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Ordinanza — n. 26377/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects a clerical error in a previous order regarding the refund amount to INPS.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26377/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation issued an order to correct a material error found in a prior decision regarding the refund of litigation costs. The original order incorrectly stated that the costs were to be refunded to an entity named 'Error', whereas the substantive ruling had already declared the appeal inadmissible. The court determined that the error resulted from a failure to update the digital fields of the document and ordered the correction to specify that Mario Manganiello must pay the INPS the actual sum of 1,400 euros.

Regesto Legislator

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Art. 376 c.p.p.; The court has the authority to correct material errors in its own decisions ex officio to ensure the judgment reflects the true intent of the ruling.

Parole chiave

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material error correction clerical error ex officio power litigation costs Corte di Cassazione INPS refund digital document update correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 376 c.p.p.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE D'UFFICIO sul ricorso 4523-2021 proposto da: MANGANIELLO MARIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PIERO EUGENIO VIGHETTI; - ricorrente - contro COMUNE di TORINO, INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE; - intimati - avente ad oggetto l'ordinanza n. 3017/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 09/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCO ROSSE I I I. Rilevato che il presidente della VI Sezione civile di questa Corte ha richiesto ex offici o, in data 19.2.2021, la correzione d'un errore materiale presente nel dispositivo dell'ordinanza 9.2.2021 n. 3017; nel dispositivo della suddetta ordinanza, dopo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue il capo di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore della parte controricorrente; il suddetto capo di sentenza è del seguente tenore: "(-) condanna Errore. L'origine riferimento non è stata trovata, alla rifusione in favore di Errore.

L'origine riferimento non è stata trovata, delle ipese de/presente giudkio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., oltre 200 per spese vive, oltre I. 1./1., cassa forense e spese ,foOtarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55"; Ritenuto che palese appare l'errore materiale, con evidenza dovuto al mancato aggiornamento dei "campi" contenuti nella versione digitale dell'ordinanza; P.q.m. così corregge la suddetta ordinanza: a p. 3, dopo le parole "dichiara inammissibile il ricorso", l'intero capoverso sia sostituito dal seguente: (-) condanna Mario Manganiello alla rifusione in favore dell'INPS delle ipese del presente giudkio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 1.400, oltre 200 per spese rive, oltre I.

VA., cassa forense e spese forte- ttarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55"; Ric. 2021 n. 04523 sez. M3 - ud. 24-06-2021 -2- manda alla Cancelleria di annotare la presente ordinanza sull'originale del provvedimento corretto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 24 giugno 2021. Il P sidente (Enrit S difiz) DEPOSITATO IN Oggi, CANCELLERIA 23 SET. 202'-(