Cassation appeal dismissed for withdrawal; appellant condemned to litigation costs without unified contribution due to procedural withdrawal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case. Although the opposing parties contested the withdrawal and requested costs, the Court ruled that withdrawal in a cassation proceeding does not require their acceptance to be effective. Consequently, the appellant was condemned to pay the litigation costs, while the extraordinary unified contribution was not applied because the measure applies only to rejected appeals or declarations of inadmissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002: The withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings without requiring acceptance by the opposing parties, and the unified contribution is not due as the measure applies strictly to rejected appeals or inadmissibility declarations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 5157-2020 proposto da: FRANCESCHI MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VARRONE 9, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO VANNICELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SILVIA MARIA CINQUEMANI; - ricorrente - contro FRANCESCHI RITA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DUILIO 13, presso lo studio dell'avvocato STEFANO DI GIROLAMO, che lo rappresenta e difende; SANTORO PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. GIANTURCO 6, presso l'avvocato FILIPPO SCIUTO, cha la rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 4307/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2021 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPE TEDESCO. \ Te) Rilevato che: -il ricorrente, con rituale dichiarazione notificata a mezzo Per alle controparti in data 16 aprile 2021, ha rinunciato al ricorso per cassazione con compensazione delle spese; -le controricorrenti, con note depositate in prossimità dell'adunanza camerale, non hanno accettato la rinuncia e hanno chiesto entrambe che le spese di lite siano poste a carico del rinunciante; -si insegna che, nel giudizio di legittimità, il rispetto delle formalità previste dall'art. 390 c.p.c. è condizione sufficiente per dichiararne la estinzione, essendo inapplicabile al giudizio di legittimità la prescrizione dell'art. 306, comma 1, c.p.c. (secondo cui "il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione"), con la conseguenza che la rinunzia al ricorso per cassazione non deve essere necessariamente accettata dalle controparti (Cass. n. 28538/2019); -la rinunzia al ricorso per cassazione, infatti, non richiede l'accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cfr. n. 23840/2008, n. 3971/2015; n. 10140/2020); -nella specie, ritiene il Collegio che le spese del giudizio di legittimità debbano porsi a carico del ricorrente, poiché l'applicazione del principio di causalità evidenzia che il presente giudizio è stato determinato dall'iniziativa di quest'ultimo e la rinuncia è stata notificata solo in prossimità dell'udienza, a seguito della fissazione della causa dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso; -quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui:
«in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 Ric. 2020 n. 05157 sez. M2 - ud. 29-04-2021 -2- del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo 3 di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica» (Cass. n. 23175/2915; n. 19071/2018).
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del presente giudizio di legittimità; condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle controricorrenti, delle spese di lite che liquida, per entrambe, nell'identico importo di € 3.000,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 29 DEPOSI