Italian Court of Cassation corrects a prior ruling to order lawyer fee deduction for the court-appointed defender.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous judgment regarding court-appointed legal fees. The original 2019 decision had declared the opposing company liable for litigation costs but failed to order the deduction of these fees for the court-appointed lawyer, Maria Chiara Schiavetti. The court ruled that this omission could be remedied through the specific procedure for correcting material errors under the Code of Civil Procedure rather than through ordinary appeals, as the fee request was not an autonomous claim. Consequently, the court ordered the insertion of a clause mandating the deduction of fees for the defender in the original judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 288 c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.; The court may correct material errors in its own judgments via a special procedure to ensure the court-appointed defender receives their entitled fees without resorting to ordinary appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 17644-2019 proposto da: PRESTANICOLA ANTONINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI 23, presso lo studio dell'avvocato MARIA CHIARA SCHIAVETTI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro ACI GLOBAL SPA; - intimata - avverso la sentenza n. 11352/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 29/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'H /05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che:
1. l'avv. Maria Chiara Schiavetti, difensore di Prestanicola Antonino nel giudizio in contraddittorio con ACI GLOBAL s.p.a., conclusosi con sentenza n. 11352 del 2019, con cui questa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della ACI GLOBAL s.p.a. e condannato quest'ultima al pagamento delle spese di lite, ha chiesto la correzione della citata sentenza nella parte in cui non ha provveduto a disporre la distrazione delle spese processuali in suo favore, quale difensore antistatario;
2. il ricorso per correzione di errore materiale è stato notificato a Antonino Prestanicola, in esecuzione dell'ordinanza di questa Corte n. 7608 del 2020;
3. la ACI GLOBAL s.p.a. non ha svolto difese. Considerato che:
4. l'istanza di correzione del dedotto errore materiale è fondata atteso che nelle conclusioni rassegnate nel controricorso notificato in data 2.2.2017, e debitamente trascritte, era stato chiesto che le spese processuali fossero distratte in favore del difensore antistatario;
5. la sentenza n. 11352 del 2019 non ha provveduto sul punto e a tale omissione può porsi rimedio attraverso il procedimento di correzione di errore materiale di cui agli artt.287 e 288 c.p.c., e non anche attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;
6. la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c., che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del Ric. 2019 n. 17644 sez. ML - ud. 11-05-2021 -2- difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass.17/05/2017, n. 12437; Cass. 24/02/2016, n. 3566; Cass. Sez.Un. 07/07/2010, n. 16037);
7. il ricorso può dunque essere accolto;
8. nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (v., fra le altre, Cass., SU, 27/6/2002, n. 9438; v., più di recente, Cass. del 17/09/2013, n. 21213; Cass. 4/1/2016, n. 14);
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della sentenza di questa Corte n. 11352/2019 integrandone il dispositivo con l'inserimento, in fine, dopo le parole «accessori di legge», delle parole «da distrarsi in favore del difensore antistatario avv. Maria Chiara Schiavetti»; ordina alla Cancelleria di annotare il presente provvedimento in calce all'originale della sentenza sopra descritta. Così deciso nell'adunanza camerale dell'11.5.2021 Il presidente Dott.ssa Lu