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Ordinanza — n. 26400/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for being filed late without special power of attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26400/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal improcedibile due to a failure to file it within the statutory time limits. The appellant, Camara Vamoughan, filed the appeal on September 26, 2020, but did not submit the required documents until after the deadline had passed. The court applied the principle that late filing renders an appeal inadmissible regardless of the respondent's objection, citing established case law regarding peremptory time limits.

Regesto Legislator

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Art. 369, co. 1 c.p.c.; Art. 136 c.p.c.: An appeal filed after the expiration of the twenty-day period following notification is inadmissible, and this defect is subject to ex officio declaration even if the respondent does not oppose it.

Parole chiave

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improcedibile ricorso mancato deposito termine perentorio ricorso per cassazione nullità d'ufficio procura speciale spese legali eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 369, co. 1 c.p.c.
il ricorso è improcedibile ai sensi dell'art. 369, co.
Art. 136 c.p.c.
Art. 83, co. 2, d.l. n. 18 del 2020
il Ministero dell'interno ha depositato controricorso al ricorso proposto da CAMARA VAMOUGHAN per denunciarne l'inammissibilità, sia perché notificato in data 26/09/2020 avverso un provvedimento depositato il 19/11/2019, dunque già passato in giudicato in data 22/07/2020 (tenuto conto che l'art. 83, co.
Art. 36, d.l. n. 23 del 2020
18 del 2020 ha sospeso i termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020 e l'art. 36, d.l. n. 23 del 2020 ha prorogato la sospensione sino al 11 maggio 2020), sia per mancanza di procura speciale;
Art. 370 c.p.c.
369 cp.c., di richiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall'art. 370 cp.c., e trova giustificazione nell'interesse del controricorrente a Ric.
art. 380 bis c.p
a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 25453/2017
- di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme» (Cass. 25453/2017, Cass.
Cass. 12894/2013
25453/2017, Cass. 12894/2013);
Cass. n. 21969/2011
20-04-2021 -2- recuperare le Jpese ed ad evitare, mediante la dichiaraf\ione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l'impugncqione» (Cass. n. 21969/2011, 3193/2016, 20327/2019, 27571/2020);
Cass. 3193/2016
Cass. 20327/2019
Cass. 27571/2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 32542-2020 proposto da: CAMARA VAMOUGHAN, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7082/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA del 19/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella. Rilevato che:

1. il Ministero dell'interno ha depositato controricorso al ricorso proposto da CAMARA VAMOUGHAN per denunciarne l'inammissibilità, sia perché notificato in data 26/09/2020 avverso un provvedimento depositato il 19/11/2019, dunque già passato in giudicato in data 22/07/2020 (tenuto conto che l'art. 83, co. 2, d.l. n. 18 del 2020 ha sospeso i termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020 e l'art. 36, d.l. n. 23 del 2020 ha prorogato la sospensione sino al 11 maggio 2020), sia per mancanza di procura speciale;

2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio. Considerato che:

3. il ricorso è improcedibile ai sensi dell'art. 369, co. 1, c.p.c., in quanto notificato il 26/09/2020 ma non depositato nei termini di rito, come da attestazione della cancelleria in atti;

4. in simili casi va fatta applicazione del principio per cui «l'omesso o tardivo deposito del ricorso per tassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio - sancito dall'art. 136 p. c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme» (Cass. 25453/2017, Cass. 12894/2013);

5. d'altro canto, «la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest'ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 cp.c., di richiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall'art. 370 cp.c., e trova giustificazione nell'interesse del controricorrente a Ric. 2020 n. 32542 sez. M1 - ud. 20-04-2021 -2- recuperare le Jpese ed ad evitare, mediante la dichiaraf\ione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l'impugncqione» (Cass. n. 21969/2011, 3193/2016, 20327/2019, 27571/2020);

6. seguono la declaratoria di improcedibilità e la condanna alle spese in favore del Ministero controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 100,00 ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20/04/2021 Il Presiden I DEPOSITATO Cki 23 SEI