Italian Court dismisses appeal as untimely, noting notification via PEC exceeded 60-day limit under Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory 60-day deadline. The appellant had received the contested judgment via PEC on December 14, 2018, but submitted the appeal on May 10, 2019, without contesting the delivery method. The court ruled that the delay rendered the appeal procedurally invalid under Article 325 of the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325 c.p.c.; Art. 375, comma 1, n. 5 c.p.c.: An appeal filed beyond the sixty-day period prescribed by law is inadmissible, even if the delay is not contested by the opposing party.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso 15193-2019 proposto da: ROTILI DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da de stesso; - ricorrente - contro CONDOMINIO VIALE MELLUSI 91 DI BENEVENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA PAGLIA; - controricorrente avverso la sentenza n. 2070/2018 del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 2.711/2018; ( udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MILENA FALASCHI. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Il Giudice di pace di Benevento, con sentenza n. 240 del 2015, accogliendo l'opposizione proposta da Domenico Rotili, che pur riconoscendo la infondatezza delle difese dell'opponente, con le quali asseriva l'avvenuto pagamento del credito, annullava il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dal Condominio viale Mellusi n. 91 per oneri condominiali pari ad euro 1.800,00 circa non corrisposti. Il Tribunale di Benevento accoglieva il gravame interposto dal Condominio e in riforma della decisione impugnata, condannava il Rotili a corrispondere al Condominio la somma di euro 1.077,00, oltre alle spese, così decurtato dalla somma pretesa in monitorio l'importo versato dal condomino debitore successivamente alla emissione del d.i. n. 899/2012.
Avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, il Rotai propone ricorso per cassazione, fondato su cinque motivi, cui resiste il Condominio con controricorso. Ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Atteso che: - preliminarmente va osservato che nessun rilievo può essere attribuito al certificato di decesso del ricorrente, in data 07.04.2020, che peraltro ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 86 c.p.c., fatto pervenire a mezzo e- Ric. 2019 n. 15193 sez.
M2 - ud. 03-02-2021 -2- mail dall'avvocato Bovio lo stesso giorno 3 febbraio 2021, per essere l'evento occorso in pendenza della presente fase di giudizio per effetto del principio secondo cui nel giudizio di cassazione, caratterizzato dall'impulso di ufficio, gli eventi interruttivi non hanno alcuna incidenza; - venendo al ricorso, è pregiudiziale l'esame dell'eccezione di inammissibilità dello stesso sotto il profilo del tempo della proposizione dell'impugnazione, come dedotto dallo stesso controricorrente. Essa è fondata per essere stato il ricorso proposto con notificazione del 10 maggio 2019, e dunque oltre la scadenza del termine di sessanta giorni ex art.325 c.p.c., non essendo controverso che la sentenza impugnata è stata notificata all'avvocato Rotili a mezzo Pec dalla controparte in data 14 dicembre 2018.
Va osservato, infatti, che a fronte della documentazione depositata ex adverso attestante la detta notifica della sentenza impugnata a mezzo Pec, la parte ricorrente non ha obiettato alcunché né ha sollevato contestazioni (Cass. n. 28339 del 2017). Pertanto, il ricorso risulta notificato ben oltre il termine di giorni 60 di cui all'ultimo comma dell'art. 325 c.p.c. decorrenti dalla data di consegna Pec della sentenza. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 Ric. 2019 n. 15193 sez. M2 - ud. 03-02-2021 -3- maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P . Q . M . La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in complessivi euro 600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-qualer D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1 comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2^ Sezione Civile, il 3 febbraio 2021. Funzi TGiudiziar