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Ordinanza — n. 26402/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects lower court order naming defendant as Alitalia Services instead of Alitalia Airlines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26402/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a clerical error in a previous order regarding the defendant's name. The lower court had incorrectly listed the respondent as 'Alitalia — Linee Aeree Italiane' when it should have been 'Alitalia Servizi'. The court ruled that such errors in party identification are material and must be rectified to ensure procedural accuracy.

Regesto Legislator

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Art. 287, 391-bis c.p.c.: The court may correct material errors in the identification of parties in its own orders to ensure the correct legal entity is addressed.

Parole chiave

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clerical error correction party identification material error procedural accuracy Cassazione ordinanza correzione di errore materiale errore contabile erroneità manifesta

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 391-bis c.p.c.
con ricorso ex art. 391-bis c.p.c., Gaetano Mora ha chiesto la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza della Sezione prima civile di questa Corte n.
art. 391-bis c.p
con ricorso ex art. 391-bis c.p.c., Gaetano Mora ha chiesto la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza della Sezione prima civile di questa Corte n.
art. 380 bis c.p
a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, 9438/2002
non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali (Cass. Sez. U, 9438/2002, 10203/2009; Cass.
Cass. Sez. U, 10203/2009
Cass. 27196/2018
U, 9438/2002, 10203/2009; Cass. 27196/2018).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 2566-2021 proposto da: MORA GAETANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO CHINOTTO, 1, presso lo studio dell'avvocato S'I EFANO MINUCCI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro ALITALIA SERVIZI SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA; - intimata - avverso l'ordinanza n. 29321/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 22/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA. Rilevato che:

1. con ricorso ex art. 391-bis c.p.c., Gaetano Mora ha chiesto la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza della Sezione prima civile di questa Corte n. 29321 del 22/12/2020, nella parte in cui, tanto nell'intestazione (pag.

1) quanto nei "fatti di causa" (pag. 2 e 3) del provvedimento, ha erroneamente indicato la controricorrente come "Alitalia — Linee Aeree Italiane" S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, piuttosto che, correttamente, "Alitalia Servizi" S.p.a. in Amministrazione straordinaria;

2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio. Considerato che:

3. la domanda può essere accolta, trattandosi, per quanto rappresentato dal ricorrente, di errore materiale nella indicazione dell'attuale denominazione di controparte, cui il ricorso è stato ritualmente notificato;

5. nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali (Cass. Sez. U, 9438/2002, 10203/2009; Cass. 27196/2018).

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dispone che, alle pagine 1, 2 e 3 dell'ordinanza di questa Corte n. 29321 del 22/12/2020, laddove è scritto "Alitalia — Linee Aeree Italiane" si intenda scritto "Alitalia Servizi". Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20/04/2021 Il presid