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Ordinanza — n. 26235/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against dismissal of liability claim due to lack of specific reasoning on negligence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26235/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The cassation court allowed Anna Teresa Di Meo's appeal against the lower court's dismissal of her claim for damages caused by a hole in a public road. The appellant argued that the defendant's failure to illuminate the area and repair the hole constituted a breach of custodial duty, while the lower court rejected this by citing the victim's imprudence as a case of force majeure. The supreme court found the lower judgment insufficient because it failed to explicitly explain how the victim's specific conduct constituted a liberating case of force majeure, thereby remanding the case for a properly reasoned decision.

Regesto Legislator

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Art. 2043 c.c.; Art. 2054 c.c.: The custodian's liability for damage caused by a thing in their custody is excluded only if the damage is due to force majeure or the victim's fault; a judgment dismissing such a claim must explicitly substantiate the specific factual elements that establish the victim's conduct as a liberating cause of force majeure, rather than merely citing the general rule.

Parole chiave

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responsabilità da cosa caso fortuito colpa del danneggiato difetto di custodia motivation insufficient rimessione in giudizio imprudenza del danneggiato responsabilità per incidente stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 2043 c.c.
Art. 2054 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 14908/2019
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Testo completo

seguente C)) ORDINANZA sul ricorso 4701-2019 proposto da: DI MEO ANNA TERESA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE, 3, presso lo studio dell'avvocato DONATELLA ROSSI, rappresentata e difesa dagli avvocati MAURA DE CHELLIS, MONICA BUZZELLI; - ricorrente - contro COMUNE DI PREZZA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TREMITI, 10, presso lo studio dell'avvocato ANNALISA PACE, rappresentato e difeso dall'avvocato VALENTINO VENTA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2195/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 26/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE CRICENTI. RITENUTO CHE 1.- Anna Teresa di Meo è caduta in una buca aperta sul manto della strada comunale del Comune di Prezza, mentre rientrava a casa, a tarda sera, secondo il suo racconto, a causa del fatto che in quel tratto di percorso non funzionavano i lampioni della pubblica illuminazione, e dunque la visibilità era ridotta se non nulla. Ha sostenuto la responsabilità del Comune per difetto di custodia della cosa, consistente sia nella omessa riparazione della buca, che nella mancata illuminazione dell'area. 2.- I giudici di merito hanno rigettato la domanda.

La Corte di Appello de l'Aquila ha ritenuto che la responsabilità da cosa incustodita è esclusa dal caso fortuito, consistente anche nella imprudenza del danneggiato. 3.-11 ricorso è basato su un motivo, che è contrastato dal controricorso del Comune di Prezza. CONSIDERATO CHE 4.- L'unico motivo di ricorso non indica espressamente la rubrica della violazione contestata, ma, in sostanza, la censura consiste nell'addebito, fatto alla sentenza impugnata, di non avere correttamente applicato, nel caso presente, la regola del caso fortuito, meglio, del concorso colposo del danneggiato che lo integra, in tal modo attribuendo rilevanza di fortuito ad una condotta, quella della danneggiata, che non ha alcunché di imprudente.

Il motivo è fondato. La decisione impugnata infatti si limita a ricordare le regole, stabilite da questa Corte, per la valutazione della responsabilità da cose in custodia, Ric. 2019 n. 04701 sez. M3 - ud. 26-05-2021 -2- compresa quella relativa al caso fortuito ed alla condotta del danneggiato che la integra: nulla dice però sulle ragioni per le quali, nel caso specifico, la concreta condotta della ricorrente integra un caso fortuito che esclude la responsabilità del custode. Difetta del tutto, nel giudizio della corte, il momento della sussunzione, ossia del confronto tra la fattispecie concreta e quella astratta: in presenza di determinate circostanze, che risultano pacifiche, ossia la presenza della buca, e la scarsa, se non nulla illuminazione pubblica, occorre motivare le ragioni che inducono a ritenere efficiente, ossia causa esclusiva del danno, la condotta della danneggiata, vale a dire, a motivare le ragioni per le quali il difetto di custodia è del tutto irrilevante (pur trattandosi di buca di grosse dimensioni e pur non essendo la strada illuminata) a fronte invece della imprudenza della danneggiata, che nella motivazione non si dice quale sia stata. 5.- Va tenuto presente, altresì, ai fini della valutazione della condotta del danneggiato come caso fortuito capace di escludere il pregiudizio, che la mera circostanza che la buca si trovi nelle vicinanze della abitazione, non comporta di per sé colpa del danneggiato, occorrendo invece valutare in concreto se vi siano altri elementi da cui dedurre una imprudenza rilevante in termini liberatori per il custode (Cass. 14908/ 2019) 6.- Il ricorso va accolto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello de l'Aquila, in diversa composizione a