Cassation court allows creditor's appeal on standing to sue for opposition costs after summary execution rejection.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed Erich Grimaldi's appeal against the Treviso Tribunal's dismissal of his claim regarding opposition costs. Grimaldi argued he had standing to sue for a full ruling on the opposition's merits and associated costs after the summary execution phase rejected both the debtor's opposition and his own execution action. The court agreed that such an interest exists to obtain a definitive judgment on the opposition's validity and to regulate litigation costs, thereby overturning the lower court's decision on standing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 669 terdecies c.p.c.: The court established that a creditor proceeding in execution retains standing to file an opposition appeal after the summary execution phase rejects both the debtor's opposition and the creditor's execution action, as this allows for a full judgment on the opposition's merits and regulation of litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11324-2020 proposto da: GRIMALDI ERICH, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via SETTEMBRINI n. 30, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sé stesso; - ricorrente - contro GENERALI ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via GIUSEPPE FERRARI n. 35, presso lo studio dell'avvocato MARCO VINCENTI, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCA VECCHIONI; - controricorrente - nonché contro POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, al viale EUROPA n. 190, presso lo studio dell'avvocato DORA DE ROSE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROSARIA ANTONIA BIANCO; - COrltrOrkOrrente - avverso la sentenza n. 188/2020 del TRIBUNALE di TREVISO, depositata il 03/02/2020; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021, dal Consigliere Relatore Dott.
Cristiano Valle, osserva quanto segue. L'avvocato Erich Grimaldi impugna, con atto affidato a due motivi di ricorso, la sentenza n. 188 del 03/02/2020, del Tribunale di Treviso, che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione del Grimaldi avverso la sentenza del Giudice di Pace resa in un giudizio instaurato a seguito della proposizione di opposizione all'esecuzione da parte della Generali S.p.a. e che, dopo l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione, era stato coltivato dall'avvocato Grimaldi, creditore procedente nell'espropriazione presso terzi (il terzo pignorato è la S.p.a.
Poste Italiane), al fine di ottenere pronuncia sulle spese e sulla fondatezza o meno dell'opposizione. La Generali S.p.a. e la Poste Italiane S.p.a. resistono con separati controricorsi. Il ricorso è stato avviato alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ. La sola parte controricorrente Generali S.p.a. ha depositato memoria, ribadendo la propria prospettazione di infondatezza e Ric. 2020 n. 11324 sez. M3 - ud. 27-04-2021 -2- comunque d'inammissibilità dell'impugnazione, ed ha quindi, richiesto il rigetto del ricorso.
I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza del Tribunale di Treviso. Il primo mezzo, trattato dalla pag. 5 alla pag. 13, del ricorso deduce: Errore in iudicando. Sull'errata pronuncia di inammissibilità della domanda per mancana d'interesse ad agire dell'avv. Grimaldi, quale creditore. Sull'errata pronuncia d'inammissibilità della domanda per mancana d'interesse ad agire dell'avv. Grimaldi, in merito alle spese della fase cautelare. Sull'assedia possibilità di esperire il reclamo, ex art. 669 terdecies avverso il provvedimento cautelare omissivo della pronuncia sulle spese della fase.
Viola.zione di legge. Violazione o falsa applitnione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sui plurimi arresti giurisprudeniali della Suprema Corte in senso contrario. Il secondo motivo di ricorso, di cui da pag. 13 a pag. 16, afferma: Errore in iudicando. Sulla notificaeffettuata al tero Poste Italiane S p.a. al solo fine di non liberare le somme pignorate. Sull'omessa pronuncia circa il motivo d'appello concernente la condanna del ricorrente alle spese di lite in favore di Poste Italiane S.p.a. Sulla pronuncia nei confronti del teqo non litisconsorte necessario.
Violaione di legge. Viola.zione o falsa applica.zione di norme di diritto ex ad. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Il primo motivo è fondato. Il Tribunale di Treviso, quale giudice di appello, ha ritenuto inammissibile l'impugnazione — sebbene il dispositivo sia formalmente di rigetto — dell'avvocato Grimaldi, in proprio, in quanto lo stesso sarebbe carente d'interesse ad ottenere una pronuncia dopo il rigetto dell'istanza cautelare di sospensione del debitore esecutato Generali S.p.a. e potendo, comunque ottenere la pronuncia sulle spese di lite, della detta fase cautelare, mediante altro strumento processuale, quale Ric. 2020 n. 11324 sez.
M3 - ud. 27-04-2021 -3- il reclamo di cui all'art. 669 terdecies cod. proc. civ., avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, che non aveva provveduto sulle spese della fase (soprassessoria). Il fulcro del ragionamento decisorio del giudice di merito è distonico rispetto all'orientamento, maturato nell'ultimo decennio a ritroso, di questa Corte di legittimità (e lo stesso giudice dell'appello ne è consapevole, laddove per sorreggere il proprio assunto richiama dottrina, asseritamente maggioritaria, mentre è del tutto omesso il riferimento a precedenti giurisprudenziali, non solo a quelli di legittimità ma finanche di merito).
L'orientamento di questa Corte è, viceversa, nel senso di ritenere comunque legittimato il creditore procedente, anche se vittorioso nella fase di sospensiva — nel senso di avvenuto rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata dall'esecutato — all'instaurazione della causa di merito, al fine di ottenere una statuizione circa l'infondatezza dell'opposizione e la pronuncia sulle spese, nel caso in cui questa non sia stata effettuata dal giudice della fase cautelare endoesecutiva (Cass. n. 03019 del 09/02/2021 Rv. 660609 - 01):
«.... nell'ipotesi in cui il giudice dell'esecu:zione, nella _fase sommaria, abbia dichiarato improcedibile sia l'opposizione proposta dal debitore sia l'azione esecutiva del creditore, sussiste l'interesse di quest'ultimo ad instaurare la .fase di merito dell'opposizione avanzata dal debitore, sia per conseguire una pronuncia a cognizione piena sull'ammiSsibilità ed eventualmente sul merito della stessa previa sua qualilica:zione in termini di opposizione all'esecu.zione o di opposkione agli atti esecutivi), sia per ottenere la revisione della regolamentazione delle spese della _fase sommaria, operata ovvero omessa dal giudice dell'esecu.zione.».
L'orientamento richiamato, di cui la sopra riportata massima costituisce espressione (in una con i precedenti richiamati nella parte Ric. 2020 n. 11324 sez. M3 - ud. 27-04-2021 -4- motiva dello stesso provvedimento) è, come già detto, risalente e costituisce frutto di adeguata disamina del complessivo assetto dell'esecuzione ridisegnato nella metà dello scorso decennio e ad esso il Collegio presta adesione ed intende dare continuità. La sentenza impugnata erra, pertanto, laddove ritiene carente d'interesse (adottando statuizione di rigetto) il creditore procedente, seppure abbia visto rigettata l'avversa istanza sospensiva, all'instaurazione del giudizio di opposizione al fine di ottenere una statuizione sul merito della fondatezza o meno della stessa e una statuizione sulle spese di lite della fase cautelare endoesecutiva.
Il primo motivo del ricorso deve, pertanto, essere accolto. Il secondo motivo, concernente la condanna al rimborso delle spese processuali anche nei confronti del terzo pignorato Poste Italiane S.p.a. — e non risultando manifestamente infondata la prospettazione del ricorrente circa l'avvenuta notifica nei suoi confronti a meri fini di litis denuntiatio (si veda, in tema, Cass. n. 11585 del 19/05/2009 Rv. 607948 - 01) — è assorbito, in quanto l'eventuale esito positivo del giudizio, dinanzi al giudice dell'impugnazione di merito, è suscettibile di dare luogo a un diverso assetto della soccombenza.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata e la causa rimessa, risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, al Tribunale di Treviso, in persona di diverso magistrato, che, nel deciderla, si atterrà a quanto in questa sede statuito e provvederà, altresì, alla regolazione delle spese di lite anche di questa fase di legittimità. Conformemente all'orientamento nomofilattico (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020 Rv. 657198 — 04), ricorrendo fattispecie di accoglimento dell'impugnazione, non deve darsi atto della sussistenza Ric. 2020 n. 11324 sez.
M3 - ud. 27-04-2021 -5- (o dell'insussistenza) dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Treviso, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, s