Cassation Court dismisses appeal against appellate court's declaration of inadmissibility of a bankruptcy commissioner's complaint due to lack of notification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Rome Court of Appeal's decision that the bankruptcy commissioner's complaint was procedurally flawed. The lower court found the appellant's argument—that the appeal should proceed without notifying the debtor, creditors, or new commissioners—unfounded because Article 26 of the Bankruptcy Law explicitly requires notification to these interested parties. Consequently, the court ruled that the absence of these parties in the appeal process violated statutory procedural requirements, necessitating the dismissal of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26 comma 8 l.fall.; Art. 165 comma 2 l.fall.; Art. 37 l.fall.: In proceedings for a complaint against the revocation of a judicial commissioner, the principle of contradictory procedure requires notification to the debtor, creditors, and new commissioners, as they are directly or counter-interested parties whose rights are affected by the revocation.
Parole chiave
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 32098-2020 proposto da: AMBROSINI STEFANO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GUIDO DORIA (guido.doria@brescia.pecavvocati.it); - ricorrente - contro RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO; avverso il decreto 53031/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositato il 27/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA. Rilevato che:
1. la Corte d'appello di Roma ha dichiarato la improcedibilità del «reclamo ex art. 26 lfall. proposto dal Prof. Avv. Stefano Ambrosini avverso la revoca della sua nomina a Commissario Giudkiale della procedura di concordato preventivo RG 63118 Astaldi Spa, disposta con decreto del tribunale di Roma Seione Fallimentare pubblicato il 20 / 1112019»; 1.1. in particolare la corte territoriale ha ritenuto infondata la tesi del reclamante per cui «nel procedimento di impugmnione del decreto di revoca "devono partecipare gli stessi organi che sono stati presenti in primo grado" e pertanto», non essendo in quella sede «previsto il necessario intervento del Pubblico Ministero, né quello della società in concordato e neppure dei commissari giudiziali attualmente in carica, la Corte non avrebbe dovuto onerare il reclamante di alcuna notifica a soggetti teqi>>; 1.2. al contrario, ha sostenuto il giudice a quo, l'art. 26 1.fall.
— «applicabile alla revoca del commissario giudkiale in virtù del richiamo fatto dall'art. 165 comma 2 lf all'art. 37 lf, che a sua volta richiama appunto l'art. 26 lfi> — «prevede espressamente la notifica del reclamo "al curatore e ai controinteressati», precisando che, nell'ipotesi di revoca del commissario giudiziale, detti soggetti sono da intendersi, rispettivamente, la società in concordato Astaldi s.p.a. — che, conservando l'amministrazione e gestione dell'impresa, non solo è soggetto «direttamente interessato al corretto svolgimento e buon esito della procedura, interesse tutelato dall'art. 37 legge fallimentare (Cass. civ. n. 5094115) ed espressamente posto a fondamento del decreto impugnato», ma è anche "controinteressato" (cioè «soggetto che ha interesse contrario alla revoca del provvedimento, in quanto lo stesso avrebbeeffetti pregiudkievoli sulla sua sfera giuridico-patrimoniale») «poiché il compenso del commissario reintegrato sarebbe liquidato a suo carico, in aggiunta a quelli dei tre commissari nominati in sostituzione di quello revocato e degli altri dimissionari» — nonché, in mancanza di un comitato dei creditori, tutti i creditori Ric. 2020 n. 32098 sez.
M1 - ud. 20-04-2021 -2- concordatari (ai quali la notifica potrebbe essere effettuata, per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.), «sia quali soggetti portatori del medesimo interesse al corretto svolgimento e buon esito della procedura sul quale è fondato il provvedimento impugnato e sia poiché il compenso aggiuntivo, da liquidarsi in prededuzione, comporterebbe inevitabilmente una riduzione delle somme destinate al soddiOcimento dei loro diritti di credito»;
2. avverso detta decisione il Prof. Avv. Stefano Ambrosini ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex artt. 360 c.p.c. e 111 co. 7 Cost. affidato a quattro motivi, seguiti dalla esposizione dei «vizi del decreto emesso dal Tribunale di Roma con cui è stata disposta la revoca (...) già dedotti nei singoli motivi di reclamo, rimasti assorbiti per effetto dell'intervenuta pronuncia di improcedibilità»; 2.1. all'esito del deposito della proposta ex art. 380-bis c.p.c. e della fissazione dell'adunanza della Corte in camera di consiglio il ricorrente ha depositato «memoria difè nsiva ai sensi dell'art. 380-bis c.p.». Considerato che:
3. il Collegio condivide la proposta formulata dal relatore in termini di inammissibilità del ricorso in quanto non notificato ad alcuno, con conseguente difetto di instaurazione del contraddittorio, per ragioni analoghe a quelle che hanno fondato la declaratoria di improcedibilità del reclamo ex art. 261.fall. da parte della Corte d'appello di Roma;
4. va in primo luogo sottolineata la pertinenza, per analogia di fattispecie, del precedente di cui alla sentenza n. 12925 del 2014, con cui le Sezioni Unite di questa Corte, pronunciandosi in un procedimento disciplinare aperto a carico di un magistrato onorario — segnatamente, un avvocato, vice procuratore onorario, cui il C.S.M. aveva irrogato la sospensione cautelare dalle funzioni «per la ritenuta incompatibilità dell'esercizio delle stesse con l'apertura di un procedimento penale per un delitto doloso punito con la pena della reclusione», ha dichiarato il ricorso Ric. 2020 n. 32098 sez.
M1 - ud. 20-04-2021 -3- del vice procuratore onorario «inammissibile in quanto non notificato ad alcuno» e ciò sul rilievo che «la notificazione, pure in assenza di una eipressa previsione, è infitti, nella giurisdizione civile contenziosa, requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione, poiché soltanto con la notificazione si instaura il rapporto processuale, presupposto per l'esercizio dell'attività giurisdizionale»; 4.1. tale approdo è stato integrato dalla più recente affermazione per cui la notificazione costituisce un requisito di ammissibilità dell'impugnazione non solo per i giudizi contenziosi, ma «anche per i procedimenti con pluralità di parti», con esclusione dei soli casi nei quali l'impugnazione ha ad oggetto un provvedimento emesso all'esito di un procedimento del tutto unilaterale — come, ad esempio, il provvedimento di chiusura dell'amministrazione di sostegno, in cui, «ai fini dell'instaurazione del rapporto processuale, deve considerarsi irrilevante la mancata notificazione del ricorso al P.M. presso il giudice "a quo"», poiché «l'unica parte necessaria è il beneficiario dell'amministrazione» — e dunque in tutti (e soli) i casi nei quali «non è individuabile un interesse diverso da quello del soggetto istante», facente capo ad altro soggetto «cui notificare il ricorso» (Cass. 7241/2020); 4.2. al riguardo è stato ribadito che «i/ principio secondo il quale la notificatone del ricorso per cassazione è requisito per la sua ammissibilità deve ritenersi operante anche nei procedimenti che si svolgono in camera di consiglio, non occorrendo la notificazione nel solo caso in cui non sia individuabile un soggetto portatore di un interesse diverso da quello attribuito al soggetto istante» (Cass.8291/2005, che ha dichiarato inammissibile il ricorso avanzato dal tutore di un malato in stato vegetativo permanente, per essere autorizzato alla disattivazione del presidio sanitario che lo teneva artificialmente in vita, in quanto non notificato al protutore); 4.3. deve quindi concludersi che «i/ principio secondo il quale la notificazione, pur in assenza di unieipressa previsione, è requisito ordinario di Ric. 2020 n. 32098 sez.
M1 - ud. 20-04-2021 -4- ammissibilità del ricorso per cassazione — instaurandosi solo per ellètto di essa il rapporto processuale, presupposto per l'esercizio dell'attività giurisdizionale — » si applica non soltanto ai giudizi contenziosi, ma anche ai procedimenti che coinvolgono gli interessi di una pluralità di parti, non risultando applicabile solo qualora ricorra «una fattispecie procedimentale di volontaria giurisdizione nella quale non sia individuabile un interesse diverso da quello attribuito alla cura del soggetto istante, non esistendo, in tal caso, un'altra parte" cui notificare il ricorso» (Cass. 6167/2002);
5. vi sono ulteriori precedenti nei quali questa Corte è pervenuta alle stesse conclusioni in fattispecie diverse, ma che presentano alcune analogie: si veda Cass. Sez. U, 4209/1982 per cui «nel procedimento d'impugnazione, dinanzi al consiglio nazionale degli ingegneri, dei provvedimenti disciplinari adottati dal consiglio provinciale dell'ordine sono parti necessarie questo consiglio provinciale, cui ipetta la tutela del prestigio e dell'interesse dell'ordine nonché il procuratore della repubblica della sede del detto consiglio provinciale, al quale compete il potere di vigilanza sull'esercizio delle pubbliche ,funzioni da parte dei consigli degli ordini professionali e sullo svolgimento delle professioni; pertanto, il ricorso per cassazione ex art. 111 cost. avverso la pronuncia del consiglio nazionale resa in esito a detto procedimento deve essere dichiarato inammissibile quando - senza che possa rilevare la eventuale notifica al consiglio nazionale, ovvero al procuratore generale presso la corte di cassazione - non sia stato notificato ad alcuno degli indicati contraddittori»; si veda altresì Cass. 2233/2012, per cui «è inammissibile il ricorso per cassazione, proposto dal professionista avverso la decisione, confermativa dell'irrogazione di sanzione disciplinare, adottata dal consiglio nazionale degli ingegneri, qualora l'atto di impugnazione non venga notificato, ai sensi dell'ari'. 48 del r. d. 23 ottobre 1925, n. 2537, ad alcuno dei contraddittori necessari, che si identificano nel consiglio provinciale degli ingegneri (cui spetta la tutela del prestigio e dell'interesse dell'ordine professionale) e nel procuratore della Repubblica della sede del consiglio medesimo (al quale compete il Ric. 2020 n. 32098 sez.
M1 - ud. 20-04-2021 -5- potere di vzgilanza sull'esercizio delle pubbliche funzioni da parte dei consigli degli ordini e sullo svolgimento delle professioni), senza che possa rilevare l'eventuale notifica dell'impugnazione al consiglio nazionale o al P.G. presso la Corte di cassazione»; si veda infine, sullo stesso tema e ancor più di recente, Cass.7255/2015, per cui «è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione disciplinare del Consiglio nazionale dei chimici, qualora notificato soltanto al medesimo Consiglio, che, essendo giudice speciale, non può assumere la qualità di contraddittore; tale qualità spetta, invece, all'Ordine provinciale dei chimici, che tutela il prestigio e l'interesse della professione, nonché al Procuratore della Repubblica della relativa sede, che vigila sull'esercizio delle pubbliche funzioni degli ordini professionali e sullo svolgimento delle professioni»;
6. risulta dunque decisivo che, proprio in base al referente normativo in cui va sussunta la fattispecie in esame, individuato nel combinato disposto (mutatis mutandis) degli artt. 165, 37 e 26, comma 8, 1.fall., in fase di reclamo (e dunque anche nel giudizio di legittimità in tesi percorribile) va instaurato il contraddittorio con i soggetti controinteressati alla impugnazione del provvedimento di revoca dall'incarico di commissario giudiziale, tra i quali figurano certamente — anche alla luce dell'art. 26, par. 1, lett.
d) della direttiva (UE) 2019/1023, che impone il coinvolgimento del debitore e dei creditori nella scelta e sostituzione del professionista di nomina giudiziale, quantomeno «per evitare qualsiasi conflitto di interessi» — la società in concordato preventivo (che, per la natura di questa procedura concorsuale, subisce solo il cd. "ipossessarnento attenuato"), i creditori e, ad avviso del Collegio, anche i nuovi commissari giudiziali nominati in sostituzione di quello revocato, che in caso di accoglimento del reclamo potrebbe subire un pregiudizio analogo - e speculare - rispetto a quello lamentato dal ricorrente;
Ric. 2020 n. 32098 sez. M1 - ud. 20-04-2021 -6- 7. né appare convincente la critica sulla configurabilità di un contraddittorio "a geometria variabile", posto che, se il ricorrente avesse osservato le prescrizioni ordinatorie della corte d'appello, il perimetro del contraddittorio sarebbe stato identico nelle fasi impugnatorie (più procedimentalizzate) del giudizio in esame; peraltro, sarebbe stato sufficiente attivare almeno in questa sede un principio di contraddittorio, per evitare una pronuncia nuovamente in rito;
8. tutto ciò senza trascurare l'orientamento di questa Corte, di cui si dà atto a pag. 14 del ricorso, che in ambito fallimentare ritiene inammissibile il «ricorso straordinario per cassazione del curatore, del fallito o di qualunque altro interessato» (a testimonianza che simili controversie non sono di interesse esclusivo del soggetto revocato) «avverso il decreto della Corte d'appello che si sia pronunciata sul reclamo contro il provvedimento del tribunale di accoglimento o di rigetto dell'istanza di revoca del curatore fallimentare per giustificati motivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 legge fall.», trattandosi di disciplina «dettata unicamente a tutela dell'interesse pubblicistico al regolare svolgimento e al buon esito della procedura concorsuale, incidendo solo indirettamente sull'interesse del curatore, sicché il provvedimento di revoca di quest'ultimo ha natura amministrativa ed ordinatoria ed è privo di portata decisoria su posizioni di diritto soggettivo» (Cass. 5094/2015, 11888/2016).
9. l'assenza di parti intimate esclude una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo