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Ordinanza — n. 26249/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of fact exposure and improper motivation claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26249/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Conte Mazzino inadmissible against the Second Instance Court's judgment. The appellant argued that the lower court omitted essential reasoning regarding a prior Supreme Court decision and improperly relied on a criminal proceeding that had expired. The court rejected these claims because the appeal failed to clearly expose the facts and because the cited grounds did not constitute a valid defect in motivation under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 116 c.p.c.: Appeals based solely on alleged errors in motivation are inadmissible unless they demonstrate a complete absence of reasons or a constitutional defect in the reasoning itself.

Parole chiave

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inadmissible appeal defect in motivation exposure of facts civil procedure code constitutional review titolo esecutivo per i crediti non contestati realizzazione del pegno immobiliare validità dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 393 c.p.c.
Art. 232 c.p.c.
art. 393 c.p
articolo 116 c.p
La stessa Corte d'appello, inoltre, ritiene ammessi tali fatti (ex articolo 232 cp.c.) ma non indica quali ulteriori elementi concorrono con la valutazione ex articolo 116 c.p.c.
articolo 360 c.p
— Sono inoltre inammissibili entrambi i motivi, giacché diretti a denunciare asseriti errori motivazionali che l'articolo 360 c.p.c., nel testo vigente, non contempla, consentendo esclusivamente la denuncia di omessa considerazione di un fatto storico decisivo e controverso.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053
Corte di Cassazione n. 15638 del 2002
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Testo completo

seguente e ORDINANZA bAk sul ricorso 28560-2019 proposto da: CONTE MAZZINO, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO GRANIERO; - ricorrente - contro NIAZZEI ANGIOLINA, in qualità di erede universale del Sig. PICCIUOLO Giuseppe, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO IANNIELLO, GIANMARINO CHIAPPA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 327/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata l' 11/03/2019; 554-5 "2-( udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE 1. — Conte Mazzino ricorre per due mezzi, nei confronti di Mazzei Angiolina, quale erede di Picciuolo Giuseppe, contro la sentenza dell'il marzo 2019 con cui la Corte d'appello di Salerno ha respinto il suo appello avverso sentenza del Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, confermativa di un decreto ingiuntivo di pagamento di 40.000.000 di lire, oltre accessori, somma portata da un assegno bancario tratto dal Conte a se stesso e girato al Picciuolo. 2. — Mazzei _Angiolina resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE 3.

— Il primo mezzo denuncia errata e contraddittoria motivazione: si sostiene che la Corte d'appello avrebbe omesso di motivare «nella parte in cui esclude la utilivabilità della sentenza di Corte di Cassa.zione 15638102 sia nel senso della tardività di deposito (avvenuto già in primo grado) che in ordine al principio o' dalla stessa espresso è precisato, utilk;àbile secondo quanto disposto dall'art. 393 c.p.c.». Il secondo mezzo denuncia omessa e contraddittoria motivazione, violazione dell'articolo 116 c.p.c.: si sostiene che la Corte d'appello avrebbe attribuito rilievo ad un elemento istruttorio, l'instaurazione di un procedimento penale nei confronti di esso Conte per calunnia conclusosi con pronuncia di estinzione • per prescrizione, la cui valutazione «era stata già esclusa dal Tribunale ... che non ritiene utile la denuncia di smarrimento a dimostrare la mala fede del possessore del titolo, ma Ric. 2019 n. 28560 sez.

M1 - ud. 09-06-2021 -2- neppure utilia l'iter processuale penale quale prova del legittimo possesso», sicché la sentenza impugnata «reintroduce una prova che in primo grado era stata esclusa». Viene aggiunto che «il deferito interrogatorio ... afferisce circostaq:e di fatto esclusivamente documentali a cui il Conte nulla poteva aggiungere o limitare per cui rimane onere dell'opposto offrire (in ossequio al principio dell'onere della prova e di quello espresso dalla Suprema Corte) prova documentale degli atti menzionati. La stessa Corte d'appello, inoltre, ritiene ammessi tali fatti (ex articolo 232 cp.c.) ma non indica quali ulteriori elementi concorrono con la valutazione ex articolo 116 c.p.c. dell'interrogatorio non reso».

RITENUTO CHE 4. — Il ricorso è inammissibile. 4.1. — Lo è innanzitutto per la mancanza di una comprensibile esposizione dei fatti di causa, nella sua relazione con le censure spiegate, giacché non riesce punto a comprendersi, dalla lettura del ricorso, quale rilievo possegga la sentenza di questa Corte numero 15638 del 2002, quale sia il suo esatto contenuto, e come si sia arrivati ad essa. 4.2. — Sono inoltre inammissibili entrambi i motivi, giacché diretti a denunciare asseriti errori motivazionali che l'articolo 360 c.p.c., nel testo vigente, non contempla, consentendo esclusivamente la denuncia di omessa considerazione di un fatto storico decisivo e controverso.

Né può ritenersi che i motivi in tal modo spiegati valgano in realtà, indipendentemente dal contenuto della rubrica, a lamentare un difetto motivazionale così grave da tradursi un vizio di motivazione costituzionalmente rilevante, e cioè tale da risolversi nella «mancan.za assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motiva.zione Ric. 2019 n. 28560 sez. M1 - ud. 09-06-2021 -3- apparente», nel «contrasto irriducibile tra afte rma_zioni inconciliabili» e nella «motivazione peiplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «su idei/5;a» della motivazione (Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, n. 8053). Ed invero, la Corte d'appello ha rilevato: -) che il Conte era stato sottoposto a procedimento penale per calunnia conseguita alla denuncia di smarrimento dell'assegno posto a fondamento della domanda monitoria, procedimento estinto per prescrizione; -) che il Conte non aveva risposto all'interrogatorio formale deferitogli; -) che, considerato il procedimento penale e la mancata risposta all'interrogatorio formale, dovevano reputarsi come ammessi i fatti ivi dedotti, di guisa che il Conte doveva essere ritenuto debitore della Mazzei della somma portata dallfrif assegno bancario in discussione quale residuo prezzo di una compravendita di immobili; -) che la sentenza di questa Corte invocata dall'appellante era stata tardivamente depositata e, in ogni caso, essa riguardava l'efficacia esecutiva dell'assegno bancario, dunque esulava dall'oggetto della presente controversia, in cui il titolo esecutivo era rappresentato dal decreto ingiuntivo.

Trattasi di motivazione eccedente la soglia del «minimo costitnionale», a petto della quale la denuncia di carenza motivazionale è come si diceva inammissibile. 5. — Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. PER QUESTI MOTIVI Ric. 2019 n. 28560 sez. M1 - ud. 09-06-2021 -4- dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 3.600,00, di cui C 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a