Cassation court dismisses appeal as inadmissible for challenging substantive interpretation of res judicata.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant sought to challenge the substantive interpretation of a prior res judicata judgment. The appellant argued the lower court erred in applying Article 2909 of the Civil Code regarding exclusive ownership of funds. The court ruled that appellate courts cannot review the substantive interpretation of a final judgment, limiting cassation review to formal defects or constitutional minimum violations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2909 c.c.; Art. 360, n. 5 c.p.c.: The court of cassation cannot review the substantive interpretation of a res judicata judgment given by the court of first instance, as such interpretation falls within the free appreciation of the trial judge and is unassailable unless it violates the constitutional minimum.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19337-2018 proposto da: ZAMPONI RITA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 113, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI DI BATTISTA, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCIO LEONI; - ricorrente - contro CUPELLARO MARIO, elettivamente domiciliato in RONL_, VIA G. VITELLESCHI, 26, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE SPADARO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI DELL - con troricorrente - avverso la sentenza n. 2605/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE 1. — Cupellaro Mario ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri Zamponi Rita esponendo di avere ottenuto in altro giudizio, conclusosi con sentenza della Corte d'Appello di Roma passata in giudicato, il riconoscimento della sua esclusiva titolarità delle somme e dei titoli (quote di fondi ARCA), depositati presso la Banca Popolare del Lazio, che, invece, la Lamponi riteneva fossero di sua spettanza al 50% in forza di un rapporto di vitalizio instaurato con Andreoni Maria, madre deceduta di esso attore.
Questi ha chiesto, di fronte ai tentativi della Lamponi di ottenere dalla banca lo svincolo delle somme corrispondenti al valore dei titoli (oggetto di sequestro giudiziario nell'ambito del giudizio definito con la sentenza d'appello), di dichiarare illegittima la condotta della convenuta e di accertare che egli era l'unico legittimato a richiedere lo svincolo dei titoli e la loro monetizzazione. 2. — Si è costituita la Zamponi eccependo il giudicato in ordine all'accertamento del diritto ad incassate il controvalore dei fondi ARCA. 3. — Il Tribunale adito ha accolto la domanda e dichiarato illegittima la condotta della Lamponi, accertando il diritto esclusivo del Cupellaro alla riscossione del controvalore dei titoli.
Ric. 2018 n. 19337 sez. M1 - ud. 09-06-2021 -2- 4. — Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la Zamponi. Si è costituito il Cupellaro per resistere. 5. — Con sentenza del 19 aprile 2018 la Corte d'appello di Roma ha rigettato l'appello e regolato di conseguenza le spese di lite, osservando guanto segue: «L'appello è infondato e va rigettato. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente giacche si tratta di definire l'ambito dei due giudki, l'esisterka di un giudicato preclusivo della domanda proposta in questo procedimento e la portata della senterra della Corte d'Appello passata in giudicato.
Nell'atto di citcqione introduttivo del primo giudkio il Cupellaro ha chiesto che fosse accertata la proprietà esclusiva in capo ad esso istante dei depositi e dei titoli concernenti tutti i rapporti intestati o cointestati all'Andreoni, dichiarando, quanto a questi ultimi, illegittima la richiesta di voltura inoltrata alla banca dalla Zamponi, con condanna di quest'ultima alla restituzione di quanto incassato e con riconoscimento del diritto di esso istante alla liquidaione delle relative somme a sua semplice richiesta. Il Tribunale ha riconosciuto par.ziaimente la pretesa dell'attore, condannando la Zamponi a restituire il 50% delle somme presenti sui conti cointestati e delle quote dei titoli.
Dunque, il Tribunale, dando per scontato che la disponibilità di somme e titoli l'avesse solo la Zamponi, la condannava alla restitu.zione del solo 30% del valore complessivo di questi ultimi, ritenendo assorbita evidentemente ogni altra richiesta. La sentenza della Corte d'appello, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, ha ritenuto, invece, che il controvalore dei titoli (e dei flussi liquidi presenti sui conti) Jpettasse unicamente al Cupellaro, omettendo nel dispositivo di estendere la condanna della Zamponi alla restitu.zione dell'intero importo del valore dei fondi ARCA (aniche" del 30%).
Non vi è dubbio, tuttavia, che la senten_za, passata in giudicato, abbia riconosciuto il diritto del Cupellaro alla liquidazione del controvalore integrale dei titoli, avendo accolto tutti e due i primi motivi d'appello aventi ad oggetto proprio tale richiesta. Essendo mancato il solo capo di condanna, la decisione assunta in grado d'appello ha Ric. 2018 n. 19337 sez. M1 - ud. 09-06-2021 -3- comunque sancito, con effetto di giudicato, l'esiste.,ka del diritto del Cupe//aro ad ottenere la restituzione degli importi corrispondenti alle quote dei fondi intestati anche alla Zamponi (ed oggetto di sequestro giudiicnio).
Al Cupe//aro, proprio in manca.ika di un capo di condanna, sarà, quindi, necessario munirsi di un decreto ingiuntivo per poter agire nei confronti della Zamponi. Nel presente giudkio Cupe//aro, il quale non poteva richiedere la condanna della Zamponi non ottenuta nell'altro giudkio (l'omessa pronuncia avrebbe dovuto essere oggetto di impugnxzione), né poteva reiterare la domanda di accertamento della propria pretesa (già accolta e decisa con efficacia di giudicato), si è limitato a chiedere al Tribunale dì accertare l'illegittimità della condotta della Zarnponi (successiva alla sentelka della Corte d'Appello e tesa a far svincolare in suo favore il 50% dei titoli) ed il proprio diritto esclusivo a "richiedere alla banca lo svincolo dei titoli (sequestrati) e /a corresponsione dell'intero controvalore degli stessi".
Si tratta di domande che non coinvolgono i precedenti accertamenti, in quanto dirette ad ottenere un'ultedore pronuncia dichiarativa, pronuncia chiaramente fondata — stante l'intervenuto accertamento (irrevocabile) della titolari/à' esclusiva dei fondi in capo all'odierno appellato — e che da sola dovrebbe indurre la banca a consegnare il controvalore dei titoli e.rma la necessità di ottenere un decreto ingiuntivo ei . confronti della Zamponi in caso di rifiuto dell'istituto di credito). Il Cupe//aro ha, quindi, ottenuto due pronunce di accertamento solo apparentemente identiche, giacché con la prima è stato sancito il suo diritto di proprietà sull'intero plafo' nd titoli, con la seconda attribuito allo stesso il diritto esclusivo di richiedere alla banca lo svincolo delle obbliga.zioni in suo favore e /'accreditamento del loro controvalore.
La sentenza di primo grado, pertanto, va integralmente confermata». 6. — Per la cassazione della sentenza Zamponi Rita propone ricorso per un mezzo e deposita memoria. 7. — Cupellaro Mario resiste con controricorso. Ric. 2018 n. 19337 sez. M1 - ud. 09-06-2021 -4- CONSIDERATO CHE 8. — L'unico mezzo denuncia «Viola.zione dell'art. 324 c:p.c.», osservando: «La Corte di Appello ha ritenuto che nel nuovo giudkio il Cupe//aro si sia limitato a chiedere di accertare l'illegittimità della condotta della Zamponi (successiva alla sentenza della Corte di Appello e tesa a far svincolare in suo favore il 50% dei titoli) ed il proprio diritto esclusivo a "richiedere alla banca lo svincolo dei titoli (sequestrati) e la corresponsione dell'intero controvalore degli stessi".
Ebbene, nel giudkio del 1999, il Cupe//aro chiedeva che fosse riconosciuta la proprietà esclusiva di tutte le somme transitate sui rapporti intestati o cointestati alla madre; che venisse dichiarata illegittima la richiesta di voltura dei fondi ARCA da parte della signora Zamponi e per l'effetto, dichiarare e ordinare che tutte le somme in questione venissero messe nella sua piena ed esclusiva disponibilità; con conseguente condanna della Zamponi alla restitikione delle somme prelevate. L'identità di petitum e causa petendi nei due giudki è fin troppo evidente.
Lascia sinceramente sconcertati la considerckione della Corte, secondo cui il Cupe//aro avrebbe ottenuto due pronunce di accertamento "solo apparentemente identiche, giacche con la prima è stato sancito il suo diritto di proprietà sull'intero "plgfond titoli", con la seconda attribuito allo stesso il diritto esclusivo di richiedere alla banca lo svincolo delle obblignioni in suo favore e l'accreditamento del loro controvalore". Il Giudice di II grado ha doppiamente errato, poiché, anche ritenendo diverso il petitum, avrebbe dovuto accogliere l'ecceione di "ne bis in idem".
Per costante giurisprudeika di codesta Corte, "qualora due giudici tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico e uno dei due pervenga al giudicato, l'accertamento di una situazione giuridica comune a entrambe le cause preclude il riesame de/punto accertato e risolto con il suddetto giudicato, quand'anche il giudkio successivo sia instaurato per finalità diverse da quelle costituenti lo scopo e il "petitum" de- primo" ... Lo si ripete fino alla noia: il Cupe//aro avrebbe dovuto impugnare la sente-ika 1766112 della. Corte di Appello e non inkiare un nuovo giudkio Che Ric. 2018 n. 19337 sez.
M1 - ud. 09-06-2021 -5- si tratti di omessa pronuncia lo riconosce la stessa Corte nella motivazione della sentenza qui impugnata ... dove afferma: "il Cupellaro, il quale non poteva richiedere la condanna della Zamponi non ottenuta nell'altro giudkio (l'omessa pronuncia avrebbe dovuto essere oggetto di impugnar<ione)„ né poteva reiterare la domanda di accertamento (cosa che invece ha fattol!)...". Vi è, poi, viola ione dell'art. 324 cpc nell'inteipretckione della portata della sentenza n. 1766/12. Secondo la Corte di Appello, poiché la senten,za passata in giudicato riconosceva il diritto del Cupellaro alla liquidnione del controvalore integrale dei titoli, pur omettendo nel dispositivo di estendere la condanna alla restituzione dell'intero importo del valore dei fondi Arca, tale decisione avrebbe sancito, con effetto di giudicato, l'esisteika del diritto ad ottenere la restitzkione degli importi di cui ai fondi.
Intanto, come ricordato in premessa, la motiva.zione non è affatto lineare, poiché da un lato si dice ...: "deve per un verso ritenersi che le somme immesse sui conti fossero di esclusiva proprietà della Andreoni"; dall'altro si aggiunge ...: "le sole somme spettanti all'attore sono quelle pervenute alla Zamponi sulla base della lettera del 20 marzo 2000 della Banca Popolare dei La.zio, ossia, £ 979.243, £20.030.632, £ 39.862, ed in totale £21.069.701, pari a 10.881,39". Si ricordi poi il tenore del provvedimento con cui la Corte respingeva l'istan_za di con-e.zione di errore materiale.
Il dispositivo, infine, recita solamente: "in riforma della sentenza impugnata condanna la Zamponi al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di E 10.881,39, con interessi nella misura legale dalla domanda; spese del doppio grado integralmente compensate". Non vi è solo mancan.za della condanna alla restitikione delle somme (come ritiene la Corte nella sentena qui impugnata), ma anche della pronuncia dichiarativa richiesta dal Cupellaro nel capo A delle conclusioni: che fosse cioè riconosciuta la proprietà esclusiva in capo ad Andreoni Maria ed, intervenuto il decesso di questa, in capo a Cupellaro Mario, di tutte le somme transitate nel tempo a qualunque titolo sui rapporti (conti titoli, libretti di risparmio, fondi comuni ecc.) intestati o cointestati alla Andreoni e dichiarare illegittima la richiesta di voltura dei fondi ARCA da Ric. 2018 n. 19337 sez.
M1 - ud. 09-06-2021 -6- parte della convenuta Zamponi (la Jà mosa omessa pronuncia ammessa dal Giudice di H grado)». RITENUNT O CHE 9. — Il ricorso, volto a denunciare l'errore commesso dalla Corte territoriale nel disconoscere il giudicato asseritamente derivante dalla pronuncia della pregressa sentenza resa tra le parti dalla stessa Corte d'appello, peraltro erroneamente formulato in riferimento all'articolo 324 c.p.c., che disciplina il giudicato in senso formale, anziché all'articolo 2909 c.c., è inammissibile. Difatti, la violazione della cosa giudicata, in quanto importa disapplicazione dell'art. 2909 c.c., è sì denuncia.bile in Cassazione, ma il controllo di legittimità deve limitarsi all'accertamento degli estremi legali per la efficienza del giudicato esterno nel processo in corso, senza potersi sindacare l'interpretazione che del giudicato stesso abbia dato il giudice di merito, perché essa rientra nella sfera del libero apprezzamento di quest'ultimo e, quindi, è incensurabile in sede di legittimità, quando l'interpretazione stessa sia immune da errori giuridici o da vizi di logica (Cass. 8 giugno 2017, n. 14297): con l'ovvia precisazione che la massima tralaticia va rapportata all'attuale formulazione dell'articolo 360, n. 5, c.p.c., che consente la denuncia del vizio motivazionale solo in caso, non ricorrente nell'ipotesi considerata, come emerge con evidenza dalla motivazione sopra trascritta, di violazione del «minimo costitnionale» (Cass., Sez.
Un., 7 aprile 2014, n. 8053). Ciò detto, è agevole sottolineare che, nel caso di specie, il motivo mira per l'appunto a porre in discussione l'interpretazione data dal giudice di merito, con motivazione eccedente la soglia del minimo costituzionale, della pregressa sentenza ivi considerata. Ric. 2018 n. 19337 sez. M1 - ud. 09-06-2021 -7- Di qui l'inammissibilità del motivo. 10. — Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. PER QUESTI MOTIVI dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi f, 3.600,00, di cui € 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, del