Cassation appeal dismissed as withdrawn; case settled by parties with no further interest in proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the bankruptcy revocation appeal extinguished because the appellant voluntarily withdrew the case after a settlement agreement was reached. Although the lower courts had ruled against the appellant regarding the nature of a vital annuity contract versus a sale, the parties resolved the dispute before the final judgment. Consequently, the court dismissed the procedural request without addressing the substantive legal arguments on the contract's classification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002: When a party withdraws a cassation appeal following a settlement, the judgment is declared extinguished and no further procedural costs are imposed.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5080/2019 proposto da: CARMEN PETRONE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Giudice; - ricorrente — contro Fallimento CO.MA. sas di Petrone Maria Angelina & C., socio accomandatario Petrone Maria Angelina - intimati - avverso la sentenza n. 968/2018 della Corte d'appello di Salerno, depositata il 28/6/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
GIULIA IOFRIDA. FATTI DI CAUSA La Corte d'appello di Salerno, con sentenza n.968/2018, depositata in data 28/6/2018, - in controversia concernente revocatoria ex art.67 I.f., promossa dal Fallimento di CO.MA . sas di Petrone Maria Angelina & C. nonché del socio accomandatario Petrone Maria Angelina (dichiarato con sentenza del 2012) nei confronti di Petrone Carmen, per sentire dichiarare l'inefficacia e la conseguente inopponibilità al Fallimento dell'atto, stipulato, in data 19/7/2011, trascritto il successivo 25/7/2011, in favore di Petrone Maria Angelina, di costituzione di vitalizio, corrisposto dalla nipote Petrone Carmen, con cessione, a quest'ultima, della quota di un terzo di comproprietà di immobile, - ha confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto la domanda attorea ai sensi dell' art.67, comma 2°, I.f..
In particolare, i giudici d'appello hanno sostenuto, anzitutto, che l'eccezione, sollevata dalla Petrone in primo grado e reiterata dall'appellante, di esclusione dall'azione revocatoria dell'impugnato atto di costituzione di vitalizio assistenziale, a fronte del trasferimento in proprietà di quota di immobile, per assimilazione allo schema legale di cui all'art.1872 c.c. (rendita vitalizia) ed alla vendita, nella fattispecie delineata dall'art.67, comma 3, lett.c), I.f. (relativa a vendite e preliminari di vendita, trascritti ex art.2645 bis c.c., conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti od affini entro il terzo grado), era stata tardivamente formulata in primo grado dalla convenuta, non costituitasi tempestivamente, trattandosi di eccezione in senso proprio, non di mera difesa, non rilevabile d'ufficio, implicando accertamenti fattuali ulteriori rispetto ai fatti costitutivi dell'azione revocatoria proposta; in ogni caso, l'eccezione era Ric. 2019 n. 5080 sez.
M1 - ud. 20-05-2021 -2- infondata, in quanto si trattava, come ritenuto in primo grado, di contratto atipico, non riconducibile né alla fattispecie legale di cui all'art.1872 e ss. c.c. né allo schema della vendita (stante l'alea e la mancanza di commutatività), essendo oltretutto le disposizioni concernenti l'esenzione dall'esperibilità dell'azione revocatoria eccezionali e quindi di stretta interpretazione e non avendo comunque l'appellante mai dimostrato che la vendita fosse stata conclusa «a giusto prezzo» (con corrispettività della quota dell'immobile e del complessivo oggetto della prestazione di assistenza) ed avesse ad oggetto immobile destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente (avendo mera valenza presuntiva una certificazione anagrafica).
Avverso la suddetta pronuncia, non notificata, Carmen Petrone propone ricorso per cassazione, notificato via PEC il 29/1/2019, affidato ad unico motivo, nei confronti del Fallimento CO.MA . sas di Petrone Maria Angelina & C. nonché del socio accomandatario Petrone Maria Angelina (che non svolgono difese). E' stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.La ricorrente lamenta, con unico plurimo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell' art. 167 c.p.c. e del combinato disposto di cui agli artt. 67, comma 2, lett.c), I.f. e 1872 c.c., denunciando sia l'erronea statuizione in punto di natura di eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, di quella sollevata in merito all'essere l'atto in oggetto escluso dall'azione revocatoria fallimentare, sia l'erronea statuizione in punto di infondatezza dell'eccezione, per essere, invece, la atipica figura del contratto di vendita con Ric. 2019 n. 5080 sez.
M1 - ud. 20-05-2021 -3- rendita vitalizia rientrante in quella della vendita oggetto dell'esclusione contemplata dal 30 comma dell'art.67, essendo stato dimostrato poi, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d'appello, che l'atipica vendita era stata conclusa al giusto prezzo, come da CTU espletata in primo grado, e che aveva ad oggetto immobile ad uso abitativo, destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti o affini entro il terzo grado, come da certificazione (stato di famiglia) prodotta, non essendo stata ammessa la prova per testi articolata.
2. A seguito di notifica della proposta di inammissibilità del ricorso, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dando atto di avere definito in via transattiva la vertenza e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Va pertanto dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt.390 e 391 c.p.c.; non v'è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo in ogni caso gli intimati svolto attività difensiva. Neppure deve disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la "ratio" dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (Cass., n. 13636 del 2015). -
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Ric. 2019 n. 5080 sez. M1 - ud. 20-05-2021 -4- Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002 dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Così deciso, in Roma, nella camera di consigli