Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to new grounds not raised in lower court proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the first ground relied upon was raised for the first time before this court. The appellants argued violations of ministerial decrees regarding lawyer fees, but the court noted these issues were not mentioned in the appealed judgment or previously litigated. Consequently, the court ruled that the appellants failed to meet the burden of proving prior deduction of these legal questions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if a legal ground is raised for the first time before this court without having been previously deduced and specified in the lower court proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente e ORDINANZA sul ricorso 35304-2018 proposto da: FINOCCHIO GIUSEPPA, LAVORINI MARIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TAZZOLI 2, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA DI GIOIA, rappresentati e difesi dall'avvocato LUCA BECHINI; - ricorrenti - contro DI PERI GIUSEPPE; - intimato - avverso la sentenza n. 1802/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 13/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Mario Lavorini e Giuseppa Finocchio ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo 13 settembre 2018, n. 1802 che, in riforma della sentenza impugnata, ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato i ricorrenti in solido a pagare la somma di euro 38.575,69 all'avvocato Di Peri per l'attività professionale svolta in loro favore. L'intimato avvocato Di Peri Giuseppe non ha svolto difese. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi.
a) Il primo motivo denuncia "violazione dell'art. 3, comma 2, d.m. 127/2004, per emissione di unica notula, pur in presenza di prestazione professionale che ha comportato l'esame di situazioni particolari dei diversi interessati in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.". Il motivo è inammissibile: la questione sollevata risulta infatti essere posta per la prima volta davanti questa Corte, non facendone menzione la sentenza impugnata (nella esposizione delle censure svolte dai ricorrenti ovvero nella trattazione dei medesimi) e non specificando d'altro canto i ricorrenti nel ricorso di averla fatta valere nei precedenti gradi di giudizio (v. al riguardo Cass. 32804/2019, per cui "qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa").
b) Il secondo motivo lamenta "violazione dell'art. 1, comma 2, d.m. 127/2004 per ingiustificata applicazione nella specie dell'aumento per particolare complessità in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.". Ric. 2018 n. 35304 sez. M2 - ud. 13-01-2021 -2- Il motivo è inammissibile. I ricorrenti, nel sottolineare che l'attività svolta in loro favore dall'avvocato De Peri sarebbe stata limitata rispetto a quella svolta in favore di Finocchio Gaspare, non considerano che sono stati condannati in solido al pagamento dei compensi per l'attività svolta dall'avvocato in favore di tutti gli assistiti. II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Nulla viene disposto in punto spese non essendosi l'intimato difeso nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento„ da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 13 gennaio 2021. Depositaìa Il Funzioo iudiz