Italian Supreme Court allows appeal by ruling late filing valid due to prior court order for renewal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the lower court's decision declaring the appeal inadmissible due to late filing. The appellant argued that a prior court order to renew notification made the appeal timely, despite the initial address being incorrect. The court agreed, holding that the procedural order validated the filing date, thereby overturning the lower court's dismissal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 156, 184-bis, 291, 294, 327 c.p.c.; If a court orders the renewal of notification before the appeal deadline expires, a subsequent valid notification following that order constitutes a timely filing, invalidating a declaration of tardiness based on the initial address error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente e I ORDINANZA sul ricorso 33097-2019 proposto da: SOCIETA' ZOOT 2000 SRL, in persona del le gale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato DAVIDE LO GIUDICE; - ricorrente - contro SCITEM SOCIETA' COOPERATIVA A RL; - intimata - avverso la sentenza n. 315/2019 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 15/05/2019 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consi glio non partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE La società Zoot 2000 s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta 15 maggio 2019, n. 315, che ha dichiarato inammissibile perché tardivamente proposto l'appello proposto dalla ricorrente. L'intimata società cooperativa S.C.I.T.E.M. a r.l. non ha proposto difese. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi.
a) Il primo motivo denuncia "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 156, 184-bis, 291, 294, 327 c.p.c." per avere il giudice d'appello illegittimamente dichiarato la tardività della proposizione dell'impugnazione. Il motivo è manifestamente fondato. La Corte d'appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione perché "al momento dell'instaurazione del rapporto processuale di appello con la parte appellata la gravata sentenza era irrimediabilmente passata in giudicato", avendo l'appellante dapprima colpevolmente intestato il plico, diretto a una sede sconosciuta dell'appellata, e poi non avendo ripetuto la notificazione entro il termine lungo, che scadeva il 24 luglio 2017.
In tal modo la Corte d'appello non ha considerato che il perfezionamento della notificazione dell'atto di impugnazione in data 25 settembre 2012 faceva seguito a un ordine di rinnovazione della notificazione da essa stessa disposto (ordine di rinnovazione pronunciato a seguito di richiesta formulata all'udienza del 31 maggio 2012, ossia prima della scadenza del termine), così che l'appello deve considerarsi tempestivamente proposto. Ric. 2019 n. 33097 sez. M2 - ud. 13-01-2021 -2- b) La fondatezza del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo, che contesta "violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio".
II. Il ricorso va pertanto accolto e la causa deve essere rinviata per lo svolgimento del giudizio d'appello alla Corte d'appello di Caltanissetta, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Caltanissetta, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 13 gennaio 2021. Funz