Cassation appeal dismissed for non-filing; appellant failed to deposit appeal at court registry as required by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, Lodovico Quarantini, failed to deposit the written appeal at the court registry. Although the lower court had ruled in favor of the Revenue Agency, the appellant did not appear or file the necessary documents to initiate the cassation procedure. Consequently, the Court dismissed the request and ordered the compensation of judicial costs due to the lack of procedural compliance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369, comma 1, cod. proc. civ.; Art. 380-bis cod. proc. civ.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible if the appellant fails to deposit the written request at the court registry, and judicial costs are compensated ex officio.
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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28328/2020 R.G., proposto DA Quarantini Lodovico, rappresentato e difeso dall'Avv Edoardo Di Giovanni, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato; RICORRENTE CONTRO l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 4 novembre 2019 n. 6086/10/2019, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 14 aprile 2021 dal Dott.
Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: Quarantini Lodovico ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 4 novembre 2019 n. 6086/10/2019, non notificata, la quale, in controversia su impugnazione di avviso di intimazione per il pagamento di cartelle esattoriali, ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei suoi confronti avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 18 luglio 2017 n. 17637/22/2017. Quarantini Lodovìco non si è costituito mediante deposito del ricorso notificato alla controparte.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso ed ha provveduto all'iscrizione a ruolo. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta redatta dal relatore designato è stata notificata al difensore delle parte costituita con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. In vista dell'odierna adunanza non sono state presentate memorie. CONSIDERATO CHE: Si deve dichiarare l'improcedibilità ex art. 369, comma 1, cod. proc. civ. per mancato deposito del ricorso notificato presso la Cancelleria di questa Corte.
Stante il rilievo d'ufficio dell'omessa costituzione del ricorrente, si deve altresì disporre la compensazione delle spese giudiziali. Non essendovi stato deposito del ricorso da parte del ricorrente, si ritiene l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'improcedibilità del ricorso e compensa le spese giudiziali. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata da remoto il 14 aprile 2021. IL PRESIDENTE Dott. Antonio Greco DEPOSI