Cassation court dismisses INPS appeal as inadmissible due to improper legal characterization of a factual omission regarding tax declaration forms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the INPS's cassation appeal inadmissible because the lower court correctly identified the issue as a factual matter rather than a violation of law. The INPS argued that the appellant's failure to complete a specific tax form constituted fraudulent concealment of contributions, but the court rejected this legal characterization. Consequently, the appeal was dismissed without examining the merits of the underlying contribution dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 2941 n. 8 cod. civ.: A cassation ground alleging violation of law based on a factual omission regarding tax forms is inadmissible because the determination of such concealment constitutes a question of fact, not law.
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seguente (A) ORDINANZA sul ricorso 37933-2019 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIE1 1A COREI 1I; - ricorrente - contro GIACALONE PAOLA; - intimata - avverso la sentenza n. 443/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 03/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che:
1. la Corte d'appello di Palermo ha accolto l'appello di Giacalone Paola e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato non dovute all'INPS le somme oggetto dell'avviso di addebito opposto e pretese sul presupposto dell'obbligo dell'avvocato, lavoratore autonomo iscritto all'albo degli avvocati ma non alla cassa forense (ove versa unicamente il contributo integrativo), di iscriversi alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335/1995;
2. la Corte di merito, richiamati precedenti di legittimità, ha identificato il momento di decorrenza della prescrizione con la scadenza del termine per il versamento dei contributi (riferiti all'anno 2009) ed ha rilevato il decorso del termine quinquennale rispetto alla richiesta di pagamento giunta al destinatario il 15.7.2015;
3. ha respinto l'eccezione sollevata dall'INPS di sospensione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2941 n. 8 cod. civ., formulata sul presupposto della mancata compilazione del quadro RR;
4. in consapevole dissenso rispetto all'orientamento di legittimità (Cass. n. 30344 del 2017; n. 30345 del 2017), ha ritenuto insussistente l'obbligo dell'avv. Paola Giacalone di iscriversi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge nr. 335 del 1995 e di versare i contributi;
5. avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria; Paola Giacalone non ha svolto difese;
6. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.. Ric. 2019 n. 37933 sez. ML - ud. 11-05-2021 -2- Considerato che:
5. con il primo motivo di ricorso l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 cod.civ., in relazione all'art. 2 commi 26 - 31 della legge nr.335 del 1995, all'art. 18, comma 12, del DL 6 luglio 2011 nr. 98 (conv. con mod. nella legge n. 111/2011), all'art. 1, D.Lgs. n. 462/1997 e all'art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997, per avere la Corte territoriale omesso di considerare che, nella dichiarazione dei redditi, la controricorrente non aveva compilato il quadro RR, necessario per la determinazione dei contributi, come allegato nel giudizio di secondo grado, con la produzione della suddetta dichiarazione, dall'Istituto. In tal modo, la Corte territoriale era incorsa in errore di diritto, per non aver ritenuto sussistente una ipotesi di sospensione del termine di prescrizione, come, invece, affermato dalla Corte di legittimità negli arresti nr. 6677 del 2019 e nr.16986 del 2019;
6. con il secondo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 26-31 della legge 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla legge n. 111 del 2011; dell'art. 53 D.P.R. n. 917/1986, modificato dal D.Lgs. 344/2003, degli artt. 10, 11 e 22 L. n. 576/1980, per avere la Corte di merito ritenuto che non sussista alcun obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS a carico del professionista avvocato che, pur esercitando la libera professione, non abbia l'obbligo di iscriversi alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (nel caso di specie, per mancato raggiungimento del limite di reddito);
7. va esaminato, in via prioritaria, il primo motivo di ricorso che risulta inammissibile;
8. la sentenza d'appello ha ampiamente motivato sulla infondatezza della censura formulata dall'INPS e, pur Ric. 2019 n. 37933 sez. ML - ud. 11-05-2021 -3- prescindendo "dalla scarsa configurabilità del dolo di omissione ove si consideri che il supposto obbligo contributivo troverebbe titolo in una disposizione (art. 2 comma 26, I. n. 335/95) rispetto alla quale il legislatore è intervenuto con norma di interpretazione autentica (art. 18, comma 12, I. n. 111/2011), entrata in vigore il 17.7.2011, dunque successivamente alla data (settembre 2010) in cui l'odierna appellante ha presentato la dichiarazione dei redditi per l'annualità che qui interessa", ha osservato che "l'INPS non dimostra il supposto dolo di occultamento, ove si consideri che non è neanche dedotto che la contribuente avesse omesso di dichiarare la natura del reddito (da lavoro autonomo) percepito, che qui si assume fonte del presupposto impositivo, e il suo ammontare, talché...non (è) stata offerta prova sufficiente del dolo dal quale si pretende sospeso il decorso del termine di prescrizione";
9. l'INPS ha formulato le censure in termini di violazione di legge là dove l'accertamento di un comportamento occulto configura, invece, una questione di fatto, come affermato dalla stessa ordinanza n. 6677 de12019, «dovendosi escludere che possa stabilirsi un automatismo, come sembra pretendere l'Istituto, tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo» (in motivazione, Cass. nr. 7254 del 2021); il motivo di ricorso in esame è pertanto inidoneo ad incidere sull'accertamento in fatto compiuto dalla Corte di merito;
10. il secondo motivo è assorbito;
11. per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile;
12. non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità in quanto la controparte non ha svolto difese;
13. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. Ric. 2019 n. 37933 sez. ML - ud. 11-05-2021 -4- 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deci