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Ordinanza — n. 26379/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-filing; procedural defect precludes review of tax appeal judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26379/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible due to the applicant's failure to file the notice of appeal with the Court's registry. Although the applicant had previously lost an appeal against a tax authority decision, the procedural requirement for formal submission was not met. Consequently, the Court dismissed the request and ordered the compensation of judicial costs.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 1, cod. proc. civ.; Art. 380-bis cod. proc. civ.: A cassation appeal is inadmissible if the notice of appeal is not filed with the Court's registry, and judicial costs must be compensated in such cases.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility non-filing of notice tax dispute procedural defect judicial costs compensation omessa costituzione ricorrente documenti mancanti esame degli atti fiscali inoltro della dichiarazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma 1, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE: Si deve dichiarare l'improcedibilità ex art. 369, comma 1, cod. proc. civ. per mancato deposito del ricorso notificato presso la Cancelleria di questa Corte.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta redatta dal relatore designato è stata notificata al difensore delle parte costituita con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Non essendovi stato deposito del ricorso da parte del ricorrente, si ritiene l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta redatta dal relatore designato è stata notificata al difensore delle parte costituita con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28313/2020 R.G., proposto DA Caccamo Francesco, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Mangino, con studio in Torino, ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c.: mariomangino@pec.ordineavvocatitorino.it); RICORRENTE CONTRO l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte 1'8 gennaio 2018 n. 40/2018, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 14 aprile 2021 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: Caccamo Francesco ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte 1'8 gennaio 2018 n. 40/2018, non notificata, la quale, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per l'IRAP relativa all'anno d'imposta 2011, ha rigettato l'appello proposto dal medesimo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino. Caccamo Francesco non si è costituito mediante deposito del ricorso notificato alla controparte.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso ed ha provveduto all'iscrizione a ruolo. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta redatta dal relatore designato è stata notificata al difensore delle parte costituita con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. In vista dell'odierna adunanza non sono state presentate memorie. CONSIDERATO CHE: Si deve dichiarare l'improcedibilità ex art. 369, comma 1, cod. proc. civ. per mancato deposito del ricorso notificato presso la Cancelleria di questa Corte.

Stante il rilievo d'ufficio dell'omessa costituzione del ricorrente, si deve altresì disporre la compensazione delle spese giudiziali. Non essendovi stato deposito del ricorso da parte del ricorrente, si ritiene l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'improcedibilità del ricorso e compensa le spese giudiziali. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata da remoto il 14 aprile 2021. IL PRESIDENTE Dott. Antonio Greco DEPOSITATO IN CANCELLERIA og