Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of substantive review on professional competence limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without examining the merits of the case. The lower court had ruled that the construction work involved reinforced concrete structures, which exceeded the professional scope of the architects under specific Italian regulations. The court emphasized that professional competence limits are strict and do not allow for expansive interpretation based on the materials used.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 16 lett. m) del r.d. 274/1929; Art. 12 del r.d. 262/1942: The statutory limits on the professional competence of architects regarding reinforced concrete structures are strict and exclude any expansive or evolutive interpretation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente -t-N .1.. ORDINANZA sul ricorso 19399-2018 proposto da: GIOIA ANTONIO PASQUALE, DI PIZZO VINCENZO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VIRGINIO JACOUCCI 8, presso lo studio dell'avvocato MICHELE MIRAGLIA, rappresentati e difesi dall'avvocato RAFFAELE SIERVO; - ricorrenti - contro FITTIPALDI MARIA LUIGIA; - intimata - avverso la sentenza n. 222/2018 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 20/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Di Pizzo Vincenzo e Gioia Antonio Pasquale ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza 20 aprile 2018, n. 222, che ha accolto l'opposizione a due decreti ingiuntivi emessi in favore dei ricorrenti a causa della nullità dell'incarico professionale. I due decreti ingiuntivi erano stati emessi dal Tribunale di Lagonegro in favore dei geometri Di Pizzo Vincenzo e Gioia Antonio Pasquale, quale pagamento dei compensi riguardanti la progettazione e la direzione dei lavori di ristrutturazione di un fabbricato.
L'intimata Fittipaldi Maria Luigia non ha proposto difese. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in un motivo che lamenta la "violazione e la falsa applicazione degli artt. 16, lett. I) e m) del regio decreto 274/1929, 1 e 4 della legge 1086/1971, nonché della I. 64/1974 e dell'art. 12 del regio decreto 262/1942", per avere la Corte territoriale "erroneamente ritenuto che le opere progettate e dirette dai ricorrenti esulassero dalle loro competenze professionali e conseguentemente dichiarato la nullità del contratto concluso inter partes".
Il motivo è inammissibile. La Corte d'appello, con accertamento in fatto insindacabile da parte di questa Corte di cassazione, ha ritenuto che il fabbricato da ristrutturare oggetto del contratto fosse composto da un piano terra e da un primo piano e che fossero stati effettuati, tra l'altro, lavori di rafforzamento delle fondazioni, di formazione di un cordolo di sottotetto in cemento armato e di sostituzione delle architravi e piattabande esistenti con altre in cemento armato. Avendo pertanto accertato che l'incarico di progettazione e direzione lavori comprendeva l'adozione, sia pur parziale, di strutture in cemento armato, il giudice d'appello ha correttamente concluso per la nullità del contratto.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, "i limiti posti dall'art. 16, lett. m), del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 alla competenza professionale dei geometri rispondono ad una scelta inequivoca del Ric. 2018 n. 19399 sez. M2 - ud. 13-01-2021 -2- legislatore, dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, che lascia all'interprete ristretti margini di discrezionalità, attinenti alla valutazione dei requisiti della modestia della costruzione, della non necessità di complesse operazioni di calcolo e dell'assenza di implicazioni per la pubblica incolumità, indicando invece un preciso requisito, ovverosia la natura di annesso agricolo dei manufatti, per le opere eccezionalmente progettabili dai predetti tecnici anche nei casi di impiego di cemento armato.
È pertanto esclusa la possibilità di un'interpretazione estensiva o <evolutiva> di tale disposizione, che, in quanto norma eccezionale, non si presta ad applicazione analogica, non potendosi pervenire ad una diversa conclusione neppure in virtù delle norme - art. 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 e art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 - che disciplinano le costruzioni in cemento armato e quelle in zone sismiche, in quanto le stesse richiamano i limiti delle competenze professionali stabiliti per i geometri dalla vigente normativa professionale" (così Cass. 19292/2009, di recente ribadita da Cass. 29227/2019).
II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Non vi è provvedimento sulle spese, non avendo l'intimata proposto difese nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2018 n. 19399 sez. M2 - ud. 13-01-2021 -3- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 13 genna