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Ordinanza — n. 26160/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding bankruptcy claim deadlines, applying general one-year rule over specific provision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26160/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Ministry of Justice's appeal against an appellate court decision that reduced bankruptcy compensation amounts. The Ministry argued the lower court incorrectly applied a specific statute of limitations, but the court found the general one-year appeal period under the Civil Procedure Code applicable because the specific bankruptcy provision was constitutionally invalid. Consequently, the appeal was declared manifestly unfounded and dismissed, ordering the Ministry to pay the losing party's litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 119 Legge Fallimentare; Art. 327 c.p.c.: The general one-year appeal period under the Civil Procedure Code applies to bankruptcy claims when the specific statutory deadline provision is constitutionally invalid or inapplicable, rendering claims filed after that period inadmissible.

Parole chiave

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bankruptcy appeal deadline Civil Procedure Code statute of limitations constitutional invalidity appeal admissibility credito di restituzione statale validità dell'esecuzione recupero di crediti

Disposizioni normative citate

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Art. 119 Legge Fallimentare
Atteso che: - con l'unico motivo l'Amministrazione ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 119 legge fallimentare, nonché dell'art.
Art. 4 Legge n. 89 del 2001
119 legge fallimentare, nonché dell'art. 4 della legge n.
Art. 327 c.p.c.
89 del 2001 in relazione all'art. 327 c.p.c. ratione temporis applicabile per avere la Corte di merito erroneamente calcolato il termine per la proposizione della domanda ex art.
Art. 380 bis c.p.c.
05-03-2021 -2- Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art.
Art. 375 c.p.c.
380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n.
art. 380 bis c.p
05-03-2021 -2- Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art.
art. 327 c.p
89 del 2001 in relazione all'art. 327 c.p.c.
art. 10 d.p.r. n. 115/2002
art. 10 d.p.r. n. 115/2002 e Cass., Sez.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, sentenza 23 luglio 2010 n. 279
Cassazione, sentenza 25 marzo 2009 n. 7218
Cassazione, sentenza 9321/2013
Cassazione, Sez. Un., 28 maggio 2014 n. 11915
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Testo completo

la seguente ORDINANZA v. sul ricorso 35639-2019 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro PROCACCIOLI PAOLO, PASQUALINI N'ARIA GRAZIA, ARMILLEI CESAIUNO, VALLORANI SANDRA, SEGHETTI SERAFINO, CESARINI SANTINA, MARAVALLI GRAZIA, in proprio`L'quale coerede del coniuge Milani Adriano, MILAN' IVAN, MILAN' GIOIA, GABRIELLI GIORGIO, CORRADETTI ROBERTO, GRECO SERGIO, ACCIAROLI NAZZARENO, RENZI VINCENZO, MILOTI1 SONIA, MILOTTI SIMONA, DI ORAZIO PIETRO, in proprio e quale coerede di Di Orazio Mario, DI ORAZIO FABIO, anche lui quale coerede di Di Orazio Mario, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell'avvocato MARCO BARBERA, rappresentati e difesi dall'avvocato SILVIO MAROZZI; - controricorrenti - avverso il decreto n. cronol. 3593/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositato il 03/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MILENA FALASCHI. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE La Corte di appello di Ancona, con decreto n. 3593/2019, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dal Ministero della giustizia ex art. 5- ter 1. n. 89/2001 avverso il provvedimento di accoglimento della domanda ex art 2 bis legge cit. formulata da Paolo Procaccioli, Nazzareno Acciaroli, Cesarino Armillei, Santina Cesarini, Roberto Corradetti, Fabio Di orazio, Pietro Di Orazio, Giorgio G-abrielli, Sergio Greco, Grazia Maravalli, Gioia Milani, Ivan Milani, Simona Milotti, Sonia Milotti, Maria Grazia Pasqualini, Vincenzo Renzi, Serafino Seghetti e Sandra Vallorani, condividendo le argomentazioni del Consigliere designato quanto alla tempestività del ricorso, ridotti gli importi riconosciuti a titolo di indennizzo al "valore degli interessi in gioco".

Avverso il decreto della Corte di appello di Ancona il Ministero propone ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo, cui resistono tutte le parti intimate con unico controricorso. Ric. 2019 n. 35639 sez. M2 ud. 05-03-2021 -2- Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Atteso che: - con l'unico motivo l'Amministrazione ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 119 legge fallimentare, nonché dell'art. 4 della legge n. 89 del 2001 in relazione all'art. 327 c.p.c. ratione temporis applicabile per avere la Corte di merito erroneamente calcolato il termine per la proposizione della domanda ex art. 2 bis legge n. 89 del 2001.

La censura è destituita di fondamento e con essa il ricorso. Deve ritenersi pacifico che nella fattispecie debba farsi applicazione del previgente disposto di cui all'art. 119 della legge fallimentare, nella versione che ha preceduto la novella di cui di cui al D. Lgs. n. 5 del 2006 ed al D. Lgs. n. 169 del 2007, che hanno introdotto la previsione secondo cui il termine per il reclamo va determinato in base a quanto disposto dall'art. 26 della medesima legge fallimentare. Tuttavia, in relazione alla norma previgente di cui all'art. 119 della legge fallimentare, la Corte Costituzionale, con la sentenza del 23 luglio 2010 n. 279 (in Gazz.

Uff., 28 luglio, n. 30), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma del presente articolo, nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei soggetti interessati e già individuati sulla base degli atti processuali, il termine per il reclamo avverso il decreto motivato del tribunale di chiusura del fallimento, dalla data di pubblicazione dello stesso nelle forme prescritte dall'art. 17 della stessa legge fallimentare, anziché dalla comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge.

Ric. 2019 n. 35639 sez. M2 - ud. 05-03-2021 -3- Questa Corte ha ritenuto che per le procedure di reclamo relative a procedure concorsuali cui non si applica la novella, deve in ogni caso trovare applicazione la regola generale di cui all'art. 327 c.p.c., che prevede il termine lungo di un anno per l'impugnazione. In tal senso si è pronunziata Cassazione 25 marzo 2009, n. 7218, che ha affermato che in tema di reclamo avanti al tribunale fallimentare dei decreti del giudice delegato aventi natura decisoria (nella specie, in materia di liquidazione dell'attivo), qualora il provvedimento impugnato non sia stato comunicato, non opera il termine di cui all'art. 26 1. fall., bensì quello annuale, decorrente dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., conseguendone l'inammissibilità del reclamo stesso ove proposto oltre tale scadenza (in maniera conforme, in motivazione, si veda anche Cass. n. 9321/2013).

Pertanto, laddove sia stata omessa la comunicazione del decreto di chiusura del fallimento, il medesimo diviene definitivo solo decorso un anno dalla sua pubblicazione (oltre sospensione feriale dei termini). Di siffatta giurisprudenza la Corte dorica ha fatto corretto governo nel caso di specie. In conclusione, il ricorso va respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza. Non vi è l'obbligo di pagamento del doppio contributo unificato (v. art. 10 d.p.r. n. 115/2002 e Cass., Sez. Un., 28 maggio 2014 n. 11915). P . Q . M . La Corte rigetta il ricorso; condanna l'Amministrazione alla rifusione delle spese di legittimità in favore della part corrente che vengono liquidate in complessivi euro 2.400,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e gli accessori di legge.

Ric. 2019 n. 35639 sez. M2 - ud. 05-03-2021 -4- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-