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Ordinanza — n. 26292/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling automated checks permit direct debt collection without prior notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26292/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision, quashing the lower court's ruling. The agency argued that automated controls allowing direct debt collection did not require a prior assessment notice when no substantive legal evaluation was needed. The court agreed, citing established jurisprudence that formal checks on tax data permit immediate role inscription without prior warnings.

Regesto Legislator

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Art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973; Art. 54 bis d.P.R. n. 633 del 1972: When tax authorities conduct automated formal checks that do not involve substantive legal evaluations or estimations, they may directly proceed to the inscription of unpaid taxes and issue payment orders without sending a prior assessment notice.

Parole chiave

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automated tax control prior assessment notice direct debt collection formal tax check substantive evaluation tax credit disallowance payment order issuance inoltro della dichiarazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973
212 del 2000, in relazione all'art. 360 comma 1 n.
Art. 54 bis d.P.R. n. 633 del 1972
Art. 6 comma 5 legge n. 212 del 2000
Art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.
212 del 2000, in relazione all'art. 360 comma 1 n.
Art. 112 e 113 cod. proc. civ.
Art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
212 del 2000, in relazione all'art. 360 comma 1 n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17758 del 2016
Cass. n. 4360 del 2017
17758 del 2016; Cass. n. 4360 del 2017; Cass.
Cass. n. 29582 del 2018
4360 del 2017; Cass. n. 29582 del 2018; Cass.
Cass. n. 14055 del 2020
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Testo completo

uente f-2\1 ORDINANZA sul ricorso 1514-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore„ elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro DOLCE MAURIZIO, RISCOSSIONE SICILIA SPA; - intimati - avverso la sentenza n. 3474/4/19 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata il 27/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

RAFFAELE CAPO ZZI. Ric. 2020 n. 01514 sez. MT - ud. 13-05-2021 -2- n.1514/2020 (1387) RILEVATO che l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Sicilia, sezione staccata di Siracusa, di rigetto dell'appello proposto avverso una sentenza CTP Siracusa, che aveva accolto il ricorso del contribuente DOLCE Maurizio avverso una cartella di pagamento IRPEF ed IVA 2009, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi del contribuente anno 2009, ai sensi degli artt. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis d.P.R. n. 633 del 1972.

Secondo la CTR, l'ufficio, una volta rilevata una discrepanza fra VIVA dichiarata e VIVA accertata, avrebbe dovuto inviare al contribuente un avviso di accertamento in rettifica, prima di procedere all'invio della cartella di pagamento; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi; che, con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione artt. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, 54 bis d.P.R. n. 633 del 1973 e 6 comma 5 legge n. 212 del 2000, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in quanto la procedura di controllo automatizzato, nella specie adottata dall'ufficio, consentiva di procedere direttamente all'iscrizione a ruolo delle somme dovute in esito ad un controllo cartolare sui dati presentati nella dichiarazione del contribuente, che non presentavano necessità di valutazioni ulteriori e non fossero conseguenza, come nella specie in esame, di valutazioni giuridiche sulla spettanza dei tributi; e, nella specie, l'ufficio si era limitato a procedere al recupero di somme dichiarate e non versate a titolo di IRPEF ed IVA ed a recuperare i un credito IVA utilizzato in misura maggiore rispetto a quella spettante; che, con il secondo motivo di ricorso, l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione artt. 112 e 113 cod. proc. civ. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ., in quanto la CTR aveva motivato la sua sentenza con esclusivo riferimento al recupero IVA effettuato con la cartella impugnata, senza tener conto che quest'ultima conteneva anche un recupero IRPEF, in ordine al quale nessuna motivazione era stata espressa; che il contribuente non si è costituito; che il primo motivo di ricorso proposto dall'Aoenzia delle entrate è fondato; che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr.

Cass.n. 17758 del 2016; Cass. n. 4360 del 2017; Cass. n. 29582 del 2018; Cass. n. 14055 del 2020), l'ufficio può ben effettuare controlli formali che non tocchino la posizione sostanziale del contribuente e non contengano né profili valutativi od estimativi, né atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi desumibili dall'anagrafe tributaria, ai sensi degli artt. 54 bis e 60 del d.P.R. n. 633 del 1962; in tali ipotesi l'ufficio può direttamente procedere all'iscrizione a ruolo delle imposte non pagate ed emettere una cartella di pagamento, ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, senza necessità di inviare alcun previo avviso di accertamento; quanto sopra è valido anche quando l'ufficio disconosca un credito d'imposta, atteso che tale disconoscimento ben può essere effettuato in sede di controllo automatizzato, qualora esso abbia carattere cartolare e non implichi valutazioni, in quanto effettuato sulla base di riscontri obiettivi dei dati formali, desumibili dalla dichiarazione dei redditi del contribuente; in tali ipotesi, invero, l'attività dell'ufficio accertatore non implica valutazioni, con conseguente legittima iscrizione a ruolo della maggiore imposta rilevata, ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, senza che si renda necessario il previo invio di un avviso di recupero; che i principi sopra evidenziati sono ben applicabili alla specie in esame, nella quale l'ufficio ha proceduto ad una rettifica di un credito d'imposta IVA, avendo ritenuto eccedente quello calcolato dal contribuente nella sua dichiarazione; e sono a maggior ragione applicabili in materia di IRPEF, con riferimento al quale non risulta che l'ufficio abbia rettificato eventuali crediti d'imposta vantati dal contribuente, essendosi limitato a correggere divergenze riscontrate fra le imposte dichiarate dal contribuente e quelle effettivamente versate dal medesimo; che va ritenuto assorbito il secondo motivo di ricorso; che pertanto, assorbito il secondo motivo, il ricorso va accolto con riferimento al primo motivo, in relazione al quale la sentenza impugnata va cassata e gli atti rimessi alla CTR Sicilia, sezione staccata di Siracusa in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte, assorbito il secondo motivo, accoglie il primo motivo, con riferimento al quale cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di leg