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Ordinanza — n. 26153/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding late contract termination request under Civil Code articles 1453 and 1456.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26153/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court erred in dismissing a late request for contract termination. The appellant argued that ISMEA improperly waited until the end of the proceedings to invoke the express termination clause, while the lower courts held this timing was legally permissible. The court ruled that the appellate court correctly applied established principles regarding the admissibility of such requests, thereby upholding the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 1453, 1456 c.c.; Art. 183, comma 6 c.p.c.: A request for contract termination based on non-performance may be filed at any stage of the proceedings without violating procedural rules, provided it is substantiated by the relevant facts.

Parole chiave

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contract termination express resolution clause procedural admissibility late request filing Civil Code provisions fondo agricolo fondo espropriato fondo europeo agricolo di garanzia

Disposizioni normative citate

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Art. 1453 c.c.
Art. 1456 c.c.
Art. 183, comma 6 c.p.c.
3 c.p.c.": con l'atto introduttivo del processo, ISMEA ha dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto e solo con la memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.": con l'atto introduttivo del processo, ISMEA ha dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto e solo con la memoria ex art.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.
art. 183, comma 6 c.p
3 c.p.c.": con l'atto introduttivo del processo, ISMEA ha dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto e solo con la memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c.
art. 183 c.p
1 dell'art. 183 c.p.c., correttamente applicando i principi Ric.

Giurisprudenza citata

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Ric. 2019 n. 35112 sez. M2
183 c.p.c., correttamente applicando i principi Ric. 2019 n. 35112 sez. M2 - ud.
sez. unite n. 12310/2015
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 35112-2019 proposto da: UGGINI ARTURO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO GUIDA; - ricorrente - contro ISTITUTO ISMEA - ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SAN BERNARDO 101, presso lo studio dell'avvocato ANGELO PIAZZA, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3073/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 9/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Uggini Arturo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3073/2019, che ha rigettato l'appello contro la decisione del Tribunale di Roma n. 19977/2016. Il Tribunale di Roma aveva pronunciato la risoluzione del contratto di compravendita di un comprensorio di fondi rustici, stipulato con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo (ISMEA), per grave inadempimento del ricorrente, condannandolo a rilasciare i fondi in favore dell'Istituto. Resiste con controricorso ISM EA. CONSIDERATO CHE I.

Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1456 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.": con l'atto introduttivo del processo, ISMEA ha dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto e solo con la memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. ha proposto la domanda di risoluzione per inadempimento, domanda accolta dal Tribunale, così che la Corte d'appello ha errato nel ritenere che si trattasse di una modifica consentita dalla giurisprudenza di questa Corte.

Il motivo è inammissibile. La Corte d'appello ha correttamente rigettato la doglianza del ricorrente di "tardività della domanda" di risoluzione del contratto per inadempimento, così come formulata nella memoria di cui al comma 6, n. 1 dell'art. 183 c.p.c., correttamente applicando i principi Ric. 2019 n. 35112 sez. M2 - ud. 13-01-2021 -2- enunciati dalla pronuncia delle sezioni unite n. 12310/2015 (cfr. le pp. 5 e 6 della sentenza impugnata). II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore del controricorrente che liquida in euro 7.200 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 13 gennaio 2021. tlF