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Ordinanza — n. 26240/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming arbitration award was illegal and society dissolved due to irreconcilable conflict.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26240/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Stefano Itri's appeal against the Ancona Court of Appeal's decision to dismiss his request for society dissolution. Itri argued that an arbitration award excluding him was illegal and that the partners' conflict was irreconcilable, citing a criminal complaint filed by the other partner. The court held that the appeal was inadmissible because the appellant failed to specifically reiterate crucial evidentiary requests from the first instance, and the mere filing of a cassation appeal against the arbitration award did not render the award itself illegal.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 1630 c.c.: The failure to specifically restate evidentiary requests from the first instance renders them abandoned and inadmissible on appeal, and a cassation appeal against an arbitration award does not automatically invalidate the award.

Parole chiave

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arbitration award validity society dissolution inadmissible appeal specific reiteration of requests irreconcilable conflict social partnership law cassation procedure esclusione del socio

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 1630 c.c.
d.p.r. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater
Dà atto, ai sensi del d.p.r. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
art. 183 cod. proc. civ
Benedetti si riporta alle memorie ex art. 183 cod. proc. civ.».
art. 513 cod. pen
Con questi motivi, il ricorrente assume, in particolare, che il dissidio, nel concreto corrente tra i soci, aveva raggiunto, e anche superato, il livello della insanabilità: «Filippo Biagiotti giungeva finanche a sporgere querela penale ex art. 513 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Cass., 23 marzo 2016, n. 5812
23-03-2021 -4- delle istanze istruttorie: il «mero richiamo ai precedenti atti difensivi» fa ritenere abbandonate le istanze, che non potranno essere riproposte in sede di impugnazione (cfr., tra le altre, Cass., 23 marzo 2016, n. 5812;
Cass., 27 febbraio 2019, n. 5741
Cass., 27 febbraio 2019, n. 5741).
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Testo completo

t) _U -t- C. ORDINANZA sul ricorso 18334-2018 proposto da: ITRI STEFANO, in proprio e già socio amministratore e legale rappresentante della Società "LA FRITTORIA SNC", elettivamente domiciliato in ROMA, Via RODI 32, presso lo studio dell'avvocato EMILIA ROSA FARAGLIA, rappresentato e difeso dall'avvocato VALENTINA LO BARTOLO; - ricorrenti - contro BIAGIOTTI FILIPPO, "LA FRITTORIA SAS DI FILIPPO BIAGIOTTI & C.", in persona del suo Amministratore Unico, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANAPO 20, presso lo studio 2k- dell'avvocato CARLA RIZZO, rappresentati e difesi dall'avvocato FABIO CAZZOLA; con troricorrenti - avverso la sentenza n. 435/2018 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 10/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ALDO ANGELO DOLMETTA. FATTI DI CAUSA 1.- Stefano Itri ha presentato avanti al Tribunale di Pesaro, sezione distaccata di Fano, domanda intesa a sentire dichiarare l'esclusione del socio Biagiotti dalla s.n.c. «La Frittoria di Filippo Biagiotti & C.» e comunque lo scioglimento della società per insanabile dissidio fra i soci. Costituendosi, il convenuto ha chiesto in via riconvenzionale subordinata l'esclusione di Stefano Itri dalla società in nome collettivo. Nelle more del giudizio, un collegio arbitrale adito da Biagiotti, sulla scorta di clausola compromissoria contenuta nello statuto della società, ha dichiarato, con apposito lodo, l'esclusione di Itri dalla società, condannandolo anche a risarcire danni e spese.

In appendice a questo giudizio, Biagiotti ha chiesto e ottenuto sequestro conservativo di beni di Itri. 2.- Con sentenza depositata nell'agosto 2012, il Tribunale ha rigettato le domande di Itri, rilevando in particolare che la domanda di esclusione dell'altro socio rientrava nella competenza arbitrale e ritenendo assorbita ogni ulteriore richiesta. Ric. 2018 n. 18334 sez. M1 - ud. 23-03-2021 -2- 3.- Stefano Itri ha appellato la pronuncia avanti alla Corte di Appello di Ancona. Questa, con sentenza depositata in data 10 aprile 2018, ha respinto la domanda di scioglimento della società in nome collettivo, pure respingendo la richiesta di revoca del sequestro. 4.- Condivisa la decisione del primo giudice di ritenere di competenza arbitrale la domanda di esclusione di soci, la Corte territoriale ha ritenuto di dovere invece esaminare la domanda di scioglimento della società in questione, che era stata pretermessa dal primo giudice.

In proposito, ha rilevato che, nel precisare le conclusioni del primo grado, l'appellante «non ha riproposto le istanze istruttorie avanzate tra cui quelle, di estrema importanza, destinate a suffragare in fatto la dedotta impossibilità di funzionamento della società», con conseguente decadenza da tali istanze. Ciò posto, la sentenza ha ritenuto che, nel caso di specie, era stata dichiarata (dal collegio arbitrale) l'esclusione di uno dei due soci: perciò, «a prescindere della indimostrata impossibilità di funzionamento, non è possibile dichiarare lo scioglimento della società in quanto l'esclusione stessa fa venire meno la dedotta impossibilità di funzionamento». 5.- Avverso questo provvedimento Stefano Irti propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.

Resiste, con controricorso, Filippo Biagiotti. RAGIONI DELLA DECISIONE 6.- I motivi di ricorso risultano intestati nei termini che qui di seguito vengono riportati. Ric. 2018 n. 18334 sez. M1 - ud. 23-03-2021 -3-- Primo motivo: «violazione e falsa applicazione delle risultanze processuali ex artt. 112, 115, 116 cod. proc. civ. - Travisamento e omessa disamina degli atti e di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.». Secondo motivo: «omesso esame di fatto storico decisivo per l'esito del giudizio» ovvero l'«esistenza di un insanabile dissidio esistente tra i soci».

Terzo motivo: «violazione e falsa applicazione ex art. 2272 n. 2 e 360 n. 5 cod. proc. civ. nella parte in cui la Corte del merito ha affermato che la "irreversibilità possa essere superata mediante l'esclusione del socio inadempiente"». Quarto motivo: «violazione e falsa applicazione delle norme ex art. 671 ss. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 n. 5 nella parte in cui la Corte del merito ha affermato che la "dichiarata incompetenza del giudice del primo grado per motivo della compromissione in arbitri, non solo non inficia, ma fonda la competenza del Tribunale ordinario alla cognizione del procedimento cautelare che dunque non deve essere revocato"». 7.- Il primo motivo di ricorso assume che il giudice del merito ha errato nel ritenere non riproposte, in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, le istanze istruttorie formulate in precedenza.

In realtà, queste sono state «richiamate integralmente»: nel verbale di udienza leggendosi, così) che «l'avv. Benedetti si riporta alle memorie ex art. 183 cod. proc. civ.». 8.- Il motivo non è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la «riproposizione delle istanze istruttorie deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti di giudizio di primo grado». Si tratta di un vero e proprio onere di reiterazione Ric. 2018 n. 18334 sez. M1 - ud. 23-03-2021 -4- delle istanze istruttorie: il «mero richiamo ai precedenti atti difensivi» fa ritenere abbandonate le istanze, che non potranno essere riproposte in sede di impugnazione (cfr., tra le altre, Cass., 23 marzo 2016, n. 5812;

Cass., 27 febbraio 2019, n. 5741). 9.- Il secondo e il terzo motivo di ricorso vanno trattati in modo congiunto, in ragione della loro stretta contiguità. Con questi motivi, il ricorrente assume, in particolare, che il dissidio, nel concreto corrente tra i soci, aveva raggiunto, e anche superato, il livello della insanabilità: «Filippo Biagiotti giungeva finanche a sporgere querela penale ex art. 513 cod. pen. nei confronti del proprio socio Itri innanzi al Tribunale di Pesaro». La Corte di Appello - si aggiunge - ha errato a non esaminare questo dissidio, ritenendo la questione superata dall'avvenuta esclusione del socio Itri dalla società in nome collettivo.

In realtà, l'esclusione in discorso è stata «disposta, come risulta per tabulas, in forza di un lodo arbitrale illegittimo - infatti è stato gravato a sua volta da ricorso avanti alla Suprema Corte al numero 27370/2015». 10.- Il secondo e il terzo motivo non possono essere accolti. La proposizione di un ricorso per cassazione avverso la sentenza, che ha respinto l'impugnazione proposta nei confronti di un lodo arbitrale, non rende in sé stesso «illegittimo» il lodo, come per contro sembra ritenere il ricorrente (che, infatti, non si cura nemmeno di riportare le ragioni della ritenuta illegittimità del lodo).

Sì che il terzo motivo si manifesta in sé stesso inammissibile. Inammissibile, poi, è pure il secondo motivo, posto che il suo esame suppone la mancata sussistenza, in fattispecie, dell'esclusione del socio, in ragione dei richiamato principio Ric. 2018 n. 18334 sez. M1 - ud. 23-03-2021 -5- (non contestato in sé stesso dal ricorrente), per cui l'avvenuta esclusione del socio comporta comunque il venire meno della conflittualità interna alla compagine sociale. 11.- Il quarto motivo di ricorso è assorbito dal mancato accoglimento del secondo e del terzo motivo: la stessa proposizione di questo motivo muove, infatti, dalla premessa per cui il giudice del merito avrebbe dovuto dichiarare sciolta la società per insanabile dissidio tra i soci. 12.- In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 8.100,00 (di cui euro 100,00, per esborsi), oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dà atto, ai sensi del d.p.r. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis. Così deciso in Roma