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Ordinanza — n. 26405/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26405/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26405/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 563/2019 proposto da: Poste Italiane spa, elettivamente domiciliato in ROMA, Viale Europa 190, presso l'Area Legale Territoriale Centro di Poste Italiane, e rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Daniela Murgia e Dora De Rose; - ricorrente - Contro Condominio di Via Enrico di San Martino Valperga nn. 52-54, Via Enrico Albanese nn. 32-34, in persona dell'amministratrice p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Viale di Villa Pamphili n. 33, presso lo studio dell'Avvocato Luigi De Santis, che lo rappresenta e difende - controricorrente - avverso la sentenza n. 4118/2018 della Corte d'appello di Roma , depositata il 14/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p; Ordinanza — n. 26405/2021 — snciv · Corte di Cassazione: c) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.1277 c.c., in punto di rivalutazione monetaria di debito di valuta.

Parole chiave

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rimborso dei contributi irregolarità finanziarie omissione della contabilità credito di rimborso reato economico appropriazione indebita di fondi

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
E' stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 563/2019 proposto da: Poste Italiane spa, elettivamente domiciliato in ROMA, Viale Europa 190, presso l'Area Legale Territoriale Centro di Poste Italiane, e rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Daniela Murgia e Dora De Rose; - ricorrente - Contro Condominio di Via Enrico di San Martino Valperga nn. 52-54, Via Enrico Albanese nn. 32-34, in persona dell'amministratrice p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Viale di Villa Pamphili n. 33, presso lo studio dell'Avvocato Luigi De Santis, che lo rappresenta e difende - controricorrente - avverso la sentenza n. 4118/2018 della Corte d'appello di Roma , depositata il 14/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GIULIA IOFRIDA. FATTI DI CAUSA La Corte d'appello di Roma, con sentenza n.4118/2018, depositata in data 14/6/2018, - in controversia promossa dal Condominio via Enrico di San Martino Valperga n.52-54, Via Enrico Albanese nn. 32-34, nei confronti di Poste Italiane spa, al fine di sentire condannare la convenuta al rimborso della somma di C 18.000,00, abusivamente incassata presso un ufficio postale a mezzo di due assegni contraffatti, sottratti da ignoti ed illegittimamente negoziati, - ha riformato la decisione di primo grado, che aveva respinto la domanda attrice, per avere agito l'ente negoziatore secondo regole di normale prudenza.

In particolare, i giudici d'appello, accogliendo il gravame del Condominio, hanno condannato Poste Italiane al pagamento, a titolo risarcitorio, della soma di C 21.953,15, riconosciuta d'ufficio, sull'importo di C 18.000,00, la rivalutazione monetaria, trattandosi di voce di danno causato dal tempo, oltre ulteriori interessi fino al soddisfo. La Corte territoriale ha ritenuto che, escluso un concorso causale del danneggiato (per carente custodia del carnet di assegni), stante un certo orientamento del giudice di legittimità, vi fosse stata negligenza di Poste nell'identificazione del beneficiario degli assegni e del titolare del conto, consistita sia nel non avere seguito le raccomandazioni, non vincolanti, emesse dall'Associazione Bancaria Italiana, in ordine alla verifica dell'identità personale mediante almeno due documenti con foto sia nel non avere richiesto, al momento dell'apertura del conto, il codice fiscale e la produzione di una busta paga, Ric. 2019 n. 563 sez.

M1 - ud. 20-05-2021 2- malgrado la sussistenza di alcune circostanze che avrebbero dovuto indurre Poste a maggiore prudenza (l'accreditamento, a fine luglio 2009, quasi simultaneo di assegni negoziati presso due uffici postali, diversi da quello utilizzato per l'apertura del conto corrente, dallo stesso titolare del conto ed il successivo prelevamento, mediante una serie di operazioni, sino ad azzeramento della provvista, essendo stati ben cinque prelevamenti consecutivi autorizzati il 6/8/2009, anche dopo la denuncia, il 5/8/2009, dell'amministratore del condominio circa l'anomalia dell'addebito).

Avverso la suddetta pronuncia, Poste Italiane spa propone ricorso per cassazione, notificato il 19-21/12/2018, affidato a tre motivi, nei confronti del Condominio via Enrico di San Martino Valperga n.52-54 (che resiste con controricorso). E' stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La ricorrente lamenta:

a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.1176, comma 1 e 2, c.c., in relazione all'art.1992, comma 2, c.c., per avere la Corte di merito ritenuto negligente la condotta di Poste, malgrado questa avesse proceduto all'identificazione del beneficiario, dietro presentazione di un documento di identità perfettamente regolare, in difetto di alterazioni visibili ad occhio nudo, neppure presenti sugli assegni negoziati, e non potendo essere compiuti, nei brevi termini di legge per l'accreditamento per il beneficiario, gli ulteriori accertamenti indicati;

b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.1227, comma 1 e 2, c.c., in relazione alla mancanza di diligenza da parte dell'amministratrice del condominio attore Daniela Liti, la quale Ric. 2019 n. 563 sez. M1 - ud. 20-05-2021 3- Finti IV.Pk/3, clu,31e ritiovo arnminintratorta3 elsridonlínUe, verificato presso Poste la quantità ed il numero degli assegni in dotazione al conto intestato al condominio e dopo la denuncia circa la negoziazione degli assegni, il 3/8/2009, non ancora riscossi, essa aveva provveduto solo il 6/8/2009 a sporgere denuncia alle autorità giudiziarie in relazione agli assegni in oggetto, quando ormai le somme erano state riscosse dal titolare del conto;

c) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.1277 c.c., in punto di rivalutazione monetaria di debito di valuta.

2. La seconda censura, di rilievo preliminare, è inammissibile, in quanto non coglie e non censura efficacemente la ratio decidendi della decisione impugnata. La ricorrente Poste si duole, anzitutto, della mancata valutazione dell'eccezione, spiegata da essa appellata, di negligenza, integrante colpa grave, dell'amministratrice del Condominio, per non essersi curata di verificare con certezza l'esistenza di altri carnet di assegni oltre all'unico di cui aveva avuto consegna dal precedente amministratore; inoltre, la ricorrente contesta l'affermazione della Corte territoriale in ordine alla mancata adozione di «provvedimenti caute/ari» da parte di essa Poste, atteso che l'amministratrice del Condominio, dopo essersi avveduta, il lunedì 3 agosto 2009, dell'addebito, dal 30/7/2009, degli assegni, era stata informata da Poste telefonicamente, dalla responsabile di ufficio Poste Business Roma Trullo, sin dal 4/8/2009, di «essere ancora in tempo per bloccare il pagamento degli assegni al momento solo versati sul conto dal cliente identificato come Barbarossa Roberto», con presentazione di denuncia all'Autorità giudiziaria, cosa che l'amministratrice aveva fatto solo il Ric. 2019 n. 563 sez.

M1 - ud. 20-05-2021 4- 6/8/2009, allorquando le somme oramai risultavano disponibili e venivano riscosse dal titolare del conto. Ora, con il motivo, non si censura efficacemente, nella prima parte della doglianza, la ratio della decisione impugnata. Invero, secondo la Corte d'appello, la responsabilità di Poste Italiane, per aver operato il pagamento in favore di soggetto non legittimato, si poneva come fatto sopravvenuto tale da escludere il nesso di causalità tra la condotta dell'amministratore del Condominio, nella diligente custodia del carnet di assegni, e il pagamento operato in favore del soggetto accreditatosi come titolare del diritto cartolare (Cass.2520/2018;

Cass. 23460/2014; Cass. 7618/2010). In altri termini, l'evento dannoso prodottosi non dipendeva dalla mancata verifica, ad opera dell'amministratore del Condominio (subentrato nel 2008 a precedente amministratore, il quale le aveva, asseritamente, consegnato un solo carnet di assegni relativo a conto corrente postale acceso presso Poste), della quantità egj del numero degli assegni in dotazione al conto intestato al condominio (verifiche tutte effettuate a distanza di un anno, allorché la Liti si avvedeva dell'addebito dei due assegni con apposizione di firma di traenza apocrifa), evenienza, questa, da cui poteva solo derivare la conseguenza dell'appropriazione del titolo da parte del non legittimato, ma dalla condotta dell'ente giratario per l'incasso, siccome responsabile del pagamento in favore di un soggetto diverso dal beneficiario.

Nella seconda parte, il motivo pure non coglie la ratio decidendi, fondata sul fatto che comunque vi era stata da parte di Poste un'omessa adozione di dovuti provvedimenti di cautela, quali la sospensione delle operazioni di prelevamento e pagamento, verificatesi successivamente all'accreditamento Ric. 2019 n. 563 sez. M1 - ud. 20-05-2021 - 5- dei titoli, malgrado la segnalazione da parte del Condominio, quanto meno dal 5/8/2009, della negoziazione illegittima (sia pure senza denuncia penale), idonea a mettere in allarme Poste, ed essendosi proceduto solo il successivo 6 agosto ad eseguire, da parte del titolare identificato come Barbarossa, i prelevamenti consecutivi dal conto per cinque volte, senza che alcuna misura cautelativa venisse previamente adottata da Poste.

3. La prima censura, implicante violazione di legge in ordine alla statuizione operata dalla Corte di merito in punto di accertamento della colpa del soggetto negoziatore degli assegni nell'identificazione della persona che li ha presentati per l'incasso, all'interno del perimetro segnato dal secondo comma dell'art.1176 c.c.. è di conseguenza assorbita.

4. La terza censura è infondata. L'obbligazione di risarcimento del danno, sebbene derivante da inadempimento contrattuale, costituisce infatti debito di valore, come tale quantificabile tenendo conto anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione (Cass. 18299/2003; Cass. 5843/2010; Cass.13225/2016).

5. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. PQM La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 2.500,00, a titolo di compensi, ed Euro 100,00 per esborsi, nonché al rimborso forfettario delle spese generali , nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ric. 2019 n. 563 sez. Ml - ud. 20-05-2021 6- Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'importo a ti