Cassation court allows simultaneous process for contract performance and unjust enrichment claims despite lack of formal amendment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court overturned the Court of Appeal's dismissal of a claim for unjust enrichment, ruling that it could be joined with the primary contract performance claim. The plaintiff argued that both requests targeted the same substantive interest and were legally incompatible, while the defendants contended the amendment lacked formal renunciation of the original suit. The court held that no formal renunciation is required if the new claim is substantively alternative and serves the same ultimate goal as the original one.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 183, sesto comma, n. 1 cod. proc. civ.; Art. 2042 cod. civ.: The principle of simultaneous process applies to incompatible claims even without formal amendment if they are substantively alternative and pursue the same substantive interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7668/2019 R.G. proposto da GRADENIGO S.R.L., in persona dell'amministratore delegato p.t. Fabio Mar- chi, rappresentata e difesa dai Prof. Avv. Gìanluca Contaldi e Vittorio Barosìo e dall'Avv. Fabio Dell'Anna, con domicilio eletto in Roma, via G. Pierluigi da Palestrina, n. 63, presso lo studio del Prof. Avv. Gianluca Contaldi; - ricorrente - contro REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. Alessandra Rava, Marco Piovano e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14; - controricorrente - e AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO, in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.
Stefano Manni e Michele Sinibaldi, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via N. Ricciotti, n. 11 - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 1475/18, depositata il 2 agosto 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 marzo 2021 dal Consigliere Guido Mercolino. Rilevato che la Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo de' Paoli, in qualità di titolare del presidio sanitario Gradenigo, convenne in giudizio la Regione Piemonte e l'Azienda Sanitaria Locale Torino 2, per sentirle condan- nare al pagamento della somma di Euro 3.101.452,33, oltre interessi, a titolo di saldo del corrispettivo per le prestazioni sanitarie erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale negli anni 2009 e 2010, con l'accertamento che nessuna somma era dovuta in restituzione alle convenute per il medesimo periodo; che si costituì la Regione, e resistette alla domanda, sostenendo che nello anno 2009 l'importo delle prestazioni rese dall'attrice era risultato superiore al tetto di spesa previsto dal contratto di accreditamento, mentre per l'anno 2010 non era stato stipulato alcun contratto; che si costituì inoltre l'Asl, e resistette anch'essa alla domanda, soste- nendo di non essere parte del contratto stipulato con l'attrice, aggiungendo che quest'ultimo aveva cessato di produrre effetti dal 31 dicembre 2009, ed opponendo comunque l'insussistenza delle condizioni di flessibilità previste per la compensazione tra l'incremento dei volumi dell'attività ambulatoriale e la riduzione di quelli dell'attività di degenza ordinaria; che con sentenza del 14 marzo 2016 il Tribunale di Torino accolse par- zialmente la domanda, condannando le convenute al pagamento della somma di Euro 219.675,45, oltre interessi, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per le prestazioni erogate nell'anno 2009, escludendo il diritto al pagamento del corrispettivo di quelle erogate nell'anno 2010, per mancanza di un con- tratto stipulato in forma scritta, e ritenendo non dovuto l'indennizzo per lo ingiustificato arricchimento, richiesto in via subordinata nella memoria depo- sitata dall'attrice ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 1 cod. proc. civ., in quanto l'Asl aveva già pagato importi corrispondenti al tetto massimo previ- sto, senza operare alcuna compensazione; che il gravame interposto dalla Gradenigo S.r.l., in qualità di conferitaria del ramo d'azienda della Congregazione relativo all'attività assistenziale e sa- nitaria svolta presso il presidio sanitario, è stato rigettato dalla Corte d'appello di Torino con sentenza del 2 agosto 2018, che ha accolto invece l'appello incidentale proposto dalla Regione e parzialmente quello proposto dall'Asl, dichiarando inammissibili le domande di risarcimento dei danni ed indennizzo per l'ingiustificato arricchimento proposte dall'attrice in via subordinata rela- tivamente alle prestazioni erogate nell'anno 2010; che avverso la predetta sentenza la Gradenigo ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, al quale la Regio e l'Asl hanno resistito con controricorsi.
Considerato che con l'unico motivo d'impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 183 cod. proc. civ. e dell'art. 2041 cod. civ., sostenendo che, nel ritenere inammissibile la domanda d'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, in quanto proposta soltanto nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 1 cod. proc. civ., la sentenza impugnata non ha considerato che la stessa, formulata in via subordinata in conseguenza delle eccezioni di nullità del contratto sollevate dalle convenute in relazione alle prestazioni erogate nell'anno 2010, non comportava una mu- tatio, ma un'emendati() libelli, riferendosi alla medesima vicenda sostanziale allegata a sostegno della domanda principale, avendo ad oggetto il medesimo bene della vita ed essendo legata alla stessa da un rapporto di connessione per incompatibilità; che il motivo è fondato; che la sentenza impugnata non può essere infatti condivisa nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda d'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento proposta in via subordinata dall'attrice nella memoria deposi- tata ai sensi dell'art. 186, sesto comma, n. 1 cod. proc. civ., evidenziandone la novità rispetto a quella di pagamento proposta in via principale sulla base del contratto di accreditamento stipulato con la Regione, in quanto caratte- rizzata da un diverso petitum e da una diversa causa petendi, e ritenendo ininfluente l'attinenza della stessa alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio; che l'orientamento richiamato a sostegno della predetta affermazione, già prevalente nella giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass., Sez. Un., 27/12/ 2010, n. 26128; v. anche, più recentemente, Cass., Sez. I, 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. II, 4/07/2018, n. 17482), deve ritenersi infatti superato per effetto di una recente sentenza delle Sezioni Unite, la quale ha enunciato il principio di diritto secondo cui le modificazioni della domanda ammesse ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ. possono riguardare uno o anche entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (cfr.
Cass., Sez. Un., 15/06/20:15, n. 12310; Cass., Sez. VI, 30/ 09/2020, n. 20898; Cass., Sez. III, 14/02/2019, n. 4322); che a tale conclusione le Sezioni Unite sono pervenute sulla base delle seguenti considerazioni:
a) l'art. 183 cod. proc. civ. non pone limiti né quali- tativi né quantitativi alla modificazione delle domande, né prevede un divieto esplicito o implicito di modificazione di uno degli elementi oggettivi di identi- ficazione delle stesse, b) nel consentire eccezionalmente la proposizione delle sole domande che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto, tale disposizione si riferisce alle stesse do- mande iniziali modificate o a domande diverse, che però non si aggiungono a quelle iniziali, ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto alle stesse, in rapporto di alternatività, c) tali domande devono riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio o comunque essere a questa collegate, nonché connesse alla domanda originaria, quanto meno per alternatività, rap- presentando quella che l'attore ritiene la soluzione più adeguata ai propri in- teressi, d) la modificazione della domanda non comporta una menomazione delle facoltà difensive della controparte, intervenendo nella fase iniziale del giudizio di primo grado, all'esito dell'udienza di trattazione e prima dell'am- missione delle prove, ed essendo in ogni caso prevista l'assegnazione di un congruo termine per potersi difendere e controdedurre anche sul piano pro- batorio, e) tale interpretazione risulta maggiormente rispettosa dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, favorendo la solu- zione in un unico contesto della complessiva vicenda sostanziale ed esisten- ziale portata dinanzi al giudice, evitando la proliferazione dei processi, con il rischio di giudicati contrastanti, ed assicurando l'effettività della tutela, messa in pericolo da pronunce meramente formalistiche; che, in conformità al predetto principio, è stato successivamente affer- mato che, nel giudizio introdotto mediante la domanda di adempimento con- trattuale, è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchi- mento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta (cfr.
Cass., Sez. Un., 13/09/2018, n. 22404; Cass., Sez. VI, 3/12/2020, n. 27620; Cass., Sez. III, 28/11/2019, n. 31078); che a sostegno di tale affermazione si è. infatti osservato che, ove la do- manda di adempimento contrattuale e quella di indennizzo per l'ingiustificato arricchimento si riferiscano alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giu- dizio, intesa come unica vicenda in fatto che delinea un interesse sostanziale, esse attengono al medesimo bene della vita, tendenzialmente inquadrabile in una pretesa di contenuto patrimoniale (pur se, nell'una, come corrispettivo di una prestazione svolta e, nell'altra, come indennizzo volto alla reintegrazione dell'equilibrio preesistente tra i patrimoni dei soggetti coinvolti), e sono legate da un rapporto di connessione per incompatibilità non solo logica, ma addi- rittura normativamente prevista (stante il carattere sussidiario dell'azione di arricchimento, ai sensi dell'art. 2042 cod. civ.), il quale giustifica ancor di più il ricorso al simultaneus processus; che non può condividersi l'obiezione sollevata dalle difese della Regione e dell'Asl, secondo cui il principio invocato dalla ricorrente non sarebbe appli- cabile alla fattispecie in esame, in quanto la domanda d'indennizzo per l'ingiu- stificato arricchimento non è stata proposta in sostituzione di quella di paga- mento, ma in aggiunta a quest'ultima, e senza rinunciare alla stessa, con la conseguenza che nella specie non sarebbe configurabile un'emendati° libelli, ma una mutatio libelli; che ai fini dell'ammissibilità della modificazione, non si richiede infatti una formale rinuncia alla domanda originariamente proposta, risultando suffi- ciente che, in virtù del rapporto di alternatività ed incompatibilità tra la stessa e la domanda modificata, l'accoglimento di quest'ultima rivesta una portata sostitutiva di quello della prima, in caso di ritenuta inammissibilità o infonda- tezza della stessa, unico essendo, sotto il profilo sostanziale, l'obiettivo avuto di mira dall'attore, al di là della diversa qualificazione giuridica della pretesa avanzata; che, nella medesima ottica, deve ritenersi ininfluente anche la circo- stanza, fatta valere dalla difesa dell'Asl, che nella specie la domanda d'inden- nizzo per l'ingiustificato arricchimento sia stata proposta in via ulteriormente gradata rispetto alla domanda di risarcimento del danno, a sua volta avanzata in via subordinata rispetto a quella di adempimento contrattuale, trattandosi in entrambi i casi di domande non ulteriori rispetto a quella principale, ma volte al conseguimento del medesimo bene della vita che costituiva oggetto di quest'ultima, e quindi destinate ad essere prese in esame, nell'ordine indi- cato dall'attrice, in caso di ritenuta inammissibilità o rigetto della stessa; che la sentenza impugnata va pertanto cassata, nella parte riguardante la dichiarazione d'inammissibilità della domanda d'indennizzo per l'ingiustifi- cato arricchimento, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di Torino, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Torino, in diversa composi