Italian court dismisses travel contract appeal as inadmissible due to late submission and merit errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the supporting memorandum was filed late, violating procedural deadlines. The appellants argued for contract nullity and violation of evidence rules regarding a brochure, while the respondent maintained the breach was minor and did not justify termination. The court rejected the appeal, ruling the lower court's decision was consistent with established principles and the procedural defects precluded its review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis c.p.c.; Art. 375, comma 1, n. 5 c.p.c.; The appeal is inadmissible if the supporting memorandum is filed after the hearing date or if the contested judgment conforms to established legal principles.
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uente u • ( ORDINANZA sul ricorso 3522-2020 proposto da: COSTANZO DELTA ROSADA, VIVIAN I J ONATHAN, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato DARIA BASSO; - ricorrenti - contro INTRAVCO INTERNATIONAL TRAVEL CONSULTANTS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO VENETO, 7, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO PINGUE, rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA MANTINI, ELISA BERTOGLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 875/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 13/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MILENA FALASCHI. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE La Corte di appello di Genova respingeva l'appello contro la sentenza del Tribunale della Spezia n. 148 del 2014 che aveva rigettato la domanda proposta da Jonathan Viviani e Della Rosada Costanzo nei confronti di INTRAVCO INTERNATIONAL TRAVEL CONSULTANTS s.r.l. di restituzione della somma di euro 4.410,00, oltre al risarcimento dei danni, per inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte con la stipula del contratto di viaggio "tutto compreso" in località Ari nell'arcipelago delle Maldive, verificata la scarsa importanza del lamentato inadempimento, che non poteva giustificare la risoluzione del contratto, anche per essersi la società attivata per soddisfare, per quanto possibile, le richieste degli attori, argomenti condivisi dal giudice del gravame.
Per la cassazione della sentenza il Viviani e la Costanzo hanno proposto ricorso affidato a tre motivi, con i quale, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si censura tale specifico contenuto della decisione. La INTRAVCO INTERNATIONAL TRAVEL CONSULTANTS s.r.l. ha resistito con controricorso. Ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile e/o rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., su proposta del relatore, regolaimente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.
Ric. 2020 n. 03522 sez. M2 - ud. 03-02-2021 -2- In prossimità dell'adunanza camerale i ricorrenti hanno anche curato il deposito di memoria illustrativa. Atteso che: i ricorrenti hanno depositato memoria pervenuta in cancelleria solo in data 01.02.2021, come da annotazione dell'ufficio sull'atto, rispetto all'adunanza fissata per il 03.02.2021 e pertanto va ritenuta tardiva, della quale, dunque, non si deve tenere conto; premessa l'ammissibilità del ricorso per essere i tre motivi articolati sufficientemente specifici, nel merito, con il primo motivo viene denunciata la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di ripetizione d'indebito oggettivo seppure espressamente domandato, limitandosi la Corte distrettuale a confermare la decisione del giudice di prime cure, statuendo che il rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento comportava, implicitamente, anche il rigetto della domanda di restituzione della somma versata per la seconda settimana, non fruita per fatto non causalmente collegabile ad un comportamento imputabile alla convenuta, senza tenere in debito conto che si trattava di due domande, alternative ed indipendenti tra loro.
Il motivo è priva di pregio per essere la statuizione del Tribunale conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte. Infatti non appare possibile ritenere che i giudici di appello abbiano violato il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, posto che le domande proposte dai ricorrenti/originari attori presupponevano, sia in relazione alla domanda di risoluzione per inadempimento che in merito a quella di indebito oggettivo e di risarcimento dei danni, la previa dimostrazione della riferibilità a fatto e colpa della società promotrice di viaggi dell'inesatto adempimento delle prestazioni assunte con la conclusione del contratto, sicchè in presenza Ric. 2020 n. 03522 sez.
M2 - ud. 03-02-2021 -3- di un accertamento di non gravità dell'inadempimento medesimo viene meno ogni altra determinazione che avrebbe dovuto essere sorretta proprio da siffatta mancata dimostrazione dell'effettivo e grave inadempimento, come indicati nella motivazione della sentenza gravata, non potendo che condurre alla declaratoria di conseguente infondatezza anche della dedotta richiesta di indebito oggettivo. Invero ricollegata la domanda di indebito oggettivo a qualsiasi ipotesi in cui venga meno il vincolo contrattuale originariamente esistente, deve escludersi che gli effetti restitutori possano comunque discendere anche in ipotesi di mancata risoluzione del vincolo sorto con la pattuizione per non essere in ogni caso stata acclarata la mancanza di una "causa adquirendi", poichè l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo, ma sempre che sia stato accordato accoglimento a una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento ovvero di nullità dello stesso; - con il secondo e il terzo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 115 c.p.c. nonché degli artt. 116 c.p.c. e dell'art. 85 d.lgs. n. 205 del 2006 relativamente alla valutazione del doc. 1 che oltre a non essere stato prodotto dai ricorrenti, non era stato neanche dagli stessi accettato ovvero consegnato, come prescritto dalla normativa in tema di vendita di pacchetti turistici.
Anche siffatte critiche si palesano inammissibili. La Corte di merito ha espressamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto di respingere la domanda di risoluzione del contratto in funzione della scarsa importanza dell'inadempimento avendo ravvisato — con accertamento di merito non censurabile in cassazione - talune delle contestazioni degli attori-appellanti del tutto soggettive ed altre non imputabili all'operatore turistico, le quali peraltro non rappresentavano neppure difformità rispetto alle caratteristiche pubblicizzate nell'opuscolo Ric. 2020 n. 03522 sez.
M2 - ud. 03-02-2021 -4- informativo, in particolare con riguardo alla distanza tra le water villas, esattamente rappresentata nelle fotografie del catalogo, alla sabbuia della spiaggia privata, palesemente artificiale, e al materiale di copertura, naturale per contribuire alla caratterizzazione esotica del resort, circostanze, queste ultime, peraltro non specificamente criticate dai ricorrenti che si sono limitati a dedurre un errore sostanzialmente 'revocatorio' circa il documento esaminato come doc.
1. In conclusione il Collegio reputa che il ricorso sia inammissibile per essere la pronuncia impugnata conforme ai principi affermati da questa Corte. Le spese processuali di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P . Q . M . La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente che vengono liquidate in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori previsti come per legge. Ric. 2020 n. 03522 sez. M2 ud. 03-02-2021 -5- Ai sensi dell'art. 13 comma 1-qualer D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1 comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d