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Ordinanza — n. 26401/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26401/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26401/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la Hoist Italia s.r.1., quale mandataria della Securitisation Services s.p.a., a sua volta mandataria con rappresentanza di Marathon Spv s.r.1., ha depositato controricorso al ricorso proposto dai signori Conte Giovanna, Faccenda Angelo, Faccenda Tammaro e Faccenda Franco notificato in data 30/07/2020 avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli depositata il 27/11/2019, chiedendo che ne sia dichiarata l'inammissibilità, o in subordine l'infondateza dei due motivi in cui esso si articola;

Regesto Legislator

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art. 380 bis c.p, art. 369 c.p, art. 370 c.p; Ordinanza — n. 26401/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Dichiara improcedibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 100,00 ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

Parole chiave

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motivi di cassazione opposizione impugnabilità della decisione di rinvio impugnazione di decisioni amministrative opposizione al precetto esecutivo procedimento contenzioso

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis c.p
a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c.
art. 369 c.p
il ricorso è improcedibile ai sensi dell'art. 369, co.
art. 370 c.p
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 1072-2021 proposto da: CONTE GIOVANNA, FACCENDA ANGELO, FACCENDA TAMMARO, FACCENDA FRANCO, ricorrenti che non hanno depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge, - ricorrenti non costituiti - contro MARATHON SPV SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la HOIST ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, che agisce quale mandataria della SECURITISATION SERVICES SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, quest'ultima a propria volta mandataria con rappresentanza di MARATHON SPV SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9/10, presso lo studio dell'avvocato ANDREA FIORETTI che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5764/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella. Rilevato che:

1. la Hoist Italia s.r.1., quale mandataria della Securitisation Services s.p.a., a sua volta mandataria con rappresentanza di Marathon Spv s.r.1., ha depositato controricorso al ricorso proposto dai signori Conte Giovanna, Faccenda Angelo, Faccenda Tammaro e Faccenda Franco notificato in data 30/07/2020 avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli depositata il 27/11/2019, chiedendo che ne sia dichiarata l'inammissibilità, o in subordine l'infondateza dei due motivi in cui esso si articola;

2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio. Considerato che:

3. il ricorso è improcedibile ai sensi dell'art. 369, co. 1, c.p.c., in quanto notificato il 30/07/2020 ma non depositato nei termini di rito, come da attestazione della cancelleria in atti;

4. in simili casi va fatta applicazione del principio per cui «l'omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio - sancito dall'art. 136 cp.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di Ric. 2021 n. 01072 sez. M1 - ud. 20-04-2021 -2- forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme» (Cass. 25453/2017, Cass. 12894/2013);

5. d'altro canto, «la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest'ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 c.p.c., di richiedere l'iscrizione a ruolo per jà r dichiarare l'improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall'art. 370 c.p.c., e trova giustificazione nell'interesse del controricorrente a recuperare le Jpese ed ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l'impugna.zione» (Cass. n. 21969/2011, 3193/2016, 20327/2019, 27571/2020);

6. seguono la declaratoria di improcedibilità e la condanna alle spese in favore del Ministero controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 100,00 ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20/04/2021 Il President D 41-Clk.A., P Ric. 2021 n. 01072 sez. M1 -