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Ordinanza — n. 26141/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal to declare Rome court competent over Viterbo due to defendant's waiver of territorial objection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26141/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the appeal for jurisdictional regulation to declare the Rome Tribunal competent. The defendant had previously waived the territorial objection in 2015, removing the basis for the Viterbo court's exclusive jurisdiction over inheritance matters. Consequently, the Rome court regained authority to hear the case, and the proceedings were remitted to it.

Regesto Legislator

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Art. 22 c.p.c.; Art. 456 c.c.: Once a defendant expressly waives a territorial objection to exclusive jurisdiction, the court initially seized retains competence and the exclusive forum rule no longer applies.

Parole chiave

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inheritance jurisdiction territorial waiver exclusive forum jurisdiction regulation derogable competence Cassazione Roma successione ereditaria competenza concorrente

Disposizioni normative citate

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Art. 22 c.p.c.
Per le cause ereditarie l'art. 22 c.p.c. prevede la competenza del giudice del luogo dell'aperta successione, luogo che l'art.
Art. 456 c.c.
prevede la competenza del giudice del luogo dell'aperta successione, luogo che l'art. 456 c.c. identifica nell'ultimo domicilio del defunto; si tratta di un foro esclusivo ma derogabile, non rientrando tra le ipotesi elencate dall'art.
artt. 22 c.p
24298, con la quale il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'eccezione proposta dalla convenuta Barbara Zibellini, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, essendo competente il Tribunale di Viterbo ai sensi degli artt. 22 c.p.c.
art. 22 c.p
Per le cause ereditarie l'art. 22 c.p.c.
art. 456 c.c
prevede la competenza del giudice del luogo dell'aperta successione, luogo che l'art. 456 c.c.
art. 28 c.p
identifica nell'ultimo domicilio del defunto; si tratta di un foro esclusivo ma derogabile, non rientrando tra le ipotesi elencate dall'art. 28 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 2466/1976
al riguardo Cass. 2466/1976).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 4355-2020, per regolamento di competenza avverso l'ordinanza 24298/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 19/12/2019, proposto da: ZIBELLINI MARIA ELISABETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. ANTONELLI, 4, presso lo studio dell'avvocato DANILO LOMBARDO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro ZIBELLINI BARBARA; - intimata - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/11/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT.

GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA che conclude chiedendo "alla Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, di accogliere il ricorso per regolamento di competenza, nonché di accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Roma (causa r.g. 54012/2013), con ordine di prosecuzione del giudizio dinanzi al predetto giudice". PREMESSO CHE Maria Elisabetta Zibellini ricorre per cassazione avverso l'ordinanza 19 dicembre 2019, n. 24298, con la quale il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'eccezione proposta dalla convenuta Barbara Zibellini, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, essendo competente il Tribunale di Viterbo ai sensi degli artt. 22 c.p.c. e 456 c.c. Barbara Zibellini non ha proposto difese.

CONSIDERATO CHE La ricorrente contesta la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Roma anzitutto sotto il profilo dell'avvenuta rinuncia all'eccezione da parte di Barbara Zibellini: la convenuta, dopo avere tempestivamente sollevato l'eccezione di incompetenza territoriale, vi ha poi rinunciato con dichiarazione resa all'udienza del 25 giugno 2015, dichiarazione poi ribadita in sede di comparsa conclusionale. Il motivo è fondato. Per le cause ereditarie l'art. 22 c.p.c. prevede la competenza del giudice del luogo dell'aperta successione, luogo che l'art. 456 c.c. identifica nell'ultimo domicilio del defunto; si tratta di un foro esclusivo ma derogabile, non rientrando tra le ipotesi elencate dall'art. 28 c.p.c. (cfr. al riguardo Cass. 2466/1976).

Non trattandosi di competenza Ric. 2020 n. 04355 sez. M2 - ud. 04-11-2020 -2- territoriale inderogabile, una volta venuta meno, per espressa rinuncia, l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito, il medesimo non aveva più il potere/dovere di individuare il giudice territorialmente competente. Il ricorso va pertanto accolto e va dichiarata la competenza del Tribunale di Roma davanti al quale vanno rimesse le parti; spese al merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie l'istanza di regolamento e dichiara la competenza del Tribunale di Roma, innanzi al quale rimette le parti nei termini di legge; spese al merito. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2^ sezione civile, il 4 novembre 2020. Il-Pre ente \ Luigi Gio ni Lombar DEPOSiTATO