Bank transfer deemed paid only upon cash receipt, not issuance, allowing revocation under bankruptcy law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the appellate court's dismissal of a bankruptcy revocation action regarding a bank transfer. The appellant argued the payment occurred upon cash receipt rather than when the check was issued, which was before the bankruptcy liquidation period. The court agreed that the decisive moment for revocation is the actual realization of the payment's solvency effect, not the creation of the credit title.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 67, comma 2, legge fallimentare; Art. 31 r.d. n. 1736/1933: In bankruptcy revocation actions, the payment is deemed effective only when the sum is actually collected by the creditor, not when the payment instrument is issued.
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ente Ct u e • il, ORDINANZA sul ricorso 26868-2019 proposto da: LA CAPITALE CRAI CENTRO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI A.R.L., in liquidazione coatta amministrativa, in persona dei Commissari liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO GIBILMANNA, 4, presso lo studio dell'avvocato SILVIA VALENTI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro SALUMIFICIO F.LLI SPIEZIA SPA in liquidazione, in persona dei Liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati DOMENICO AMICARELLI, PATRIZIO MEROLLA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1184/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ALDO ANGELO DOLMETTA. FATTI DI CAUSA 1.- La società cooperativa La Capitale CRAI in liquidazione coatta amministrativa ha convenuto in giudizio la s.p.a. Salumificio Fratelli Spiezia, per chiedere la revoca ex art. 67, comma 2, legge fall. di un pagamento effettuato a mezzo assegno bancario. Con sentenza depositata nel luglio 2015, il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta attorea. 2.- E' seguita l'impugnazione di questi avanti alla Corte di Appello di Roma. Che la ha respinta con sentenza depositata in data 19 febbraio 2019. 3.- Di fronte all'eccezione sollevata della parte appellata e accipiens del pagamento in questione - relativa all'«essere stato eseguito il pagamento in un momento antecedente al cosiddetto periodo sospetto» -, la sentenza ha rilevato, in via preliminare, che non vi era onere al riguardo di proposizione di appello incidentale: posto che trattava di parte «totalmente vincitrice in primo grado».
Sì che bastava una semplice Ric. 2019 n. 26868 sez. M1 - ud. 23-03-2021 -2- riproposizione dell'eccezione già svolta nell'ambito del primo grado del giudizio. Nel merito, poi, la Corte romana ha ritenuto fondata la detta eccezione. Il pagamento a mezzo assegno bancario - si è argomentato - «deve considerarsi eseguito allorquando l'assegno è stato consegnato dalla società poi dichiarata insolvente all'appellata medesima, in data 9 marzo 2009. Tale data è antecedente di oltre sei mesi, rispetto al provvedimento del 16 ottobre 2009, disponente la liquidazione coatta amministrativa della CRAI». 4.- Avverso questo provvedimento, i commissari liquidatori della CRAI hanno presentato ricorso, formulando quattro motivi di cassazione.
Ha resistito, con controricorso, la s.p.a. Salumificio Fratelli Spiezia. Il ricorrente ha anche depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 5.- Il primo motivo di ricorso assume la violazione dell'art. 346 cod. pro. civ., nonché degli artt. 112 e 342, 343, 324, 329 cod. proc. civ. e anche dell'art. 65 ord. giudiziario. Il motivo censura la decisione della Corte territoriale, là dove questa ha ritenuto non necessaria la proposizione di un apposito appello incidentale ai fini del riscontro dell'eccezione di estraneità del pagamento al periodo sospetto.
Nel caso di specie - si è osservato - il giudice del primo grado non aveva ritenuto superata o assorbita l'eccezione, ma la aveva propriamente respinta; e con motivazione specifica. 6.- Il motivo non può essere accolto. Ric. 2019 n. 26868 sez. M1 - ud. 23-03-2021 -3- Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la parte totalmente vittoriosa nel giudizio non ha l'onere di proporre impugnazione incidentale per chiedere il riesame delle eccezioni sollevate nel grado anteriore„ pure se sono state disattese dalla sentenza impugnata, risultando sufficiente la riproposizione dell'eccezione nelle difese svolte nel giudizio di impugnazione (cfr.
Cass., 9 novembre 2016, n. 22841). 7.- Il secondo motivo lamenta la violazione delle norme degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. Afferma il ricorrente che, nel giudizio del secondo grado, la parte appellata rassegnava nelle proprie conclusioni la richiesta di «confermare in toto la sentenza di primo grado», con la conseguenza che - per l'eccezione sollevata - non veniva formulato il relativo petitum. 8.- Il motivo non può essere accolto. Nel trascrivere le conclusioni delle parti, la sentenza impugnata riporta che quella appellata ha chiesto espressamente, sub n. 3, «in subordine e nel merito, rigettare le avverse censure, siccome destituite di ogni fondamento sia in fatto che in diritto». 9.- Il terzo motivo sostiene la violazione dell'art. 67, comma 2, legge fall. e dell'art. 31 r.d. n. 1736/1933.
Il motivo riguarda il merito dell'eccezione nei fatti svolta dall'accipiens. «Ai fini dell'azione revocatoria fallimentare» - si assume - «ciò che rileva è l'effetto solutorio dell'atto»; «il "pagamento" contemplato dall'art. 67, comma 2, va necessariamente riferito alla data dell'effettivo incasso della somma di danaro a opera del prenditore, poiché è questo il momento in cui si verifica l'estinzione dell'obbligazione fonte di danno per la massa». 10.- Il motivo è fondato e merita dunque di essere accolto. Ric. 2019 n. 26868 sez. M1 - ud. 23-03-2021 -4- Trattandosi di revocatoria fallimentare di un pagamento, a venire in rilievo non può essere - come per contro ritiene la pronuncia della Corte territoriale - il momento in cui l'assegno viene a giuridica esistenza «come titolo di credito» e, dunque, come «mezzo di pagamento».
A rilevare è il tempo in cui l'assegno è stato messo all'incasso e così effettivamente riscossa la somma portata dal titolo: il momento, cioè, in cui si è effettivamente realizzata la funzione solutoria a cui lo stesso risulta destinato. Come ha riscontrato di recente la pronuncia di Cass., 17 giugno 2020, n. 11696, in materia «non può non rilevare il momento in cui si realizza lo spostamento patrimoniale dal debitore al creditore, con conseguente depauperamento del patrimonio del primo e arricchimento di quello del secondo. Che è proprio al verificarsi di tale depauperamento che lo strumento revocatorio intende porre rimedio» (per l'espressione del principio appena evidenziato, cfr. anche Cass.18 giugno2014, n. 139089. 11.- L'accoglimento del terzo motivo comporta assorbimento del quarto motivo, che concerne l'applicazione in fattispecie dell'art. 13 d.p.r. n. 115/2002. 12.- In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, respinti i primi due e assorbito il quarto.
Di conseguenza, va cassata la sentenza impugnata e la controversia rinviata alla Corte di Appello di Roma che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità. Ric. 2019 n. 26868 sez. M1 - ud. 23-03-2021 -5-
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, respinti i primi due e assorbito il quarto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia @la controversia alla Corte di Appello di Roma che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezi