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Ordinanza — n. 26149/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses usucapion claim as inadmissible due to contradictory preliminary contract behavior.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26149/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding a usucapion claim for two plots of land. The lower courts ruled that the plaintiffs' explicit recognition of the seller's continued possession in a preliminary contract contradicted their intent to acquire ownership by prescription. The court affirmed that such behavioral inconsistency constitutes a tacit renunciation of the original acquisition cause.

Regesto Legislator

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Art. 1158, 1165, 2937 c.c.; When a possessor's conduct is absolutely incompatible with the will to rely on an original acquisition cause, there is a tacit renunciation of usucapion.

Parole chiave

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usucapion preliminary contract tacit renunciation inadmissible appeal possession contradiction diritto di riprendere il possesso della cosa assegnazione dei posteggi auto azione mobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 1158 c.c.
CONSIDERATO CHE Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia "violazione e falsa applicazione degli art. 1158, 1165 e 2937 c.c.".
Art. 1165 c.c.
Art. 2937 c.c.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento„ da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 17321/2015
al riguardo Cass. 17321/2015).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 19990-2019 proposto da: ROSSI ORNELLA, BRENNA DANIELA, BRENNA ROBERTO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. MORDINI, 14, presso lo studio dell'avvocato MARIA LUDOVICA POLTRONIERI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato COSIMO ANDREA VESTUTI; - ricorrenti - contro GIOTTO 09 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell'avvocato LUISA GOBBI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABIO SALADINO; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 1725/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 18/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Ornella Rossi, Roberto Brenna e Daniela Brenna propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano 18 aprile 2019, n. 1725, che ha confermato la pronuncia di primo grado del Tribunale di Como n. 49/2018. Il Tribunale aveva respinto la domanda dei ricorrenti di accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà di due terreni che i ricorrenti avevano affermato di utilizzare, sin dal 1987, quale parcheggio. Resiste con controricorso la società Giotto 09 s.r.l. CONSIDERATO CHE Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia "violazione e falsa applicazione degli art. 1158, 1165 e 2937 c.c.".

Il motivo è inammissibile. La Corte d'appello ha interpretato la conclusione di un contratto preliminare di acquisto dei terreni quale atto incompatibile con la volontà di avvalersi della causa di acquisto a titolo originario, in quanto i ricorrenti "non si sono limitati al riconoscimento formale della proprietà in capo alla promissaria alienante, ma hanno esplicitamente riconosciuto il permanere, sino a quel momento, del possesso degli immobili in capo alla promissaria alienante", con ciò sconfessando l'elemento fondante dell'usucapione, e cioè il loro ininterrotto possesso uti dominus del bene per un ventennio.

In tal modo la Corte d'appello ha seguito l'orientamento di questa Corte secondo cui, quando vi è incompatibilità assoluta fra il comportamento del possessore e la volontà del medesimo di avvalersi della causa di acquisto del diritto, vi è rinuncia tacita all'acquisto per usucapione (cfr. al riguardo Cass. 17321/2015). II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ric. 2019 n. 19990 sez. M2 - ud. 13-01-2021 -2- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio a favore della controricorrente che liquida in euro 2.200 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento„ da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 13 gennaio 2021. 11F ano Giudiziarto -ia