Italian Court dismisses cassation appeal against administrative fine for illegal wild boar detention due to procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the main appeal and incidental counter-appeal inadmissible regarding an administrative fine for detaining wild boars without authorization. The appellant failed to substantiate her arguments on the lack of intent to keep the animals in a farm and did not examine the fence breach evidence. Consequently, the Court rejected the claims based on insufficient development of legal grounds and lack of merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: Appeals alleging violation of law must be substantiated with specific facts and legal reasoning; mere assertions without examination of evidence or failure to address key facts render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ‘j -4 ORDINANZA sul ricorso 30944-2018 proposto da: DE PAOLI LIANA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 154/3 DE, presso lo studio dell'avvocato DANIELE GRANARA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - PROVINCIA DELLA SPEZIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE, 44, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CORBYONS, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VERONICA ALLEGRI; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 363/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 15/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE De Paoli Liana Maria ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova 15 marzo 2018, n. 363, che in parziale accoglimento dell'appello principale ha ridotto la sanzione inflitta alla ricorrente (per la detenzione di dodici esemplari di cinghiali in assenza di autorizzazione). Resiste con controricorso la Provincia della Spezia, che propone altresì ricorso incidentale. È stata depositata memoria sia dalla ricorrente che dalla controricorrente. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso principale è articolato in quattro motivi.
1. Il primo, il terzo e il quarto motivo sono tra loro connessi e vengono pertanto unitariamente trattati:
a) il primo motivo denuncia "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c., in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. nonché in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 del D.P.G.R. 5/2002 e dell'art. 49 della L.R. 29/1994" perché la Corte d'appello avrebbe omesso di rilevare la mancanza dell'elemento oggettivo idoneo a configurare la violazione contestata, non essendovi la volontà di detenere i cinghiali in allevamento;
b) il terzo motivo denuncia "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c., in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. sotto ulteriore e diverso profilo";
c) il quarto motivo lamenta "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c., in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2700 c.c.". I motivi sono inammissibili. Quanto al primo motivo, viene denunciata in rubrica, invocando i parametri di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 360 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., violazione che non viene poi sviluppata Ric. 2018 n. 30944 sez. M2 - ud. 13-01-2021 -2- nello svolgimento del motivo. Nel corso della trattazione del motivo non viene neppure articolata la denunciata violazione dell'art. 3 del regolamento della regione Liguria per la disciplina degli allevamenti di fauna selvatica e dell'art. 49 della legge regionale 29/1994, contestandosi nella sostanza la detenzione dei cinghiali da parte della ricorrente, in quanto tale detenzione non sarebbe stata volontaria.
Il terzo e il quarto motivo contrastano la declaratoria di inammissibilità della terza e quarta censura di gravame da parte della Corte d'appello, senza rapportarsi alla ratio decidendi della sentenza impugnata, ma limitandosi a riportare i motivi di gravame e riproponendo le medesime censure (ossia che dalle testimonianze assunte sarebbe ricavabile l'assenza di volontà di detenere gli animali da parte della ricorrente e che dal verbale risulterebbe unicamente la presenza dei cinghiali nel terreno della ricorrente). La Corte d'appello, invece, ha affermato la non specificità dei due motivi di gravame (in quanto non si confrontavano con la parte della decisione di primo grado che affermava la sussistenza di una prova assistita da fede privilegiata in relazione all'insussistenza di fori o sfondamenti nella recinzione dai quali potessero essere entrati i cinghiali„ prova posta a fondamento della decisione), affermazione neppure esaminata dalla ricorrente.
2. Il secondo motivo lamenta "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c., in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., nonché in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241." Il motivo, già proposto al giudice del gravame, è inammissibile in quanto, come ha osservato la Corte d'appello, è costante l'orientamento di questa Corte secondo cui "l'ordinanza- ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della Ric. 2018 n. 30944 sez.
M2 - ud. 13-01-2021 -3- decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione" (Cass. 16316/2020). Il ricorso principale va pertanto dichiarato inammissibile. II. Il ricorso incidentale lamenta "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 e 11 I. 689/1981, 49 legge regione Liguria 29/1994 e regolamento regione Liguria n. 1/199:3, errata interpretazione e motivazione sulla sanzione complessiva da applicare". Il motivo è inammissibile. Circa il rilievo della ricorrente in relazione all'affermazione della Corte d'appello del ricorrere nel caso in esame di un concorso formale di illeciti, va precisato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "in presenza di più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, spetta al giudice di merito valutare se ricorrano, in concreto, gli estremi del concorso formale di illeciti amministrativi" (Cass. 4970/2005).
Circa poi il rilievo secondo cui la sanzione da applicare doveva essere calcolata moltiplicando l'importo stabilito per la violazione più grave per il numero degli animali detenuti, si rileva che il numero dei cinghiali abusivamente detenuti è stato considerato dalla Corte d'appello, che anche sulla base di tale circostanza ha applicato il massimo edittale. Il ricorso incidentale va quindi dichiarato inammissibile. III. Considerata la reciproca soccombenza, le spese di lite vanno compensate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quelia incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e il ricorso incidentale, compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente Ric. 2018 n. 30944 sez. M2 - ud. 13-01-2021 -4- principale e di quella incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Ro