Court declares tax court jurisdiction over environmental hygiene fee disputes, dismissing lower court's decision on cartella regularity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation accepted the appeal by Alia - Servizi Ambientali, ruling that the lower court erred in treating the dispute as merely formal. The core issue was whether a tax court had jurisdiction over a challenge to an environmental hygiene fee cartella, which the lower court had dismissed based on the timing of property transfer. The court established that because the fee is a public tax rather than a private debt, the specialized tax court must hear the case regardless of procedural nuances in the cartella's issuance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 49 d.lgs. n. 22/1997; Art. 58 d.P.R. n. 507/1993: Controversies regarding environmental hygiene fees constitute public tax debts and fall exclusively within the jurisdiction of the tax commission, not ordinary civil courts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente co ORDINANZA sul ricorso 3082-2019 proposto da: ALTA - SERVIZI AMBIENTALI - SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINI° 76, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA FAIETA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE TRIARICO; - ricorrente - contro IMMOBILIARE ALLORO SRL, EQUITALIA CENTRO SPA; - intimate - avverso la sentenza n. 1945/2018 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 27/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
GIUSEPPE CRICENTI. RITENUTO CHE 1.- La società ricorrente, ossia Alia -Servizi ambientali spa- d'ora innanzi Alia-, succede alla società Quadrifoglio spa, che era incaricata della riscossione dei tributi per il Comune di Firenze. Quest'ultima aveva notificato, dunque, in qualità di agente della riscossione, una cartella esattoriale alla Immobiliare Allorio per il pagamento della TIA 1, imposta sui rifiuti, poi sostituita dalla TIA 2. La società Immobiliare Allorio ha impugnato questa cartella esattoriale, .12A3 aNt--\n c-lie--7-s.e-c-eftele--le,Lera riferita al pagamento di tributi per l'anno 2007, sostenendo di avere ceduto l'immobile già nel 2009 e dunque di non essere tenuta al pagamento dei rifiuti.
Si è costituita Alia, nel frattempo, come accennato, succeduta alla Quadrifoglio, ed ha eccepito che la cartella esattoriale era relativa all'anno 2009 e non 2007, e che la comunicazione di cessione dell'immobile era avvenuta nel 2011; al giudizio ha partecipato anche Equitalia Centro spa, che ha eccepito il difetto di giurisdizione. 2.-11 Giudice di Pace, ritenendo che il tributo richiesto fosse per il 2011 ha annullato la cartella, facendo presente che , se anche fosse stato riferito al 2009, già nel 2007 esisteva comunicazione di cessione, e dunque l'anno di riferimento era pur sempre uno in cui la società non aveva la disponibilità del bene.
Su appello della Alia, il Tribunale di Firenze, pur prendendo atto che la TIA 1 era un tributo e che dunque la giurisdizione spettava al giudice tributario, ha però ritenuto corretta la decisione di primo grado sul presupposto che essa non ha deciso, pll'appunto, del tributo, ma solo della regolarità della cartella. Ric. 2019 n. 03082 sez. M3 - ud. 26-05-2021 -2- 3.-11 ricorso è basato su due motivi. Non si sono costituite le parti intimate. CONSIDERATO CHE 5.- Il secondo motivo va esaminato per primo, in quanto attenendo alla giurisdizione, concerne una questione logicamente preliminare.
Sostiene la ricorrente che il Tribunale, pur ammettendo che la giurisdizione per l'anno 2009, in cui vigeva la Tia 1, spettava al giudice tributario, tuttavia non ha annullato la sentenza del Giudice di Pace in quanto quest'ultima riguardava essenzialmente la regolarità formale della cartella e non già la fondatezza della pretesa tributaria: in sostanza, la contribuente lamentava che la cartella era stata emessa per un anno diverso (2011) da quello di effettiva imposizione (2009) e questa eccezione non riguardava il tributo sottostante. La ricorrente censura questa statuizione sostenendo che il giudice competente si individua in base alla natura del credito portato dalla cartella, che, nella fattispecie, era un tributo, con conseguente giurisdizione del giudice tributario. // motivo è fondato.
Invero, come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte, "le controversie riguardanti la debenza della tariffa di igiene ambientale (cd. "prima TIA" o "TIA-1"), regolata dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 - che, pur essendo stata soppressa, in virtù dell'art. 238, commi 1 e 11, del d.lgs. n. 152 del 2006, è rimasta vigente fino all'emanazione del regolamento, destinato a disciplinare i criteri generali sulla base dei quali sono stabilite le componenti dei costi ed è definita la tariffa, nonché fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa stessa - sono devolute alla giurisdizione tributaria, tenuto conto che, come evidenziato dalla Corte Cost. (da ultimo: ordinanza del 22 febbraio 2010 n. 64), tale tariffa non Ric. 2019 n. 03082 sez.
M3 - ud. 26-05-2021 -3- costituisce un'entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU, prevista dall'art. 58 del d.P.R. n. 507 del 1993, di cui conserva la qualifica di tributo." (Cass. Sez. Un. 8822/ 2018). L'altro motivo è assorbito. Va dunque dichiarata la giurisdizione della Commissione Tributaria, con spese a carico del soccombente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione della Commissione Tributaria. Condanna le parti intimate al pagamento in solido della somma di 1400,00 curo a titolo di spese legali, comprensive altresì di quelle della fase di merito.