Ordinanza — n. 26396/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAil Tribunale di L'Aquila ha rigettato l'opposizione allo stato passivo del Consorzio Produttori Latte della Conca Aquilana Valle dell'Aterno e Gran Sasso d'Italia Soc. Cooperativa in L.C.A., proposta da un ex-dipendente a titolo di retribuzioni e t.f.r., in quanto presentata in data 12/12/2018, ben oltre il termine di sessanta giorni ex art. 208 1.fall. dalla pubblicazione del decreto in G.U. (08/03/2016) e oltre i dodici mesi dalla data del deposito dello stato passivo (28/11/2016), pur essendo pacifico che il creditore non avesse ricevuto l'avviso ex art. 207 1.fall., avendo «il Commissario liquidatore dedotto che il creditore era informato dell'esistenRy della procedura indipendentemente dalla ricezione de/predetto avviso, in base alla pubblicazione del provvedimento di liquidazione in Gawtta Ufficiale»; 1.2. l'opponente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo; l'intimata procedura non ha svolto difese; 1.3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio. Considerato che:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380 bis c.p, art. 24 Cost; Ordinanza — n. 26396/2021 — snciv · Corte di Cassazione: — anche perché, evidentemente, non residuerebbe alcuno spazio di ammissione per le domande tardive non precedute dall'avviso ai creditori che la legge fallimentare impone all'organo della procedura; 3.4. ne è conferma l'esame delle fattispecie concrete sottese ai precedenti sopra citati, che in casi del genere hanno ad esempio concluso per l'inammissibilità della domanda tardiva a fronte di una specifica comunicazione della sentenza di fallimento a mezzo fax (Cass. 23302/2015) e per la sua ammissibilità a fronte di una ricezione dell'avviso ex art. 92 1.fall.
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23656-2019 proposto da: NARDECCHIA ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO AIELLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCA RAMICONE; - ricorrente - contro CONSORZIO PRODU I l'ORI LATTE DELLA CONCA AQUILANA VALLE DELL ATERNO E GRAN SASSO D'ITALIA SOC. COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA; - intimato - avverso il decreto n. cronol. 4728/2019 del TRIBUNALE di L'AQUILA, depositato il 16/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella. Rilevato che:
1. il Tribunale di L'Aquila ha rigettato l'opposizione allo stato passivo del Consorzio Produttori Latte della Conca Aquilana Valle dell'Aterno e Gran Sasso d'Italia Soc. Cooperativa in L.C.A., proposta da un ex-dipendente a titolo di retribuzioni e t.f.r., in quanto presentata in data 12/12/2018, ben oltre il termine di sessanta giorni ex art. 208 1.fall. dalla pubblicazione del decreto in G.U. (08/03/2016) e oltre i dodici mesi dalla data del deposito dello stato passivo (28/11/2016), pur essendo pacifico che il creditore non avesse ricevuto l'avviso ex art. 207 1.fall., avendo «il Commissario liquidatore dedotto che il creditore era informato dell'esistenRy della procedura indipendentemente dalla ricezione de/predetto avviso, in base alla pubblicazione del provvedimento di liquidazione in Gawtta Ufficiale»; 1.2. l'opponente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo; l'intimata procedura non ha svolto difese; 1.3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio. Considerato che:
2. il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 101, co. 1 e 4, 208 e 209 1.fall., richiamando in particolare la sentenza della Corte cost. n. 538 del 1990 in materia di impugnazione dei crediti ammessi in via tardiva ai sensi del previgente art. 100 1.fall., ove si afferma che la garanzia di cui all'art. 24 Cost. richiede una comunicazione con raccomandata dell'avvenuto deposito del decreto di variazione dello stato passivo, non apparendo «a tal fine adeguato il deposito in cancelleria che 1nè idoneo a determinafè soltanto una generale (e generica) conoscibilità»;
Ric. 2019 n. 23656 sez. M1 - ud. 20-04-2021 -2- 3. il ricorso è fondato, in quanto l'affermazione del giudice a quo per cui «il ricorrente non ha fornito la prova del ritardo incolpevole, considerato che ai fini della conoscenza legale per i creditori e per i terzi del decreto che ordina la liquidazione coatta amministrativa è sufficiente la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale» si pone in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte (il precedente cit. di Cass. 2298/1968 riguarda la ben diversa fattispecie della inammissibilità di un decreto ingiuntivo); 3.1. invero, premesso che l'art. 209 co. 2 1.fall. rinvia all'art. 101 1.fall., occorre richiamare il consolidato orientamento di questa Corte per cui «in tema di ammissione al passivo, nel caso di domanda cd. "supertardiva" o "ultratardiva" di cui all'art. 101, ultimo comma, I.
Ali, il mancato avviso al creditore da parte del curatore de/fallimento, previsto dalla citata norma, integra sì una causa non imputabile del ritardo da parte del creditore, ma il curatore ha facoltà di provare, ai fini dell'inammissibilità della domanda, che il creditore abbia avuto notizia del ,fallimento indipendentemente dalla ricezione dell'avviso predetto, ed il relativo giudizio implica un accertamento di fatto rimesso alla valuta:zione del giudice di merito che, se congruamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. (Nella ipecie, la S. C. ha rigettato il ricorso avverso il decreto del tribunale che aveva ritenuto il ritardo nella proposizione della domanda di ammissione imputabile al creditore fondiario, perché quest'ultimo, nell'ambito di un processo di eipropriazione immobiliare celebrato nei confronti dello stesso debitore poi fallito, nel quale era intervenuto anche il curatore, aveva avuto conoscenza della dichiarazione di fallimento tramite il suo difensore, in tempo utile per far valere il suo credito, pur in mancanza della comunicazione ex art. 92 I. fall.)» (Cass. 16103/2018; conf.
Cass. 20120/2016, 23302/2015, 21316/2015, 4310/2012); 3.2. pertanto, il mancato invio della comunicazione ex art. 207 1.fall. da parte del commissario liquidatore integra una causa non imputabile del ritardo nell'insinuazione al passivo del creditore, a fronte della Ric. 2019 n. 23656 sez. M1 - ud. 20-04-2021 -3- quale è onere non già di quest'ultimo (come afferma il tribunale), bensì del primo, fornire la prova della concreta conoscenza (e non dell'astratta conoscibilità) della procedura da parte del creditore; 3.3. tale conoscenza non può certo desumersi dalla sola pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa — allo stesso modo in cui Cass. 4310/2012 non ha ritenuto idonea, a tal fine, l'annotazione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese, ex art. 17 1.fall.
— anche perché, evidentemente, non residuerebbe alcuno spazio di ammissione per le domande tardive non precedute dall'avviso ai creditori che la legge fallimentare impone all'organo della procedura; 3.4. ne è conferma l'esame delle fattispecie concrete sottese ai precedenti sopra citati, che in casi del genere hanno ad esempio concluso per l'inammissibilità della domanda tardiva a fronte di una specifica comunicazione della sentenza di fallimento a mezzo fax (Cass. 23302/2015) e per la sua ammissibilità a fronte di una ricezione dell'avviso ex art. 92 1.fall.
«allorquando il creditore istante non era ancora subentrato, a seguito di fusione per incorporcrzione, all'originario creditore della società fallita, non potendo ritenersi che il rapporto di controllo preesistente tra le due società implicasse anche la trasmissione della conoscenza del fallimento» (Cass.21316/2015);
4. il decreto impugnato va dunque cassato con rinvio, anche per la statuizione sulle spese del ptesente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di L'Aquila, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20/04/2021 Il/Presiderte