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Ordinanza — n. 26390/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; Unipolsai withdrew appeal against Parma court ruling on cheque payment damages.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26390/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Unipolsai Assicurazioni extinguished following the client's formal withdrawal. The underlying dispute involved a claim for €3,600 in damages against Cassa di Risparmio for negligently paying a non-transferable cheque to the wrong beneficiary. Since the appellant voluntarily renounced the appeal under Article 390 of the Code of Civil Procedure, the proceedings terminated without a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Withdrawal of cassation appeal extinguishes the proceedings, resulting in the dismissal of the appeal without examination of the merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings cassation appeal civil procedure negligent payment damages claim non-transferable cheque risarcimento del danno

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 33598-2018 proposto da: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 55, presso lo studio dell'avvocato CRISTIANO CAS fROGIOVANNI, rappresentata e difesa dall'avvocato PATRIZIA CICERO; - ricorrente - contro CREDIT AGRICOLE CARIPARNLA SPA; - intimata - avverso la sentenza n. 510/2018 del TRIBUNALE di PARMA, depositata 1'11/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO. RILEVATO CHE:

1. Il Tribunale di Parma, con sentenza n. 510/2018, ha confermato il provvedimento del Giudice di Pace di Parma di rigetto della domanda con la quale Unipolsai Assicurazioni S.p.a. ha chiesto la condanna di Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza al pagamento di euro 3.600 a titolo di risarcimento del danno subito per avere colposamente negoziato e pagato allo sportello un assegno non trasferibile intestato a Silvia Pompai in favore di un soggetto che non ne era l'effettivo beneficiario.

2. Avvero la pronuncia del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione l'Unipolsai Ass.ni S.p.a. La controparte è rimasta intimata. CONSIDERATO CHE:

3. Rileva il Collegio che, con atto notificato in data 31/03/2021, la Unipolsai Ass.ni S.p.a. ha dichiarato di voler rinunciare, ai sensi dell'art.390 c.p.c., al ricorso per cassazione iscritto al R.G. n. 33598/2018. 3.1. Ciò determina l'estinzione del processo. Nulla sulle spese poiché la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/04/2021. Il Presidente . Giacinto isogni) DE.F0Frl'ATO CA'MCF:lifeR9, Ric. 2018 n. 33598 s