarsi, nella .q)ecie, le condkioni per il ricorso alla analogia legis, né essendo altrimenti consentito giungere in via interpretativa ad una applicnione retroattiva della legge n. 124 del 2017».. 2.4.

La fondatezza, nei termini finora esposti, dei formulati motivo di ricorso determina raccoglimento del ricorso, la cassazione del decreto impugnato (n. cronol. 1560/2019 del 9.10.2019) ed il rinvio della causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione collegiale, per il corrispondente nuovo esame (quanto all'avvenuta, o non, risoluzione del contratto di leasing immobiliare n. 405033; al tempo del suo essersi eventualmente verificata; all'avvenuta effettiva riconsegna, o meno, del bene locato) e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

PER QUESTI MOTIVI La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, i motivi del ricorso, cassa il decreto impugnato (n. cronol. 1560/2019 del 9.10.2019) e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione collegiale, per il nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.