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Ordinanza — n. 26236/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against ENI, ruling gas distributor not liable for boiler explosion caused by independent installer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26236/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the Ianniello family against a second-instance judgment that exonerated ENI from liability for a boiler explosion. The plaintiffs argued ENI was responsible for supplying non-inert gas used during the inspection, while the court found the installer, Antonio Cassetta, was the sole actor utilizing the gas in the dangerous activity. The court held that once a hazardous item is delivered to an independent contractor, the distributor's liability ceases, and the burden of proof shifts to the contractor to demonstrate the defect or force majeure.

Regesto Legislator

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Art. 2050 c.c.; Art. 2697 c.c.: The distributor of a hazardous item is not liable for damage caused by its subsequent use by an independent contractor, as the risk and duty of supervision transfer to the recipient who assumes autonomous control over the dangerous activity.

Parole chiave

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gas distribution liability independent contractor risk art 2050 civil code burden of proof shift hazardous activity transfer boiler explosion case distributor exculpation apparecchi a gas

Disposizioni normative citate

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Art. 2050 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 330 c.p.c.
articolo 2050 c.c
Peraltro, secondo la sentenza impugnata, nemmeno era emerso che a vendere sia stato l'ENI e questa prova avrebbe dovuto essere fornita dal danneggiato, pur nella disciplina dell'articolo 2050 c.c.
articolo 330 c.p
CONSIDERATO CHE 4.- Il primo motivo denuncia violazione dell'articolo 330 c.p.c.
articoli 2050 c.c
5.- Con il secondo motivo si denuncia violazione degli articoli 2050 c.c.
art. 2050 cod. civ
articolo 40 c.p
6.- Il terzo motivo denuncia violazione sia dell'articolo 40 c.p.
articolo 2697 c.c
che nuovamente dell'articolo 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 182 del 1982
con la conseguenza che, in caso di sinistro, incombe a quest'ultimo l'Onere di dimostrare che l'evento dannoso si è verificato per caso fortuito ovvero per un vizio intrinseco della cosa, addebitabile unicamente al costruttore" (Cass. 182 del 1982), che non è smentita dalla successiva Cass.
Cass. 6385 / 1988
182 del 1982), che non è smentita dalla successiva Cass. 6385 / 1988, la quale afferma la responsabilità del produttore per fatto del dipendente, e la esclude nel caso in cui il gas sia stato affidato a personale indipendente, che svolga attività autonoma a rischio proprio.
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Ordinanza — n. 45287/2021 — snpen
Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds regarding criminal liability and mitigating circumstances.
Ordinanza — n. 36138/2021 — snciv
Cassation court dismisses appeal on false application of Article 2051 Civil Code regarding force majeure. The court rejects the claim that a bird strike on a power pole constitutes force majeure. The court finds the lower court correctly applied the law to the specific facts. The decision establishes that force majeure requires absolute unpredictability and impossibility of prevention. The ruling upholds the dismissal of the liability claim against the utility company. The court emphasizes the distinction between normal operational risks and true force majeure events. The judgment clarifies the strict requirements for invoking Article 2051 Civil Code. The outcome confirms the utility company's non-liability for the incident. The case highlights the importance of factual analysis in force majeure determinations. The decision reinforces the principle of objective imponderability in legal liability. The court concludes that the lower court's reasoning was legally sound and factually accurate.
Sentenza — n. 1404/2025 — snciv
Cassation court remands case to appellate court regarding liability of waste site custode for third-party arson under Art. 2051 c.c.
Ordinanza — n. 36616/2023 — snciv
Cassation court rejects appeal due to insufficient evidence of gas cylinder source and flawed appellate reasoning.
Ordinanza — n. 12913/2022 — snciv
Cassation court partially allows appeal on chimney ownership and custody liability under Art. 2051 Civil Code.

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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso 6290-2019 proposto da: IANNIELLO MICHELE, IANNIELLO ANTONIA, IANNIELLO MARIA, IANNIELLO ANNA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 55, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE COLETTA, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro ENI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VICOLO DEI GRANARI, 10/A, presso lo studio dell'avvocato DANIELE COSTI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro CASSETTA ANTONIO; - intimato - avverso la sentenza n. 185/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE CRI GENTI . RITENUTO CHE 1.- Michele Ianniello, Maria Ianniello, Antonia Ianniello, Anna Ianniello hanno commissionato ad Antonio Cassetta la realizzazione di una caldaia a gas per la loro abitazione, che quest'ultimo ha realizzato con organizzazione dà mezzi propri, acquistando lui il pezzo e poi montandolo. Il giorno successivo al collaudo, durante le prime ore del mattino, però, la caldaia è esplosa, facendo crollare l'intera palazzina e provocando la morte del coniuge di Anna Ianniello, sig. Antonio Valerio. I danneggiati hanno agito nei confronti del Cassetta e dell'Eni cui attribuivano responsabilità per il fatto di avere fornito il gas impiegato nel collaudo: era infatti emerso che la caldaia non era stata collaudata con gas inerti non infiammabili, come previsto dalle norme in materia, ma vi era stato immesso gas non inerte. 2.- Il Tribunale ha ritenuto sia la responsabilità del Cassetta, cui, per l'appunto è stato addebitato un comportamento colposo al momento del collaudo, sia la responsabilità dell'ENI, tenuta, secondo il giudice di prime cure, a controllare l'uso del gas da parte del concessionario, responsabilità, questa ultima, discendente dalla previsione dell'articolo 2050 c.c. Ric. 2019 n. 06290 sez.

M3 - ud. 26-05-2021 -2- Il Giudice di appello ha riformato questa decisione, quanto alla responsabilità dell'ENI, affermando, che, in linea di principio non può considerarsi responsabile il produttore quando abbia consegnato il gas ad un concedente, che poi lo vende o somministra al consumatore; che, comunque dalle prove assunte non era affatto emerso che il Cassetta avesse acquistato il gas dall'Eni anziché da altro produttore. 3.-11 ricorso è basato su tre motivi, che sono contrastati dall'ENI con controricorso. Non si è costituito il Cassetta.

I ricorrenti hanno depositato memorie. CONSIDERATO CHE 4.- Il primo motivo denuncia violazione dell'articolo 330 c.p.c. oltre che omesso esame. Sostengono i ricorrenti di avere eccepito in appello l'inammissibilità della impugnazione in quanto effettuata al domicilio scelto in primo grado, che era poi cambiato nelle more dell'appello, e questa variazione era stata comunicata ad ENI. I ricorrenti eccepiscono, in modo apparentemente contraddittorio, un omesso esame di questa eccezione, da un lato, e l'infondatezza del suo rigetto, dall'altro. //motivo è inammissibile, oltre che infondato.

Non si dimostra infatti che la questione /iP stata posta al giudice di appello: nel ricorso non si fa menzione di averla devoluta, o meglio, non si riporta l'eccezione né si indica dove è stata svolta. Solo leggendo il controricorso si deduce che è stata proposta nel giudizio incidentale sulla sospensiva della decisione di primo grado, ed anche a voler ammettere che questa indicazione valga, ma non è cosi, a rendere sufficiente il ricorso- la cui sufficienza non è derivata da altri atti- anche ad ammetterlo, non è dimostrato che la questione è stata reiterata nel giudizio di appello.

Ric. 2019 n. 06290 sez. M3 - ud. 26-05-2021 -3- Ad ogni modo, si tratta di questione infondata in quanto la costituzione in appello della parte cui l'atto di impugnazione è irregolarmente notificato, perché in domicilio diverso da quello eletto, sana il vizio (Cass. 19924/ 2017; Cass. 3648/ 2016), per raggiungimento dello scopo. 5.- Con il secondo motivo si denuncia violazione degli articoli 2050 c.c. e 2967 c.c. nonché 116 c.p.c.. La tesi dei ricorrenti è che la Corte di Appello ha errato nel considerare la responsabilità dell'ENI, meglio, nel ritenere l'ENI estraneo causalmente alla produzione del danno, e ciò anche ove fosse stato dimostrato che è stato quell'ente a vendere il gas, in quanto l'ENI non era tenuto a controllare l'uso che del gas venduto, l'acquirente, che lo ha usato per collaudare la caldaia, andava facendo.

Peraltro, secondo la sentenza impugnata, nemmeno era emerso che a vendere sia stato l'ENI e questa prova avrebbe dovuto essere fornita dal danneggiato, pur nella disciplina dell'articolo 2050 c.c. che presuppone pur sempre che il danneggiato dimostri il nesso di causalità: nella specie tra la condotta dell'Eni e l'evento. Secondo i ricorrenti, nella ratio dell'articolo 2050 c.c. v'è di rendere responsabile, ossia di considerare potenzialmente tale, ogni soggetto che intervenga nella distribuzione del gas, il quale dunque partecipa dell'attività pericolosa che ha causato il danno. // motivo è infondato.

A prescindere dai rilievi circa la prova che sia stato l'ENI a vendere, oggetto del motivo successivo, il soggetto responsabile è colui che utilizza il gas nell'attività che ha causato il danno; la condotta del venditore del gas non è un antecedente del danno, posto che tra la vendita e l'utilizzo del gas interviene la condotta di un terzo, ossia il soggetto che usa il materiale per collaudare la caldaia, che è causa Ric. 2019 n. 06290 sez. M3 - ud. 26-05-2021 -4- efficiente; se anche la questione, anziché dal punto di vista causale volesse essere considerata sotto l'aspetto delle regole cautelari da osservare, è da seguire l'orientamento di questa corte, risalente, ma convincente, secondo cui "dal momento in cui una cosa, in sé pericolosa, sia dal fabbricante consegnata ad altra persona (nella specie, all'impresa distributrice ed installatrice delle bombole di gas), questa assume un distinto potere di disposizione ed un autonomo dovere di sorveglianza; così che ogni svolgimento di attività da parte del produttore cessa e la presunzione di colpa non grava più su di lui, mentre, correlativamente, si trasferiscono, da quel momento, a carico del consegnatario gli oneri di custodia, di sorveglianza e di prudenza e, con essi, la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2050 cod. civ. con la conseguenza che, in caso di sinistro, incombe a quest'ultimo l'Onere di dimostrare che l'evento dannoso si è verificato per caso fortuito ovvero per un vizio intrinseco della cosa, addebitabile unicamente al costruttore" (Cass. 182 del 1982), che non è smentita dalla successiva Cass. 6385 / 1988, la quale afferma la responsabilità del produttore per fatto del dipendente, e la esclude nel caso in cui il gas sia stato affidato a personale indipendente, che svolga attività autonoma a rischio proprio. 6.- Il terzo motivo denuncia violazione sia dell'articolo 40 c.p. che nuovamente dell'articolo 2697 c.c. Si rimprovera alla corte di merito di avere errato quanto all'onere della prova sul nesso causale: questo in astratto, in quanto il motivo è in concreto incentrato sulla rivalutazione delle prove, in particolare quelle testimoniali, con l'intento di dimostrare che era emersa la prova del coinvolgimento dell'ENI, prova smentita dal giudice di appello.

Il motivo è inammissibile in quanto mira ad ottenere una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio, che è attività Ric. 2019 n. 06290 sez. M3 - ud. 26-05-2021 -5- &?, discrezionale rimessa al giudice di merito, censurabile solo per difetto assoluto di motivazione o errore percettivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento della somma di 2800,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma 26 m