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Ordinanza — n. 26393/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses bankruptcy appeal against trustee's transaction due to lack of subject matter jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26393/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's decision lacked the necessary subject matter jurisdiction to review the trustee's transaction. The appellants argued that as a former administrator and shareholder, they had a right to challenge the transaction under bankruptcy law. However, the court ruled that the dispute concerned the trustee's administrative powers rather than a specific subjective right, citing prior precedents that exclude such challenges from appealable decisions.

Regesto Legislator

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Art. 36 comma 1 1.fall.; Art. 100 c.p.c.: Appeals against the court's decision to reject a claim under bankruptcy law are inadmissible if the decision concerns the trustee's administrative powers rather than a subjective right.

Parole chiave

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bankruptcy appeal trustee powers subject matter jurisdiction transaction review administrative act danno ai creditori legittimazione dell'azionista credito contestato

Disposizioni normative citate

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Art. 36 comma 1 1.fall.
con due distinti ricorsi, ex art. 36 1.fall., poi riuniti, Raffaele Di Mario e Futura Edilizia s.r.l.
Art. 100 c.p.c.
Art. 30 1.fall.
Art. 32 1.fall.
Art. 35 1.fall.
art. 380-bis c.p
hanno impugnato la decisione con ricorso affidato a due motivi; i fallimenti intimati hanno resistito con controricorso e, dopo il deposito della proposta ex art. 380-bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 4346/2020
20-04-2021 -3- amministrazione del patrimonio del fallito (Cass. 4346/2020, 11217/2018, 8870/2012; cfr.
Cass. 11217/2018
Cass. 8870/2012
Cass. 1240/2013
Cass. 1240/2013 in tema di reclamo ex art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12760-2019 proposto da: DI MARIO RAFFAELE, FUTURA EDILIZIA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. MORDINI 14, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PETRILLO, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro FALLIMENTO DIMAFIN SPA, FALLIMENTO DIMA COSTRUZIONI SPA, FALLIMENTO DIEMME COSTRUZIONI SPA, FALLIMENTO PONENTE SRL, FALLIMENTO BELCHI 86 SRL, FALLIMENTO STONE & RPOJECT SRL, FALLIMENTO DIMA TOUR SRL, FALLIMENTO HOTEL SELENE SPA IN LIQUIDAZIONE, FALLIMENTO DIMA RENT SRL, FALLIMENTO COGEST SRL, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TIZIANO N. 3, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI DORIA, che li rappresenta e difende; - controricorrenti - e nei confronti di UNIPOL BANCA SPA, BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, UNICREDIT SPA, BANCO BPM SPA, SPARKASSE SPA, RELEASE SPA, BANCO DI SARDEGNA SPA, GRUPPO BFER; - intimate - avverso il decreto R.G. 42691/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 26/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non depositata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Paola Vella. Rilevato che:

1. con due distinti ricorsi, ex art. 36 1.fall., poi riuniti, Raffaele Di Mario e Futura Edilizia s.r.l. — il primo quale titolare del 99% delle quote del capitale sociale delle società Giove Più s.r.1., Marte Più s.r.l.e Afrodite Più s.r.1., controllanti l'intero capitale di Diana Più s.r.1., a sua volta titolare dell'intero capitale della fallita Dimafin s.p.a, controllante le altre società del gruppo; la seconda quale creditrice chirografaria del Fallimento Dima Costruzioni s.p.a. — hanno proposto reclamo, per una serie di ragioni, avverso l'atto di transazione stipulato dalle curatele dei Fallimenti controricorrenti con gli istituti di credito indicati in epigrafe; 1.1. nel pronunciarsi sul reclamo avverso il rigetto dei ricorsi da parte del giudice delegato, il Tribunale di Roma ha ritenuto legittimata la Futura Edilizia s.r.1., in quanto creditrice ammessa al passivo del Fallimento Dima Costruzioni s.p.a., ma non anche di Raffaele Di Mario — in quanto non "fallito" né "interesssato" ai sensi dell'art. 36 Ric. 2019 n. 12760 sez.

M1 - ud. 20-04-2021 -2- comma 1, 1.fall., essendo titolare di un mero interesse di fatto alla conservazione del patrimonio sociale, quale ex amministratore della Dimafin s.p.a. — ed ha comunque rigettato tutti i motivi di reclamo, ritenendo che in punto di convenienza fossero infondati e in punto di irregolarità della procedura fossero generici e meramente esplorativi;

2. Raffaele Di Mario e Futura Edilizia s.r.l. hanno impugnato la decisione con ricorso affidato a due motivi; i fallimenti intimati hanno resistito con controricorso e, dopo il deposito della proposta ex art. 380-bis c.p.c. e la fissazione dell'adunanza della Corte in camera di consiglio, hanno depositato memoria. Considerato che: 2.1. con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 comma 1 1.fall. e 100 c.p.c., per violazione del diritto a proporre reclamo avverso gli atti del curatore fallimentare in capo a Raffaele Di Mario, ritenuto titolare di un mero interesse di fatto alla conservazione del patrimonio sociale, quale ex amministratore della Dimafin s.p.a.; 2.2. il secondo mezzo censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 comma 1, 30, 32 e 35 1.fall., per violazione dell'obbligo del curatore di esercitare l'amministrazione del fallimento secondo criteri obbiettivi e certi, miranti al miglior vantaggio per i creditori e al rispetto delle norme procedurali, avendo invece adottato decisione in carenza di qualsiasi valido e adeguato esame e studio degli interessi coinvolti e di quelli dei creditori;

3. il ricorso è inammissibile per difetto di decisorietà del decreto ex art. 36 1.fall. con cui il Tribunale ha respinto il reclamo contro il decreto del giudice delegato (che aveva respinto il reclamo avverso un atto di transazione stipulato dal curatore), venendo in rilievo non già una controversia su diritti soggettivi, bensì i poteri del curatore di Ric. 2019 n. 12760 sez. M1 - ud. 20-04-2021 -3- amministrazione del patrimonio del fallito (Cass. 4346/2020, 11217/2018, 8870/2012; cfr. Cass. 1240/2013 in tema di reclamo ex art. 26 1.fall. per l'autorizzazione all'affitto di azienda);

7. segue la condanna alle spese, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 100,00 ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20/04/2021 I