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Ordinanza — n. 26392/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses bankrupt individual's appeal for lack of standing to challenge bankruptcy proceedings independently.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26392/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Mario Antonio Sforza inadmissible, ruling that a bankrupt individual lacks independent standing to challenge bankruptcy decisions without the administrator's intervention. The appellants argued the lower court failed to assess the timeliness of a late debt claim and ignored potential criminal bankruptcy implications. The court rejected these arguments, citing established precedent that bankrupt individuals cannot independently impugn judgments regarding the formation of the creditor list or other endoconcorsual measures.

Regesto Legislator

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Art. 43 comma 11 L.F.; Art. 101 1.fall.: A bankrupt individual lacks independent standing to challenge bankruptcy proceedings or judgments on the formation of the creditor list, as such interventions are limited to matters potentially leading to criminal bankruptcy imputations or are merely dependent on the administrator's position.

Parole chiave

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bankruptcy standing independent appeal creditor list formation bankrupt individual rights administrative intervention credito nel fallimento ufficiale dei fallimenti compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 43 comma 11 L.F.
Art. 101 1.fall.
con sentenza del 03/07/2013, il Tribunale di Tivoli accolse la domanda tardiva ex art. 101 1.fall. e 146 1.fall.
Art. 112 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
43 e 101 1.fall., «per non avere la senten.za ravvisato una legittúncqione residua del ricorrente in ordine all'impugnazione della dichiaraf\ione tardiva di credito per fatti dai quali poteva dipendere un'imputa;zione di bancarotta» nonché dell'art. 116 c.p.c. unitamente al «difetto di motivaRione (art.
art. 380-bis c.p
a seguito di deposito della proposta ex art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
va preliminarmente dato atto della estinzione del giudizio nei confronti dell'originario ricorrente Renzo Joseph Henry Sforza, con compensazione delle spese fra le parti, ai sensi dell'art. 391 c.p.c., a fronte della rinuncia depositata ai sensi dell'art.
art. 390 c.p
391 c.p.c., a fronte della rinuncia depositata ai sensi dell'art. 390 c.p.c.;
art. 116 c.p
43 e 101 1.fall., «per non avere la senten.za ravvisato una legittúncqione residua del ricorrente in ordine all'impugnazione della dichiaraf\ione tardiva di credito per fatti dai quali poteva dipendere un'imputa;zione di bancarotta» nonché dell'art. 116 c.p.c.
artt. 112 c.p
il secondo mezzo denuncia invece la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 101 1.fall.

Giurisprudenza citata

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Cass. 7448/2012
essendo privo di un autonomo potere di impugnaRione, non esercitato dagli organi fallimentari» (Cass. 7448/2012); 1.2.
Cass. 1197/2020
20-04-2021 -4- formazione dello stato passivo (Cass. 1197/2020, 7407/2013) trattandosi di provvedimenti con efficacia meramente endoconcorsuale;
Cass. 7407/2013
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 33032-2018 proposto da: SFORZA RENZO JOSEPH HENRY, SFORZA MARIO ANTONIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA EZIO 24, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO PEZZANO, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro FALLIMENTO SFORZA VENEERS SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAZZARO SPALLANZANI, presso lo studio del prof. MAURO ORLANDI, rappresentato e difeso dall'avvocato ARNALDO FALCONI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - contro FALLIMENTO TRASFOR DI SFORZA R. E FIGLI SNC, nonché di SFORZA MARIO ANTONIO e SFORZA RENZO JOSEPH HENRY; - intimati - avverso la sentenza n. 2931/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella. Rilevato che:

1. con sentenza del 03/07/2013, il Tribunale di Tivoli accolse la domanda tardiva ex art. 101 1.fall. e 146 1.fall. presentata il 27/11/2008 dal Fallimento Sforza Veneers s.r.l. (dichiarato in data 14/07/2004), ammettendolo al passivo del Fallimento Trasfor s.n.c. di Sforza R. e Figli nonché dei soci Sforza Mario Antonio e Sforza Renzo Joseph Henry (dichiarato in data 03/05/2004) per la somma di Euro 586.222,45 in chirografo, a titolo di risarcimento dei danni cagionati ex artt. 2393 e 2394 c.c. da Mario Antonio Sforza e Renzo Joseph Henry Sforza, quali amministratori della stessa Sforza Veneers S.r.l. (già falliti in ripercussione quali soci illimitatamente responsabili della Trasfor s.n.c.), dopo aver respinto l'istanza di sospensione del giudizio, nel quale erano intervenuti i due falliti in proprio, in ragione della pendenza a loro carico del processo penale per bancarotta sugli stessi fatti (n. 4487/05 RGNR), presentata all'udienza del 07/06/2010 dal procuratore di Mario Antonio Sforza — poi dichiarato contumace in quella sede per nullità della procura — e rigettato anche l'eccezione di compensazione con i crediti vantati dai due soci, in quanto non ammessi al passivo fallimentare con pronuncia definitiva;

Ric. 2018 n. 33032 sez. M1 - ud. 20-04-2021 -2- 1.1. la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal solo Mario Antonio Sforza, in quanto soggetto «privo di autonoma legittimaRione ad agire» rispetto al Fallimento Sforza Veneers, per essere «la sua posi:zione assimilabile a quella di colui che svolga un intervento adesivo dipendente ex art. 43 comma 11 L.F. essendo privo di un autonomo potere di impugnaRione, non esercitato dagli organi fallimentari» (Cass. 7448/2012); 1.2. avverso detta decisione Mario Antonio Sforza e Renzo Joseph Henry Sforza hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il Fallimento Sforza Veneers ha resistito con controricorso; 1.3. in data 25/06/2020 Renzo Joseph Henry Sforza ha depositato atto di rinuncia al ricorso notificato a Mario Antonio Sforza, chiedendo l'estinzione del giudizio nei propri confronti; 1.4. a seguito di deposito della proposta ex art. 380-bis c.p.c.

è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio; il ricorrente Mario Antonio Sforza ha depositato memoria. Considerato che:

2. va preliminarmente dato atto della estinzione del giudizio nei confronti dell'originario ricorrente Renzo Joseph Henry Sforza, con compensazione delle spese fra le parti, ai sensi dell'art. 391 c.p.c., a fronte della rinuncia depositata ai sensi dell'art. 390 c.p.c.;

3. con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 101 1.fall., «per non avere la senten.za ravvisato una legittúncqione residua del ricorrente in ordine all'impugnazione della dichiaraf\ione tardiva di credito per fatti dai quali poteva dipendere un'imputa;zione di bancarotta» nonché dell'art. 116 c.p.c. unitamente al «difetto di motivaRione (art. 360, n. 5, c.p.c.)», in quanto la posizione di Mario Antonio Sforza «andava qualificato come intervento litisconsortile (o adesivo autonomo) e non come intervento adesivo dipendente, avendo il fallito fatto valere un suo diritto autonomo e personale» per «tutelare le proprie personali ragioni Ric. 2018 n. 33032 sez.

M1 - ud. 20-04-2021 -3- tendenti a dimostrare l'inconsistena dei jà tti reato, indipendentemente dalla loro costruzione come comportamenti forieri di un diritto della curatela all'ammissione al passivo di un credito»; inoltre i giudici d'appello non avrebbero «rilevato l'evidente configuraR,ione delle questioni trattate come inducenti il pericolo di un'imputcqione di bancarotta»; 3.1. il secondo mezzo denuncia invece la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 101 1.fall. e 116 c.p.c., per avere «la senten..-y di primo ,grado omesso del tutto di valutare la (insussistente) tempestività della domanda di dichiarazione tardiva dei crediti proposta dal Fallimento Sfor.za Veneers s.r.l. in quanto formulata a circa 4 anni dal decreto di esecutività dello stato passivo del jà &mento della detta società, che data al 2/12/2004».

4. l'infondatezza del primo motivo e l'inammissibilità del secondo integrano ragioni più "liquide" della decisione rispetto alle ragioni di inammissibilità fatte valere dal fallimento controricorrente, che, salva l'eccezione di giudicato a carico del rinunciante, presuppongono una più approfondita disamina degli atti delle pregresse fasi del giudizio (difetto di interesse di Mario Antonio Sforza; preclusioni assertive e istruttorie in appello in relazione alla mancata impugnazione della sua declaratoria di contumacia in appello; giudicato sul rigetto dell'eccezione di compensazione);

5. va dunque rilevato, in primo luogo, che il fallito può svolgere attività processuale unicamente nei limiti dell'intervento di cui all'art. 43, secondo comma, 1.fall., cioè per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico — ma nel caso in esame il giudizio penale era già pendente — o nei limiti dell'intervento adesivo dipendente, che comunque non gli attribuisce il diritto di impugnare la sentenza in autonomia dal curatore (Cass. 7448/2012); 5.1. inoltre, e soprattutto, non sussiste la legittimazione del fallito ad impugnare i provvedimenti adottati dal giudice delegato in sede di Ric. 2018 n. 33032 sez. M1 - ud. 20-04-2021 -4- formazione dello stato passivo (Cass. 1197/2020, 7407/2013) trattandosi di provvedimenti con efficacia meramente endoconcorsuale;

6. l'inammissibilità del secondo mezzo risulta invece chiaramente dal fatto che esso censura la sentenza di primo grado e non già, come dovuto, quella impugnata in questa sede, la quale del resto non si è pronunciata sulla questione con esso sollevata, essendosi arrestata a dichiarare l'inammissibilità dell'appello;

7. al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio nei confronti di Renzo Joseph Henry Sforza, con compensazione delle spese del presente giudizio. Rigetta il ricorso proposto da Mario Antonio Sforza e lo condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei fallimenti controricorrenti, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 100,00 ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio